Cassazione Penale, Ordinanza n. 25183/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in riforma parziale della decisione del Tribunale di Trapani, aveva confermato la sua condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente all'interno di un istituto penitenziario, riducendo soltanto la pena. I motivi di ricorso erano tutti incentrati sulla tenuta della motivazione e sulla valutazione della prova: (1) dedotta contraddittorietà tra le dichiarazioni di due agenti di polizia penitenziaria sulle modalità del presunto passaggio della sostanza, con specifico riferimento al luogo in cui lo stupefacente sarebbe stato inserito; contestuale deduzione di illogicità della ricostruzione temporale e di violazione del regolamento penitenziario; (2) vizio di motivazione per mancata considerazione dell'esito negativo delle perquisizioni, delle modalità di controllo all'ingresso e dell'asserita illogicità della condotta degli operanti; (3) violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che la responsabilità fosse fondata sulle sole dichiarazioni degli operanti, ritenute contraddittorie rispetto agli elementi favorevoli alla difesa; (4) violazione dell'art. 37 del d.P.R. 230/2000; (5) omessa risposta alle eccezioni difensive sulle contraddizioni testimoniali e sull'illogicità/inverosimiglianza della ricostruzione accusatoria; (6) mancanza di motivazione sull'esistenza di ipotesi alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in parte privi di autosufficienza, perché fondati su atti o dichiarazioni non allegati e non specificamente trascritti, e in parte meramente rivalutativi del fatto, dunque estranei al sindacato di legittimità. Ha inoltre affermato che le censure non evidenziavano alcuna decisività delle asserite incongruenze e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logicamente coerente, avendo valorizzato la percezione da parte degli agenti della consegna di un oggetto tra la ricorrente e il detenuto-compagno e spiegato la rilevanza del tipo di controllo all'ingresso, limitato al metal detector. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla detenzione/cessione di stupefacenti; la Cassazione non ne rivede il merito ma prende atto della conferma della responsabilità
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione è sindacabile solo se riguarda mancanze, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive, non già minime incongruenze o singoli dati estrapolati dal contesto
art. 530, comma 2, c.p.p.
la censura sulla regola di giudizio è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a una rivalutazione del compendio probatorio
art. 37 d.P.R. 230/2000
la dedotta violazione del regolamento penitenziario è stata ritenuta non decisiva e, comunque, non idonea a integrare un vizio della sentenza impugnata
art. 616 c.p.p.
base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
d.P.R. 230/2000
richiamato solo come fonte regolamentare rispetto alla censura difensiva sulle modalità di controllo in istituto
d.P.R. 309/90
richiamato come testo normativo della fattispecie di stupefacenti contestata
art. 37 del d.P.R. 230 del 2000
norma regolamentare evocata dalla difesa, ma la sua eventuale violazione non integra di per sé violazione di legge denunciabile come vizio della motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non può essere fondato su minime incongruenze argomentative o sull'omessa considerazione di singoli elementi se il ricorrente non ne dimostra la decisività rispetto all'esito della decisione.
- La censura che sollecita una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove è inammissibile in cassazione, perché il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: le doglianze basate su atti, dichiarazioni o circostanze processuali devono essere specificamente indicate e illustrate, altrimenti la censura non è scrutinabile.
- La deduzione di una violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si contesta in realtà la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- La violazione di un regolamento amministrativo o penitenziario, di per sé, non equivale automaticamente a vizio della sentenza penale impugnata, se non si dimostra l'incidenza decisiva sulla motivazione o sulla tenuta dell'accertamento di responsabilità.
- In sede di legittimità la motivazione è censurabile solo se presenta illogicità manifeste e macroscopiche, percepibili ictu oculi, mentre restano irrilevanti le possibili alternative ricostruttive non incompatibili con il ragionamento decisorio adottato.
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