Sentenza del 10/12/2015 n. 6571 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRES, IRAP - Accertamento induttivo - Volume d'affari - Redditività media.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto legittimo il ricorso dell'Amministrazione finanziaria al metodo induttivo di accertamento. In presenza di irregolarità formali della contabilità, l'Ufficio può utilizzare tutti i dati e le notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi il volume d'affari dichiarato e i parametri di redditività media del settore, per ricostruire i maggiori ricavi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento induttivo, puro o analitico-extracontabile, effettuato in presenza di irregolarità formali nelle scritture contabili. In particolare, si discute dell'utilizzabilità, per determinare i maggiori ricavi, del volume d'affari dichiarato dallo stesso contribuente e della redditività media del settore economico di appartenenza.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La norma consente l'accertamento induttivo o analitico-extracontabile quando le scritture contabili presentano irregolarità tali da renderne inattendibile il contenuto. L'Amministrazione può fondare la ricostruzione del reddito anche su dati e presunzioni desunti da elementi comunque acquisiti.
Massime di principio
- Le irregolarità formali della contabilità possono legittimare il passaggio dall'accertamento basato sulle scritture a una ricostruzione induttiva, soprattutto quando compromettono l'attendibilità complessiva dei dati contabili.
- Nel metodo induttivo l'Amministrazione può utilizzare una pluralità di elementi, inclusi dati dichiarati dal contribuente e valori medi di settore, purché la ricostruzione sia idonea a fondare la pretesa tributaria.
- La redditività media del settore non dimostra automaticamente l'esistenza di maggiori ricavi, ma può costituire un elemento presuntivo nell'ambito di una valutazione complessiva.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando l'effettiva attendibilità della contabilità oppure fornendo spiegazioni e documentazione specifica che giustifichino una redditività inferiore rispetto alla media del settore.
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