Sentenza n. 93/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 2705 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso contro il diniego di accesso agli atti di una procedura concorsuale e disposto l'ostensione dei documenti
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, l'irricevibilità del ricorso di primo grado per tardivo deposito. La notificazione del ricorso a un controinteressato era stata effettuata tramite PEC il 7 gennaio 2025 e risultava perfezionata sul piano materiale dalla ricevuta di avvenuta consegna; il ricorso era stato tuttavia depositato il 23 gennaio 2025, oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto per il rito camerale in materia di accesso. Il Comune ha inoltre censurato la qualificazione della notificazione come nulla e la conseguente rinnovazione disposta dal TAR, sostenendo che la ricevuta di consegna costituiva prova dell'avvenuta notificazione. In via subordinata, ha dedotto l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse all'accesso ai documenti relativi alla prima prova orale del concorso. Gli appellati hanno sostenuto che l'eccezione di irricevibilità fosse stata ritirata dal Comune nel giudizio di primo grado e che la notificazione non si fosse perfezionata nei confronti del destinatario, chiedendo il rigetto dell'appello.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, dichiarando irricevibile per tardivo deposito il ricorso originario. Ha accertato che la notificazione via PEC al controinteressato si era materialmente perfezionata il 7 gennaio 2025, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna, sicché il termine di quindici giorni per il deposito scadeva il 22 gennaio 2025. Il deposito effettuato il 23 gennaio era pertanto tardivo. Secondo il giudice, l'attestazione formale di avvenuta consegna imponeva alla parte, in applicazione delle esigenze di certezza del diritto e del principio di autoresponsabilità, di depositare tempestivamente il ricorso, riservando a una fase successiva la valutazione di eventuali vizi della notificazione e della necessità di rinnovarla. Solo in presenza di un'anomalia o di una mancata consegna, oppure quando la parte avesse ritenuto la notificazione talmente viziata da non volersene avvalere, sarebbe stato possibile procedere a una nuova notificazione e far decorrere il termine dal perfezionamento di quest'ultima. L'eventuale rinuncia del Comune all'eccezione non rilevava, poiché la tardività del deposito era questione rilevabile d'ufficio. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese del doppio grado sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 45 c.p.a.
Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario
La ricevuta di avvenuta consegna della PEC, anche quando possano residuare questioni sulla ritualità giuridica della notificazione, impone il deposito dell'atto entro il termine decorrente dalla consegna; gli eventuali vizi possono essere esaminati successivamente.
art. 87, comma 2, lett. c), e comma 3, c.p.a.
Nel rito camerale per le controversie in materia di accesso il termine per il deposito del ricorso è dimidiato, pari a quindici giorni.
art. 44 c.p.a.
La rinnovazione della notificazione può essere valutata quando la notificazione presenti vizi, ma non elimina l'onere di rispettare il termine di deposito decorrente da una ricevuta PEC che attesti formalmente l'avvenuta consegna.
Cons. Stato, Ad. plen. n. 6 del 2022
In presenza di anomalia o mancata consegna, oppure quando la parte non intenda avvalersi della notificazione viziata, è possibile procedere spontaneamente a una nuova notificazione e depositare l'atto entro il termine decorrente dal perfezionamento della nuova notificazione.
Massime di principio
- Quando una notificazione a mezzo PEC risulta formalmente perfezionata dalla ricevuta di avvenuta consegna, la parte deve depositare il ricorso entro il termine perentorio decorrente da tale data, anche se intende contestare o far valere successivamente eventuali vizi della notificazione.
- La materiale consegna dell'atto al destinatario, attestata dal sistema PEC, fa decorrere l'onere di deposito dell'atto nel termine di legge, indipendentemente dalla successiva valutazione della ritualità giuridica della notificazione.
- La rinnovazione della notificazione non consente di differire il deposito quando la precedente notificazione abbia generato una ricevuta di avvenuta consegna; essa può assumere rilievo, ai fini della decorrenza del termine, in caso di mancata consegna, anomalia della ricevuta o scelta della parte di non avvalersi della notificazione viziata.
- La tardività del deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio e non è preclusa dalla rinuncia o dal mancato mantenimento dell'eccezione da parte dell'amministrazione resistente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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