Regolamento (UE) 2016/1329
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la riscossione retroattiva di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo provenienti da Cina e Russia. La Commissione conclude che, dopo l'apertura dell'inchiesta e prima delle misure provvisorie, si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, accompagnato da un calo dei prezzi e da un accumulo di scorte, idoneo a compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio definitivo. L'atto stabilisce altresì le aliquote applicabili per società specifiche e per le altre imprese, nonché le esclusioni merceologiche.
Riscossione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati escluso l'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, classificati nei codici NC/TARIC indicati all'articolo 1, paragrafo 1, originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, purché registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325. Sono escluse alcune categorie specifiche di prodotti, tra cui i prodotti elettrici, le bande nere, i prodotti di acciaio al silicio magnetico e i prodotti di acciaio rapido. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma riguardano importazioni già registrate nel periodo previsto dalla registrazione.
Riscossione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa
Il regolamento conclude il procedimento relativo alla riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. La Commissione ritiene che, dopo l'apertura dell'inchiesta e prima dell'adozione delle misure provvisorie, le importazioni abbiano subito un ulteriore e sostanziale incremento, con prezzi in calo e accumulo di scorte, in grado di compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio definitivo.
Contesto procedurale
L'inchiesta antidumping è stata avviata il 14 maggio 2015 a seguito della denuncia di Eurofer, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. In seguito, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 e ha istituito un dazio antidumping provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181. La determinazione definitiva su dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione è contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328; il presente atto si limita alla questione della registrazione e della riscossione retroattiva.
Presupposti giuridici della retroattività
La Commissione fonda il proprio potere sull'articolo 10, paragrafo 4, e sull'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, richiamando anche i corrispondenti articoli 10.6 e 10.7 dell'Accordo antidumping OMC. Il meccanismo descritto è in due fasi: prima la registrazione delle importazioni, che avvisa gli operatori della possibile riscossione retroattiva; poi, se la sola registrazione non basta a preservare l'effetto riparatore delle misure, la riscossione retroattiva dei dazi per le importazioni immesse in libera pratica non oltre 90 giorni prima dell'applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell'apertura dell'inchiesta.
Informazione degli importatori
Secondo la Commissione, gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati della portata del dumping e del pregiudizio presunto o accertato già dalla pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché dalla versione non riservata della denuncia e dalla documentazione resa disponibile nel fascicolo. Le obiezioni fondate sulla pretesa insufficienza informativa dell'avviso di apertura sono respinte, anche in relazione all'argomento secondo cui la retroattività costituirebbe misura eccezionale e dovrebbe quindi essere interpretata restrittivamente.
Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni
La Commissione effettua un confronto tra il periodo dell'inchiesta e il periodo successivo all'apertura, fino alle misure provvisorie. Sulla base dei dati Eurostat, il volume medio mensile delle importazioni dai paesi interessati risulta sensibilmente più elevato dopo l'apertura: 162 457 tonnellate nel periodo giugno 2015-gennaio 2016, pari a un +37 % rispetto alla media del periodo dell'inchiesta, ovvero 150 673 tonnellate, pari a un +27 % se si include anche il mese di febbraio 2016. Considerando separatamente i paesi interessati, l'aumento è del 48 % per la RPC e del 25 % per la Russia nel primo intervallo considerato, e rispettivamente del 34 % e del 19 % nel secondo.
La Commissione respinge le critiche relative alla scelta dei periodi di confronto, alla presunta ciclicità del prodotto e all'incidenza di eventuali sanzioni. Ritiene inoltre che il picco delle importazioni nei mesi di ottobre e novembre 2015, prima della registrazione, sia indicativo di un comportamento anticipatorio coerente con l'aspettativa di misure commerciali.
Effetto sui prezzi, quote di mercato e scorte
Il regolamento evidenzia che, nei mesi successivi al periodo dell'inchiesta, i prezzi medi mensili delle importazioni dalla RPC e dalla Russia si sono ridotti rispettivamente del 13 % e del 12 % rispetto al periodo dell'inchiesta. La sottoquotazione, già pari al 7 % nel periodo dell'inchiesta, sale al 14 % dopo tale periodo e a quasi il 20 % nel periodo di registrazione. Parallelamente, nel mercato libero dell'Unione il consumo aumenta del 14 %, mentre le vendite dell'industria dell'Unione crescono solo del 3 %, con una perdita di 7 punti percentuali di quota di mercato, dal 71 % al 64 %.
La Commissione considera rilevante anche l'accumulo di scorte: i dati forniti dagli importatori e dagli utenti collaboranti mostrano un incremento del 22 % delle scorte a fine 2015 rispetto a fine 2014. Pur riconoscendo che il prodotto non è normalmente immagazzinato per lunghi periodi, la Commissione ritiene che le particolari condizioni di mercato e l'aspettativa di aumenti di prezzo abbiano favorito l'accumulo, che contribuisce a ritardare l'effetto di riequilibrio del dazio.
Valutazione cumulativa e rigetto delle obiezioni
Il regolamento conferma la possibilità di esaminare congiuntamente le importazioni cinesi e russe, ritenendo che il regolamento di base non vieti il cumulo e che, in ogni caso, anche l'analisi separata per paese conduca alla medesima conclusione. Vengono inoltre respinte le censure sulla certezza del diritto, sulla presunta incertezza generata dalla registrazione e sulla rilevanza dei contratti conclusi prima dell'apertura del procedimento: la Commissione afferma che la registrazione è istituto previsto dal diritto UE e che gli operatori erano consapevoli del rischio di una possibile applicazione retroattiva.
Conclusione e importi del dazio
La Commissione conclude che tutte le condizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte e che i dazi antidumping definitivi devono essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, il dazio retroattivo è fissato al livello dei dazi provvisori, poiché questi sono inferiori ai dazi definitivi.
Per la RPC, le aliquote sono pari al 13,7 % per Angang Steel Company Limited e Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., al 14,5 % per le altre società cooperative elencate nell'allegato e al 16 % per tutte le altre società. Per la Russia, le aliquote sono pari al 18,7 % per Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, al 25,4 % per PAO Severstal e al 26,2 % per tutte le altre società.
Ambito merceologico e esclusioni
Il prodotto interessato comprende i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati escluso l'acciaio inossidabile, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC/TARIC elencati nell'articolo 1. Sono espressamente esclusi i prodotti elettrici, le bande nere di spessore inferiore a 0,35 mm ricotte, i prodotti di acciaio al silicio magnetico e i prodotti di acciaio rapido.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Presupposti per la riscossione retroattiva
La Commissione applica l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 5, per riscuotere retroattivamente il dazio definitivo sulle importazioni registrate. La decisione si fonda sulla verifica che gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle pratiche di dumping e del pregiudizio, e che vi è stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni idoneo a compromettere l'effetto riparatore delle misure.
Periodo rilevante e criteri di analisi
Per valutare la retroattività, la Commissione confronta il periodo dell'inchiesta con il periodo successivo all'apertura e precedente alle misure provvisorie, considerando i dati mensili sulle importazioni, l'andamento dei prezzi, le scorte, le quote di mercato e il consumo. Viene ritenuto sostanziale l'aumento delle importazioni quando emerge da un'analisi caso per caso, in termini assoluti e relativi, e non solo dal confronto tra medie mensili.
Informazione degli importatori e pubblicazione dell'avviso di apertura
La Commissione ritiene che l'avviso di apertura del 14 maggio 2015, insieme alla versione non riservata della denuncia e alla richiesta di registrazione, abbia informato adeguatamente gli importatori della portata del dumping e del pregiudizio presunto o accertato, ai fini dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c). Vengono respinte le obiezioni secondo cui tale informazione sarebbe stata insufficiente o troppo generale.
Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni
Sulla base dei dati Eurostat e delle informazioni fornite dalle parti collaboranti, la Commissione constata che le importazioni dai paesi interessati sono aumentate in modo sostanziale dopo l'apertura dell'inchiesta: a seconda del periodo di confronto, la media mensile risulta superiore del 27 % o del 37 % rispetto al periodo dell'inchiesta, con aumenti distinti per la RPC e per la Russia. La Commissione valorizza anche il picco delle importazioni nell'ottobre-novembre 2015 e l'accumulo delle scorte.
Compromissione dell'effetto riparatore
La Commissione conclude che l'aumento delle importazioni, unito a prezzi in diminuzione e a una crescente sottoquotazione, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio definitivo. I prezzi medi all'importazione risultano più bassi del 12 %-13 % rispetto al periodo dell'inchiesta, mentre la sottoquotazione passa dal 7 % durante il periodo dell'inchiesta a circa il 14 % dopo tale periodo e quasi il 20 % nel periodo di registrazione.
Accumulo di scorte
La Commissione rileva un incremento delle scorte pari al 22 % a fine 2015 rispetto a fine 2014 per gli operatori collaboranti, considerandolo un indice ulteriore del rischio che le importazioni successive alla registrazione compromettano l'effetto riparatore delle misure. Le obiezioni sulla natura "su ordinazione" del prodotto e sulla specifica situazione finanziaria di alcuni importatori sono respinte.
Cumulo tra Cina e Russia
La Commissione ammette una valutazione cumulativa delle importazioni cinesi e russe ai fini dell'articolo 10, paragrafo 4, ritenendo che il regolamento di base non la vieti e che, in ogni caso, l'analisi separata per ciascun paese conduca anch'essa a un esito favorevole alla retroattività.
Determinazione del dazio e aliquote applicabili
In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, il dazio da riscuotere retroattivamente è fissato al livello dei dazi provvisori istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/181, poiché inferiori ai dazi definitivi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328. Le aliquote sono: RPC, 13,7 % per Angang Steel Company Limited e Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., 14,5 % per le altre società cooperative elencate in allegato, 16 % per tutte le altre società; Russia, 18,7 % per Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, 25,4 % per PAO Severstal, 26,2 % per tutte le altre società.
Prodotti esclusi e codici doganali
L'articolo 1 precisa i codici NC/TARIC coperti e individua quattro esclusioni: prodotti elettrici, bande nere (spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti), prodotti di acciaio al silicio magnetico e prodotti di acciaio rapido.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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