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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24555/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla difesa di HUC ALIN CIPRIAN avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna dell'imputato all'autorità rumena in relazione a un mandato di arresto processuale per tentato omicidio (marzo 2014). Il ricorso censura principalmente: 1) la valutazione relativa allo "spazio vitale minimo" nella cella, sostenendo violata la normativa e la procedura (richiamando vari articoli del codice di procedura penale); 2) l'omessa o insufficiente motivazione circa il regime detentivo applicabile nello Stato richiedente e la mancata verifica concreta di elementi fondamentali richiesti dall'interpretazione convenzionale e dalla giurisprudenza (durata effettiva della detenzione cautelare, garanzie per la libertà di movimento, possibilità e durata di attività ricreative e lavorative). La difesa riteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto limitarsi a esaminare soltanto la questione dello spazio minimo e non richiedere ulteriori informazioni sul trattamento detentivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la linea seguita dalla sentenza rescindente e dal giudice di rinvio, secondo cui la verifica del "serio rischio di trattamento disumano o degradante" presuppone una doppia valutazione: a) la misura reale della superficie individuale disponibile in cella (calcolata tenendo conto di arredi fissi e mobili, con particolari regole per i letti a castello), e b) il regime detentivo e le concrete condizioni del trattamento che possono costituire fattori compensativi rispetto a superfici inferiori a quelle convenzionalmente ritenute minimali. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla mancata motivazione, avendo la Corte d'appello valutato le informazioni trasmesse dallo Stato richiedente (Romania) e spiegato con sufficiente motivazione i profili contestati (es. limiti massimi della custodia, durata minima indicata per ore fuori cella, esistenza di attività lavorative/ricreative). In conseguenza, il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69

    Usata come strumento per richiedere informazioni allo Stato estero sul regime detentivo e sulle condizioni carcerarie; la Corte ha ritenuto legittimo ricorrere a tale procedura informativa per valutare il rischio di trattamenti inumani o degradanti.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Il divieto di trattamenti inumani o degradanti costituisce il parametro di verifica: la corte deve accertare se sussiste un "serio rischio" che la consegna esponga la persona a trattamenti contrari all'art. 3; tale accertamento richiede valutazione concreta sia dello spazio vitale sia del regime detentivo complessivo.

  • Codice di procedura penale (Italia)

    artt. 581, 591, 597, 609, 624

    Richiamati dal ricorrente nelle censure; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che le doglianze mosse consistessero in massima parte in censure di merito non ammissibili in sede di legittimità secondo i limiti previsti dalla legge n. 69/2005 e dall'art. 606 c.p.p.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69

    Richiamata la limitazione dei motivi ammessi in Cassazione nei ricorsi avverso provvedimenti in materia di mandato d'arresto; la Corte sottolinea che molte censure erano in realtà questioni di merito non riconducibili ai motivi di legittimità ammessi.

  • Giurisprudenza europea e della Corte di cassazione

    Corte EDU: Sulejmanovic c. Italia (6/11/2009), Ananyev e altri c. Russia (10/01/2012), Muri e c. Croazia (Grande Camera, 20/10/2016); Cass. SS.UU. n. 6551/2020, Cass. SS.UU. n. 373/1990

    Questi precedenti stabiliscono i parametri per il calcolo della superficie minima e l'importanza di valutare fattori compensativi e il regime detentivo concreto; la Corte di Cassazione ha applicato tali principi per motivare l'insussistenza del rischio di trattamento inumano o degradante.

  • Codice di rito dello Stato richiedente (Romania)

    Richiamato dalla Corte per spiegare che, secondo la normativa rumena, la durata massima della custodia durante il giudizio non supera i cinque anni, circostanza che contribuisce a smentire la dedotta prospettiva di una detenzione indefinita o eccessivamente prolungata.

  • Codice di procedura penale (Italia)

    art. 606, comma 1, lett. a), b) e c

    Richiamato indirettamente per delimitare i motivi di cassazione ammissibili; molte delle censure della difesa sono state ritenute valutazioni di merito non attinenti ai motivi di legittimità consentiti.

Massime di principio

  • Nelle procedure di consegna/extradizione il giudice deve valutare congiuntamente sia la superficie effettiva disponibile per il detenuto sia il regime detentivo concreto: entrambi gli elementi possono influenzare la sussistenza di un "serio rischio" di trattamento inumano o degradante.
  • Il calcolo della superficie minima individuale deve tener conto degli arredi fissi e mobili secondo la giurisprudenza convenzionale; errori metodologici in questo calcolo possono determinare l'annullamento e l'esigenza di acquisire informazioni integrative dallo Stato richiedente.
  • È legittimo e spesso necessario utilizzare lo strumento di richiesta di informazioni previsto dall'art. 16 della L. n. 69/2005 per ottenere dati concreti sul regime carcerario e sulle garanzie applicabili nello Stato richiedente.
  • Le mere affermazioni generiche circa la possibile lunghezza della custodia cautelare o l'apparente esiguità di ore di libertà non bastano: il giudice deve basarsi su elementi specifici, norme interne dello Stato richiedente e informazioni concrete sulle pratiche effettive.
  • Molte censure che attaccano la motivazione di merito non sono ammissibili in Cassazione quando la normativa processuale limita i motivi di ricorso; chi propone ricorso deve quindi inquadrare le doglianze nei motivi di legittimità consentiti o rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese.
  • In situazioni simili, la difesa deve chiedere e documentare puntualmente elementi concreti (misure della cella con arredi, modalità quotidiane di detenzione, durata media delle misure cautelari nella pratica locale, attività garantite) per dimostrare un rischio reale e attuale di trattamento inumano o degradante.

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