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Sentenza

Sentenza del 22/09/2017 n. 13495 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Notifica cartella a mezzo posta ad opera di soggetto privato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della notificazione di una cartella di pagamento eseguita a mezzo posta da un soggetto privato, sostenendo che tale modalità comportasse la nullità o l’inesistenza della notifica per carenza di competenza del notificatore.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. La notificazione della cartella a mezzo posta effettuata da un soggetto privato regolarmente autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico non è nulla né inesistente. L’articolo 4 del D.lgs. n. 261/1999, come modificato dal D.lgs. n. 58/2011, ha mantenuto la riserva esclusiva a favore di Poste Italiane soltanto per le notificazioni di atti giudiziari previste dalla Legge n. 890/1982 e per le notificazioni previste dall’articolo 201 del Codice della strada. Al di fuori di tali ipotesi, la notifica della cartella può essere effettuata da un operatore postale privato autorizzato.

Norme richiamate

  • Articolo 4 del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dall’articolo 4 del D.lgs. 31 marzo 2011, n. 58

    La riserva a favore del fornitore del servizio postale universale riguarda esclusivamente i servizi inerenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e alle comunicazioni connesse con la notificazione di atti giudiziari, nonché le notificazioni a mezzo posta previste dall’articolo 201 del Codice della strada.

    La norma non riserva in via generale a Poste Italiane ogni notificazione a mezzo posta, ma soltanto le specifiche categorie indicate. Pertanto, le notifiche di cartelle di pagamento possono essere eseguite da operatori postali privati autorizzati, salvo che ricadano in una delle ipotesi di riserva esclusiva.

  • D.lgs. 31 marzo 2011, n. 58

    Ha modificato la disciplina dei servizi postali e, dal 30 aprile 2011, ha limitato l’ambito della riserva postale esclusiva alle notificazioni giudiziarie e a quelle relative alle violazioni del Codice della strada.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890

    Disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta. Nel quadro normativo richiamato, le notificazioni di atti giudiziari restano riservate al fornitore del servizio postale universale.

  • Articolo 201 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada

    Le notificazioni a mezzo posta degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada rientrano nella riserva esclusiva del fornitore del servizio postale universale.

Massime di principio

  • La validità della notifica postale non dipende dal fatto che l’operatore sia Poste Italiane, ma dalla sua autorizzazione e dal tipo di atto notificato.
  • Per le cartelle di pagamento, la notificazione effettuata da un operatore postale privato regolarmente autorizzato non è, di per sé, nulla o inesistente.
  • Occorre distinguere le notifiche delle cartelle di pagamento dalle notifiche di atti giudiziari e dagli atti relativi a violazioni del Codice della strada, per i quali permane la riserva a favore del servizio postale universale.
  • In una controversia analoga è necessario verificare la data della notifica, l’autorizzazione dell’operatore privato, la natura dell’atto e il rispetto concreto delle formalità di consegna e attestazione.
  • L’eventuale irregolarità della procedura non comporta automaticamente l’inesistenza della notifica: la conseguenza giuridica dipende dalla specifica violazione e dall’eventuale raggiungimento dello scopo dell’atto.

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