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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30504/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento relativo all’anno 2010. L’atto recuperava maggiori ricavi non dichiarati per euro 60.000,00 e disconosceva costi per euro 74.604,00, con effetti sia sulle imposte dirette sia sull’IVA, in relazione a fatture emesse da una società fornitrice ritenute relative a operazioni inesistenti. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, assumendo che la CTR non avesse spiegato il percorso logico-giuridico seguito né le ragioni del rigetto delle difese su ricavi e costi. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato: il mancato incasso delle somme fatturate, la successiva emissione di una nuova fattura a rettifica di una nota di credito, la natura di prestito di somme versate dalla moglie e la documentazione bancaria e assegni che avrebbero provato la realtà delle prestazioni rese dalla società fornitrice.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era intellegibile e non apparente, perché conteneva un apparato argomentativo sufficiente a far comprendere le ragioni della decisione sulle riprese fiscali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura non riguardava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una richiesta di rivalutazione delle prove e delle difese di merito, estranea al perimetro del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o altri vizi processuali; nel caso concreto la censura è stata respinta perché la motivazione della CTR non era apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sentenza è nulla solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere l’iter logico della decisione; qui tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiede l’indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, secondo il principio di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio, mentre non è sufficiente che non dia conto analiticamente di tutte le deduzioni o prove prospettate dalla parte.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o per ottenere un nuovo esame del merito: esso richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio motivazionale, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In materia tributaria, la sufficienza della motivazione della sentenza va valutata alla luce della comprensibilità dell’iter logico seguito dal giudice, non della completezza rispetto a tutte le allegazioni difensive della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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