Cassazione Civile, Ordinanza n. 37518/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva convenuto in giudizio due coniugi chiedendo che fosse dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la costituzione di un fondo patrimoniale su un immobile di loro proprietà, sostenendo che tale atto avesse pregiudicato la garanzia del proprio credito. Il credito della banca derivava da fideiussioni prestate dai coniugi a garanzia delle obbligazioni di una società, poi dichiarata fallita. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. I coniugi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione a una pretesa errata valutazione delle prove: secondo loro la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente il patrimonio residuo dei debitori a soddisfare la banca e avrebbe erroneamente affermato che quanto ricavato dalla liquidazione della società debitrice principale non bastava a estinguere il credito. In sostanza, la censura mirava a contestare l'accertamento del pregiudizio arrecato dalla costituzione del fondo patrimoniale e la ricostruzione del quadro probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura, anche quando non fosse inammissibile, fosse comunque infondata perché la sentenza d'appello si era attenuta ai principi consolidati in tema di revocatoria ordinaria: l'azione presuppone la semplice esistenza del credito, anche se non esigibile, e nei confronti del fideiussore il credito sorge al momento della nascita dell'obbligazione garantita; inoltre non occorre che l'atto dispositvo determini la totale incapienza del patrimonio, essendo sufficiente che ne diminuisca la consistenza o renda più difficile il soddisfacimento del credito. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva accertato che l'unico bene non ipotecato era stato conferito nel fondo patrimoniale e che ciò aveva ridotto la garanzia patrimoniale; inoltre aveva considerato insufficiente il ricavato della liquidazione della società fallita. La Corte ha osservato anche che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore e può colpire l'atto dispositivo del debitore che renda più difficile il soddisfacimento del credito.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è stata dedotta come falsa valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare il merito della decisione.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione è stata dedotta come falsa valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare il merito della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso formalmente denunciava violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era sostanzialmente una critica di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato come parametro di censura, ma la doglianza è stata giudicata non idonea a sollecitare un nuovo esame del fatto.
art. 375 c.p.c.
Indicato come norma che consente la trattazione camerale nei casi previsti.
art. 376 c.p.c.
Indicato come norma che consente la trattazione camerale nei casi previsti.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato come norma che consente la trattazione camerale nei casi previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria richiede la sola esistenza di un credito, anche se non ancora esigibile, condizionale o eventuale, purché concorrano gli altri presupposti di legge.
- Nel caso del fideiussore, il momento rilevante per stabilire la anteriorità o posteriorità dell'atto pregiudizievole rispetto al credito è quello della nascita del credito garantito, non quello della sua scadenza.
- Ai fini della revocatoria non occorre la totale compromissione del patrimonio del debitore: è sufficiente che l'atto dispositivo ne diminuisca la consistenza o renda più difficile la soddisfazione del credito.
- Una censura formalmente formulata come violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove se non individua un effettivo errore di diritto.
- La costituzione di un fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti del creditore se incide sulla garanzia patrimoniale e il bene conferito risulta l'unico o il principale bene non gravato da vincoli a tutela di altri creditori.
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