Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2024 del 02/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di furto aggravato con violenza sulle cose (artt. 624, 625, comma 1, n.2 c.p.) e della contravvenzione ex art. 707 c.p., commessi il 29/07/2016. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di querela (richiamando artt. 336, 337 c.p.p., 624 e 625 c.p.) e censurato l'applicazione dell'art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Quanto al capo A (furto aggravato con violenza sulle cose) ha dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela alla luce della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 che ha reso il reato perseguibile a querela della persona offesa salvo specifiche eccezioni non presenti nel caso di specie; dalla documentazione non risultava la querela né la volontà punitiva manifestata dalla persona offesa. Quanto al capo B (contravvenzione ex art. 707 c.p.) ha riconosciuto l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di cinque anni) e ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione. La Corte non ha pronunciato assoluzione di merito poiché non sussistevano i presupposti dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (art.2, comma 1, lett. i)) - modifica dell'art.624 c.p.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).
La riforma ha trasformato il reato, in mancanza delle eccezioni previste dall'art.625, in perseguibile solo a querela; nel caso concreto l'aggravante riconosciuta non rientra tra le eccezioni e dunque è richiesta la querela.
art. 624 c.p.
La Corte ha interpretato alla luce della modifica normativa: il delitto di furto aggravato di cui all'art.624, laddove non ricorrano le eccezioni di cui all'art.625, è procedibile solo a querela della persona offesa; mancando la querela si impone l'improcedibilità dell'azione penale.
art. 625 c.p.
Le circostanze elencate in art.625, numeri rilevanti (es. 7 e 7-bis), costituiscono le eccezioni che rendono l'azione perseguibile d'ufficio; nel caso esaminato tali numeri non si applicavano.
art. 707 c.p.
La contravvenzione contestata è stata ritenuta estinta per prescrizione; la Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva avendo spirato il termine massimo di prescrizione.
art. 129, comma 2, c.p.p.
La Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di assoluzione di merito ai sensi di questa norma, atteso che non risultava inoppugnabilmente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.
Sez.1, n. 31451-23 (giurisprudenza richiamata)
Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l'autorita' giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilita' del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della declaratoria di improcedibilita' per mancanza di querela...
Giurisprudenza interpretativa secondo cui, dopo 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma, l'assenza di prova di querela impone la declaratoria di improcedibilità senza obbligo per l'autorità giudiziaria di svolgere ricerche o di sollecitare la querela.
Massime di principio
- Se una norma procedurale (es. trasformazione del reato in perseguibile a querela) entra in vigore durante un processo pendente, occorre verificare la sussistenza della querela: in mancanza e se non ricorrono eccezioni legislative, l'azione penale diventa improcedibile.
- La mancata acquisizione della querela entro il termine utile dopo l'entrata in vigore della riforma legittima la declaratoria di improcedibilità; l'autorità giudiziaria non è tenuta a sollecitare o a compiere ricerche sulla sua esistenza.
- Le eccezioni previste dall'art.625 (numeri indicati dalla norma) vanno attentamente verificate: se ricorrono, il procedimento può proseguire d'ufficio anche senza querela; se non ricorrono, è necessaria la querela della persona offesa.
- La prescrizione di reati contravvenzionali può essere rilevata d'ufficio in Cassazione quando il termine è spirato e non sussistono vizi d'inammissibilità dell'impugnazione; in tal caso si dispone l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
- La declaratoria di improcedibilità o l'estinzione per prescrizione comportano l'annullamento della sentenza di merito senza rinvio; ciò non è equiparabile a una pronuncia di assoluzione di merito, che richiede la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato.
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