Regolamento (UE) 2016/1253
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 92/2010 per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali e la compilazione delle statistiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le norme tecniche di attuazione del sistema europeo di statistiche sul commercio estero per allinearle al codice doganale dell’Unione. Il fulcro della riforma è la disciplina dello scambio di dati tra dogane e autorità statistiche, soprattutto nei casi di sdoganamento centralizzato e di futura automazione transnazionale. Vengono inoltre adeguate le informazioni statistiche da compilare, con regole specifiche su Stato membro interessato, qualità dei dati e trattamento di dati mancanti o incompleti. Le nuove disposizioni operative decorrono, per taluni profili, dai periodi di riferimento da gennaio 2017.
Modifica il regolamento (UE) n. 92/2010 per adeguare lo scambio di dati tra autorità doganali e autorità statistiche nazionali alle nuove regole del codice doganale dell’Unione, con particolare riguardo allo sdoganamento centralizzato.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle loro autorità doganali e alle autorità statistiche nazionali, nell’ambito della produzione delle statistiche europee sul commercio estero con i paesi terzi. Incide sui flussi informativi relativi a importazioni ed esportazioni basati sulle dichiarazioni in dogana, includendo il periodo transitorio dello sdoganamento centralizzato e lo sdoganamento centralizzato automatizzato quando i sistemi elettronici transnazionali diventano operativi. Le modifiche che richiedono l’adeguamento della trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) si applicano ai periodi di riferimento mensili a partire da gennaio 2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 92/2010 per adeguare la disciplina di esecuzione delle statistiche del commercio estero alle novità introdotte dal codice doganale dell’Unione. In particolare, interviene sullo scambio di dati tra autorità doganali e autorità statistiche nazionali, con attenzione alla gestione dello sdoganamento centralizzato e alla futura automazione dei flussi informativi.
Contesto e finalità
La Commissione rileva che il regolamento (CE) n. 471/2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, era stato concepito tenendo conto del precedente assetto doganale e delle sue semplificazioni. Poiché il regolamento (UE) n. 952/2013 ha sostituito il precedente codice doganale, si rende necessario allineare le regole statistiche di esecuzione, anche in vista dei sistemi elettronici transnazionali previsti per lo sdoganamento centralizzato. Il regolamento tiene conto anche delle misure transitorie adottate in attesa della piena operatività di tali sistemi.
Ambito applicativo
Le modifiche riguardano i rapporti tra autorità doganali e autorità statistiche nazionali degli Stati membri, con effetti sulla raccolta e trasmissione dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni doganali. L’intervento copre sia il regime ordinario sia i casi di sdoganamento centralizzato durante il periodo transitorio e di sdoganamento centralizzato automatizzato, una volta attivati i relativi sistemi elettronici. Per alcune modifiche operative, l’applicazione è rinviata ai periodi di riferimento mensili a partire da gennaio 2017.
Definizioni introdotte o aggiornate
L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 92/2010 viene riscritto per inserire due definizioni centrali:
- "sdoganamento centralizzato durante il periodo transitorio", cioè lo sdoganamento centralizzato di cui all’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013, con scambio di informazioni disciplinato dall’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/341;
- "sdoganamento centralizzato automatizzato", cioè lo sdoganamento centralizzato con scambio di informazioni tramite i sistemi elettronici transnazionali previsti dal programma di lavoro di cui all’articolo 280 del codice doganale dell’Unione.
Scambio di dati tra dogane e statistiche nazionali
Le autorità doganali nazionali devono trasmettere alle autorità statistiche nazionali, senza indugio e comunque entro il mese successivo a quello di accettazione delle dichiarazioni in dogana o della decisione doganale, le registrazioni relative a importazioni ed esportazioni. L’obbligo copre anche i casi in cui la dichiarazione complementare sia resa disponibile tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Se i dati già trasmessi subiscono modifiche, le dogane devono inviare registrazioni rivedute. Il nuovo testo precisa inoltre che le autorità statistiche nazionali mantengono impregiudicati i loro diritti di accesso e uso dei dati amministrativi ai sensi dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.
Disciplina specifica per lo sdoganamento centralizzato automatizzato
Per le dichiarazioni relative allo sdoganamento centralizzato automatizzato, l’autorità doganale che riceve la dichiarazione deve far sì che i dati siano trasmessi, nei medesimi termini previsti per il flusso ordinario, all’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo. L’obbligo riguarda anche le dichiarazioni con dichiarazione complementare accessibile elettronicamente nel sistema del titolare dell’autorizzazione.
La trasmissione è considerata correttamente effettuata quando avviene secondo le modalità previste dagli articoli 231 e 232 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’autorità doganale destinataria deve quindi inoltrare senza indugio i dati alla propria autorità statistica nazionale.
Contenuto delle registrazioni statistiche
Il regolamento modifica anche l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 92/2010, aggiornando il contenuto delle registrazioni da compilare. Tra gli elementi richiesti figurano, in particolare:
- il codice delle merci;
- l’indicazione dello Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo, da elaborare solo per lo sdoganamento centralizzato durante il periodo transitorio;
- l’indicazione dello Stato membro in cui è presentata la dichiarazione, da elaborare solo per lo sdoganamento centralizzato automatizzato;
- all’importazione, lo Stato membro di destinazione; se non disponibile nei dati doganali, occorre usare qualsiasi altra informazione della dichiarazione ritenuta pertinente; in mancanza di informazioni dirette o indirette, può essere indicato il codice di geonomenclatura "QV" se si ritiene che lo Stato membro di destinazione sia diverso da quello in cui si trovano le merci al momento dello svincolo;
- all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione, con analoga possibilità di ricorrere al codice "QV" in caso di mancata disponibilità di informazioni sufficienti;
- all’importazione, il paese di provenienza/spedizione.
Il testo precisa inoltre che, se le statistiche sono compilate usando la fonte di dati dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009 e tale fonte è incisa da accordi doganali di cui all’articolo 177 del codice doganale dell’Unione, le autorità statistiche nazionali devono poter identificare nei dati compilati quelli la cui pertinenza o qualità ne risultino influenzate.
Correzione e integrazione dei dati statistici
Le statistiche devono includere adeguamenti per registrazioni mancanti, trasmesse in ritardo o non complete. Inoltre, per le singole transazioni di valore inferiore alla soglia statistica, gli Stati membri possono trattare informazioni meno dettagliate rispetto al livello ordinariamente richiesto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, si applicano ai periodi di riferimento a partire da gennaio 2017. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento al codice doganale dell’Unione e definizioni
Introduce nel regolamento (UE) n. 92/2010 le definizioni di "sdoganamento centralizzato durante il periodo transitorio" e di "sdoganamento centralizzato automatizzato", richiamando rispettivamente l’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 e i sistemi elettronici transnazionali previsti dal programma di lavoro di cui all’articolo 280 del medesimo regolamento.
Trasmissione dei dati dalle dogane alle autorità statistiche nazionali
Le autorità doganali nazionali devono trasmettere alle rispettive autorità statistiche nazionali, senza indugio e comunque entro il mese successivo a quello di accettazione delle dichiarazioni o di adozione delle decisioni doganali, le registrazioni di importazione ed esportazione basate sulle dichiarazioni in dogana. L’obbligo riguarda anche le dichiarazioni complementari rese disponibili tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Se i dati statistici già trasmessi subiscono modifiche, vanno inviate registrazioni rivedute.
Esclusione e disciplina specifica per lo sdoganamento centralizzato automatizzato
Per lo sdoganamento centralizzato automatizzato, le dichiarazioni non sono trasmesse direttamente alla statistica nazionale dello Stato membro di presentazione, ma alla dogana dello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo. Da lì i dati devono essere inoltrati senza indugio alla propria autorità statistica nazionale. La trasmissione si considera effettuata e i termini rispettati quando avviene secondo le modalità degli articoli 231 e 232 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Verifiche di correttezza e completezza
Le autorità doganali devono verificare, su richiesta delle autorità statistiche nazionali, la correttezza e la completezza delle registrazioni relative a importazioni ed esportazioni fornite ai fini statistici.
Contenuto delle registrazioni statistiche e nuovi elementi territoriali
Vengono precisati gli elementi da includere nelle registrazioni, tra cui il codice delle merci e, se rilevante, l’identificabilità nei dati statistici degli effetti di accordi doganali che incidono su pertinenza o qualità dei dati. È introdotto l’obbligo di indicare, a seconda dei casi, lo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo, lo Stato membro di presentazione della dichiarazione, lo Stato membro di destinazione all’importazione e lo Stato membro di effettiva esportazione, con possibilità di usare il codice di geonomenclatura "QV" se tali informazioni non siano altrimenti ottenibili. Viene inoltre precisato il dato del paese di provenienza/spedizione all’importazione.
Correzioni per dati mancanti, ritardati o incompleti e semplificazioni per piccole transazioni
Le statistiche devono contenere adeguamenti in caso di registrazioni mancanti, trasmesse in ritardo o non complete. Per singole transazioni di valore inferiore alla soglia statistica, gli Stati membri possono elaborare informazioni meno dettagliate rispetto a quelle normalmente richieste dal regolamento (CE) n. 471/2009.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 1 si applicano ai periodi di riferimento a partire da gennaio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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