Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1254

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1254 della Commissione, del 29 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli freschi, da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata. Tali valori sono determinati sulla base dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si riferiscono ai prodotti e ai periodi previsti nell'allegato XVI di tale regolamento. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica agli importatori e, in concreto, alle operazioni di importazione nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e, ove pertinente, per origine da paese terzo. I valori si utilizzano ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Non disciplina altri prodotti né altri aspetti dell'importazione diversi dalla determinazione del valore forfettario.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1254 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili a determinati prodotti ortofrutticoli freschi, ai fini della determinazione del prezzo di entrata. Il provvedimento si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che contiene le modalità di applicazione per gli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 attribuisce alla Commissione il compito di fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A.

Finalità e criterio di calcolo

Il regolamento chiarisce che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. La fissazione periodica di tali valori consente di determinare il prezzo di entrata da utilizzare nel regime importativo per i prodotti interessati.

Ambito oggettivo

L'allegato elenca i prodotti interessati mediante codice NC e riporta i valori forfettari in EUR/100 kg. Tra i codici figurano, a titolo esemplificativo, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10 e 0809 30 90. Per diversi prodotti i valori sono differenziati in base al paese terzo di origine, utilizzando codici come MA, TR, AR, CL, UY, ZA, BR, EG, MX, US, CN, NZ; il codice ZZ è definito come "altre origini".

Effetti giuridici e decorrenza

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti ortofrutticoli interessati.

Criterio di determinazione dei valori forfettari

I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contenuto operativo dell'allegato

L'articolo 1 rinvia all'allegato, che elenca per ciascun codice NC i corrispondenti valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg, differenziati per codice di paese terzo. Il codice "ZZ" è indicato come corrispondente a "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ambito oggettivo dei prodotti interessati

L'allegato riguarda taluni ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10 e 0809 30 90, con valori distinti per origine, tra cui MA, TR, AR, CL, UY, ZA, BR, EG, MX, US, CN, NZ e ZZ.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internocommercio internazionaledazi doganaliortofrutta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.