Cassazione Penale, Ordinanza n. 29080/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena per il reato di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il ricorso deduceva un vizio di mancanza di motivazione. Nel testo si fa anche riferimento al mancato rilievo di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma senza che risultino specifici elementi concreti addotti a sostegno di tale censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili in cassazione solo i motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione non rientra tra i motivi consentiti e, nel caso concreto, non era stata neppure dedotta l'illegalità della pena. Quanto all'art. 129 c.p.p., la Corte richiama il principio secondo cui una motivazione specifica sul mancato proscioglimento è necessaria solo se dagli atti emergano concreti elementi a favore di una causa di non punibilità; altrimenti è sufficiente anche una motivazione implicita. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) oggetto di impugnazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità
art. 129 c.p.p.
il giudice deve valutare d'ufficio la sussistenza di cause di proscioglimento; una motivazione specifica sul loro mancato rilievo è necessaria solo in presenza di concreti elementi emergenti dagli atti
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento, in materia di stupefacenti
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103
introduce la disciplina processuale richiamata per l'inammissibilità senza formalità
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017 n. 103
indica la decorrenza temporale della disciplina applicabile alle richieste di patteggiamento e alle impugnative successive al 3 agosto 2017
art. 444 e ss. c.p.p.
normativa sul patteggiamento richiamata per descrivere il tipo di decisione impugnata
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre un generico vizio di motivazione.
- L'illegalità della pena è un motivo autonomo e tipizzato di ricorso avverso il patteggiamento; in sua assenza, le censure sulla motivazione non possono essere esaminate.
- Il mancato rilievo di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede una motivazione specifica solo quando dagli atti o dalle deduzioni difensive emergano elementi concreti in tal senso; altrimenti è sufficiente anche una motivazione implicita di avvenuta verifica negativa.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto per motivi non consentiti dalla legge, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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