Sentenza n. 9491/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 8534/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 19.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4767/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 01.08.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 29.01.2026 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero alla sua attivazione e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, resa in funzione di giudice del lavoro, notificata all'amministrazione presso la sede reale con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo e passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, disponendo l'immediata attivazione della Carta elettronica con la provvista indicata nel titolo, oltre alla rifusione delle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, non avendo l'amministrazione dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in quanto la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione e tra tale notificazione e il ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché non era controverso che il titolo giudiziale non fosse stato ancora eseguito, ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione, corrispondendo le somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato. Ha escluso la liquidazione di un compenso per il commissario, ritenendo l'attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato, secondo il criterio della soccombenza, al pagamento di 800 euro oltre accessori di legge, se dovuti, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Subordina la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sede reale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche; nel caso deciso, il diritto era stato già riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario resa nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione presso la sede reale con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
- Quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a un titolo giudiziale e l'inottemperanza non sia controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'amministrazione competente per materia e attribuendogli, anche con facoltà di delega, il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta la liquidazione di un compenso ulteriore.
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