Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1328

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa

Normativa europea32016R1328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari di Cina e Russia, confermando la presenza di dumping, pregiudizio per l’industria dell’Unione, nesso di causalità e interesse dell’Unione a istituire misure definitive. Vengono fissate aliquote differenziate per società e per paese, con obbligo di fattura commerciale specifica per beneficiare delle aliquote individuali. Il regolamento dispone inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori e lo svincolo dell’eventuale eccedenza.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori versati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di ferro o acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, classificati nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento, originari della RPC e della Russia. Sono esclusi alcuni prodotti specifici, tra cui i prodotti elettrici, le "bande nere" di spessore inferiore a 0,35 mm, i prodotti di acciaio al silicio magnetico e l’acciaio rapido. Le aliquote individuali si applicano solo se è presentata una fattura commerciale valida conforme alle prescrizioni dell’articolo 1; in caso contrario si applica l’aliquota per "tutte le altre società". Le misure entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione conclude l’inchiesta antidumping aperta su impulso di Eurofer e avviata il 14 maggio 2015, dopo l’istituzione di misure provvisorie il 12 febbraio 2016. La Commissione conferma, al termine dell’istruttoria e delle osservazioni delle parti, l’esistenza di dumping, di un pregiudizio significativo per l’industria dell’Unione, del nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio, nonché dell’interesse dell’Unione all’adozione di misure definitive.

Ambito materiale e prodotto interessato

Il prodotto interessato è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati escluso l’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo. Il regolamento indica espressamente i codici NC e TARIC rilevanti, tra cui ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 e 7226 92 00.

Sono esclusi dalla definizione:

  • i prodotti laminati piatti di ferro o acciaio non legato, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici;
  • i prodotti laminati piatti di ferro o acciaio non legato, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti, noti come "bande nere";
  • i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di acciaio al silicio detto "magnetico";
  • i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

Procedura e quadro istruttorio

L’inchiesta è stata aperta il 14 maggio 2015 a seguito della denuncia presentata il 1° aprile 2015 da Eurofer per conto di produttori dell’Unione rappresentativi di oltre il 25% della produzione totale dell’Unione. Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio va dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015, mentre l’analisi delle tendenze del pregiudizio riguarda il periodo dal 1° gennaio 2011 alla fine del periodo dell’inchiesta.

La Commissione ha poi:

  • istituito misure provvisorie con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181;
  • disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325;
  • svolto divulgazioni provvisorie e definitive, con possibilità per le parti di presentare osservazioni;
  • effettuato visite di verifica presso produttori dell’Unione e ulteriori acquisizioni di dati sulla redditività;
  • trattato separatamente la questione della possibile riscossione retroattiva e della registrazione nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329.

Dumping relativo alla RPC

Per la Cina la Commissione conferma la scelta del Canada come paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono:

  • Gruppo Angang: 59,2%
  • Gruppo Shougang: 52,7%
  • Altre società che hanno collaborato: 56,9%
  • Tutte le altre società: 59,2%

La Commissione interviene anche su questioni di calcolo del prezzo all’esportazione e corregge un errore di trascrizione che incideva sul margine di dumping di un gruppo di società.

Dumping relativo alla Russia

Per la Russia la Commissione conferma l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base nei confronti di un produttore esportatore che non ha fornito dati completi e coerenti; il margine è quindi determinato sulla base dei dati disponibili. Vengono inoltre esaminate le contestazioni relative a costi di produzione, spese SGAV, importatori/operatori commerciali collegati in Svizzera, metodo di confronto e tasso di cambio.

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono:

  • Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC: 18,7%
  • PAO Severstal: 35,9%
  • PJSC Novolipetsk Steel: 38,9%
  • Tutte le altre società: 38,9%

Valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione respinge le obiezioni che miravano a escludere o ridimensionare il ruolo del mercato vincolato e conferma un’analisi distinta del mercato vincolato, del mercato libero e, ove possibile, dell’attività complessiva dell’industria dell’Unione. Il consumo complessivo nell’Unione è leggermente aumentato nel periodo in esame dopo il calo del 2012, ma ciò è stato accompagnato da una crescita del consumo vincolato e da un peggioramento della situazione sul mercato libero.

La Commissione conferma che:

  • il volume delle vendite dell’industria dell’Unione non ha tenuto il passo con il consumo;
  • la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita;
  • l’occupazione è calata mentre il costo del lavoro è aumentato;
  • la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito mostrano un deterioramento complessivo.

I margini di sottoquotazione definitivi risultano pari a 8,1% per la RPC e 15,1% per la Russia.

Nesso di causalità

La Commissione respinge le tesi secondo cui il pregiudizio sarebbe dovuto ad altri fattori, tra cui la ripresa economica europea, gli investimenti dell’industria dell’Unione, il calo dei prezzi delle materie prime, le importazioni dell’industria dell’Unione, l’esistenza di precedenti contingenti commerciali con la Russia, l’eccesso di capacità dell’industria dell’Unione e le importazioni da paesi terzi.

In sintesi, la Commissione ritiene che:

  • la ripresa del consumo sia stata lenta e non abbia impedito l’aumento della quota dei paesi interessati;
  • gli investimenti dell’industria dell’Unione non siano stati tali da spiegare il pregiudizio;
  • il calo dei prezzi delle materie prime non giustifichi da solo l’andamento dei prezzi delle importazioni;
  • le importazioni da paesi terzi abbiano seguito una dinamica diversa e, nel complesso, siano diminuite;
  • il vecchio accordo sui prodotti siderurgici con la Russia era ormai scaduto e i contingenti non erano rappresentativi del mercato;
  • l’eccesso di capacità dell’industria dell’Unione non spezza il nesso causale con le importazioni oggetto di dumping.

Interesse dell’Unione e livello di eliminazione del pregiudizio

La Commissione respinge le affermazioni secondo cui le misure sarebbero contrarie all’interesse dei piccoli utilizzatori o discriminatorie. Quanto al livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione rivede il profitto di riferimento provvisorio del 5% e lo sostituisce con un margine del 9,9%, fondato sui dati di redditività del periodo 2005-2008, in particolare l’anno 2008, ritenuto l’ultimo anno rappresentativo di normali condizioni di concorrenza.

Tale scelta è motivata dal fatto che:

  • il periodo 2009-inchiesta è influenzato dalla crisi e dalle importazioni in dumping;
  • l’anno 2008 costituisce la base più adeguata e recente per individuare un profitto ragionevole;
  • il metodo è ritenuto coerente con la giurisprudenza richiamata dalla Commissione.

Misure definitive e regole doganali di applicazione

Il regolamento fissa le aliquote definitive e precisa che le aliquote individuali valgono solo per le società espressamente indicate. Le importazioni da società diverse, o prive della fattura commerciale richiesta, sono assoggettate all’aliquota generale applicabile a "tutte le altre società".

Per la corretta applicazione delle misure, la fattura commerciale deve contenere una dichiarazione standardizzata, datata e firmata, attestante il produttore, il volume esportato, il codice TARIC e la completezza/esattezza delle informazioni.

Riscossione dei dazi provvisori e decorrenza

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 sono riscossi in via definitiva; gli importi eccedenti l’aliquota definitiva sono svincolati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione del prodotto e esclusioni

Il prodotto interessato è costituito da laminati piatti di ferro o acciaio non legato, o altri acciai legati escluso l’inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1, paragrafo 1. Sono esclusi: prodotti elettrici, "bande nere" ricotte sotto 0,35 mm, prodotti di acciaio al silicio magnetico e acciaio rapido.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Sono istituite aliquote differenziate per la RPC e la Russia, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Per la RPC: Angang Steel Company Limited e Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd. 19,7%; altre società che hanno collaborato 20,5%; tutte le altre società 22,1%. Per la Russia: Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC 18,7%; PAO Severstal 34%; tutte le altre società 36,1%. Per le società elencate nell’allegato è prevista un’aliquota individuale del 20,5%.

Condizione per l’applicazione delle aliquote individuali

L’aliquota individuale si applica solo previa presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico, attestante il volume esportato, il produttore, il codice TARIC e l’esattezza e completezza delle informazioni. In assenza di tale fattura si applica l’aliquota per "tutte le altre società".

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 sono riscossi in via definitiva. Gli importi versati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganalecommercio internazionaleacciaio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.