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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31978/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del condannato avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 16 aprile 2025 del Tribunale di sorveglianza di Ancona, emessa nell'ambito della valutazione di una richiesta di misura alternativa o beneficio penitenziario. Il ricorso era articolato in due doglianze, entrambe centrate su asserite carenze motivazionali del provvedimento. Secondo la Corte, le censure miravano in sostanza a ottenere un nuovo esame di merito della posizione del condannato, ma non offrivano una critica specifica alle argomentazioni del giudice di sorveglianza. Inoltre, il ricorso si fondava su una lettura non conforme alle emergenze processuali e alla giurisprudenza consolidata, poiché trascurava che, per concedere un beneficio penitenziario, occorre una valutazione dei comportamenti attuali del condannato e la presenza di elementi positivi idonei a formulare un giudizio prognostico favorevole sul buon esito della prova e sulla prevenzione del rischio di recidiva.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza del tribunale di sorveglianza è inammissibile quando si limita a dedurre generiche carenze motivazionali e a sollecitare una rivalutazione nel merito della posizione del condannato.
  • Le censure sono inidonee se riproducono questioni già esaminate e disattese dal giudice di sorveglianza senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • La concessione di un beneficio penitenziario richiede la verifica dei comportamenti attuali del condannato e la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole sul buon esito della prova e sulla prevenzione del rischio di recidiva.
  • In sede di sorveglianza, non è sufficiente l'assenza di elementi negativi: occorre anche una positiva prognosi di affidabilità desumibile dai comportamenti attuali del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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