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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07830/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da provvedimenti sanzionatori irrogati, ai sensi dell'art. 303 TULD, nei confronti di una società che aveva operato come dichiarante doganale in rappresentanza indiretta per importazioni di calzature dalla Cina effettuate nel 2006 per conto di un'altra società. La CTP aveva accolto l'impugnazione della contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo che non potesse essere irrogata alcuna sanzione allo spedizioniere che avesse agito con la prescritta diligenza professionale, in assenza di prova che egli sapesse o dovesse sapere dell'inesattezza dei dati dichiarati dall'importatore e rilevando che si era attenuto alle istruzioni ricevute. L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni in tema di obbligazioni, prova, procedura tributaria, disciplina doganale e sanzionatoria, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato la regola dell'onere probatorio e la disciplina della responsabilità del rappresentante doganale indiretto: secondo l'Ufficio, non bastava invocare buona fede o adesione alle istruzioni del cliente, essendo invece necessario che il rappresentante dimostrasse di avere osservato la diligenza professionale richiesta e di non essere incorso in colpa. La resistente ha eccepito anche un giudicato esterno, ma la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata perché i precedenti evocati riguardavano diverse dichiarazioni doganali e fatti non aventi carattere di durata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane. Ha escluso la configurabilità del giudicato esterno invocato dalla società e ha ritenuto fondata la censura sull'erronea applicazione della disciplina della responsabilità del rappresentante doganale indiretto. In particolare, ha chiarito che, in materia di sanzioni doganali, non opera l'esimente della buona fede propria del recupero a posteriori dei dazi, ma rileva la disciplina sanzionatoria interna che pone il principio di colpevolezza e, una volta provata la fattispecie tipica, impone al trasgressore di dimostrare l'assenza di colpa. La Corte ha osservato che il rappresentante indiretto è il dichiarante e che la sua responsabilità richiede una diligenza qualificata, comprensiva di verifica dell'esattezza dei dati forniti dall'importatore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 303 TULD

    base normativa dei provvedimenti sanzionatori doganali impugnati

  • art. 1176 c.c.

    la diligenza del rappresentante doganale indiretto va valutata in termini professionali e qualificati

  • art. 2697 c.c.

    la Corte richiama la regola sull'onere della prova per censurare la decisione di merito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    norme evocate per denunciare l'erronea valutazione della prova

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di prova nel processo tributario

  • artt. 76, 201 e 202 reg. CEE n. 2913/1992 (CDC)

    disciplinano la dichiarazione doganale e i soggetti obbligati, con richiamo al dichiarante in rappresentanza indiretta

  • art. 199 reg. CEE n. 2454/1993 (DAC)

    richiamato nella disciplina dell'operatore doganale e della dichiarazione

  • art. 12 d.lgs. n. 374/1990

    richiamato nel quadro normativo doganale

  • artt. 4, 5 e 6 D.M. n. 549/1992

    richiamati nel quadro della disciplina dei soggetti operanti in dogana

  • artt. 1, 2, 3 e 4 L. n. 212/2000

    richiamati dal ricorrente nel quadro dei principi dello Statuto del contribuente

  • artt. 5 e 11 d.lgs. n. 472/1997

    la Corte richiama in particolare il principio di colpevolezza e le regole sulla responsabilità e punibilità in materia sanzionatoria tributaria

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    introduce il principio di colpevolezza; una volta provata la fattispecie tipica, incombe sul trasgressore provare l'assenza di colpa

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    prevede la non punibilità per errore sul fatto, se non determinato da colpa

  • art. 10 d.lgs. n. 472/1997

    disciplina l'autore mediato, ma non esonera il rappresentante indiretto se la violazione è imputabile anche a sua colpa

  • art. 201, par. 3, CDC

    "Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana ... le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali"

    il rappresentante indiretto è il dichiarante e può rispondere come debitore secondo le regole interne, se fornì dati errati o avrebbe dovuto conoscerne l'erroneità

  • art. 202 CDC

    richiamato in via contigua dalla Corte e dalla giurisprudenza UE per il criterio della diligenza dell'operatore

Massime di principio

  • In materia di sanzioni doganali, il rappresentante indiretto non può liberarsi dalla responsabilità limitandosi ad invocare la buona fede o il fatto di aver seguito le istruzioni del cliente: egli assume una propria obbligazione verso l'Erario e deve dimostrare di avere osservato la diligenza professionale richiesta.
  • Quando l'Amministrazione prova la fattispecie tipica dell'illecito, l'onere di dimostrare l'assenza di colpa grava sul trasgressore; la semplice allegazione di ignoranza dell'inesattezza dei dati non basta.
  • Il rappresentante doganale indiretto deve svolgere un controllo attivo e professionale sull'esattezza delle informazioni rilevanti per la dichiarazione, e la responsabilità non è esclusa dal mero rispetto delle indicazioni ricevute dal mandante.
  • L'eccezione di giudicato esterno non opera automaticamente in presenza di precedenti tra le stesse parti quando questi riguardano dichiarazioni doganali diverse e fatti non permanenti, ma variabili e autonomi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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