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Sentenza

Sentenza n. 11443/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza delle seguenti sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio: - sentenza n. 19745/2024, depositata in data 8/11/2024, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 2342/2023 RG; - sentenza n. 20008/2024, depositata in data 11/11/2024, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 2344/2023 RG; - sentenza n. 19746/2024, depositata in data 8/11/2024, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 2348/2023 RG; - sentenza n. 19748/2024, depositata in data 8/11/2024, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 2349/2023 RG; - sentenza n. 20968/2024, depositata in data 25/11/2024, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 2353/2023 RG; - sentenza n. 21246/2024, depositata in data 26/11/2024, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 2354/2023 RG; - sentenza n. 20977/2024, depositata in data 25/11/2024, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 2355/2023 RG; - sentenza n. 21247/2024, depositata in data 26/11/2024, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 2356/2023 RG; - sentenza n. 20981/2024, depositata in data 25/11/2024, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 2359/2023 RG;

Giustizia amministrativa202514991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di nove sentenze del TAR Lazio nella parte relativa al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di nove sentenze del TAR Lazio, ciascuna recante la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 750,00, oltre accessori di legge, con distrazione delle somme in favore dei difensori antistatari. Le sentenze sono state notificate all'Amministrazione il 16 gennaio 2025, non risultano impugnate e sono rimaste ineseguite. L'importo complessivamente richiesto è pari a euro 8.073,00, composto da euro 6.750,00 per competenze, euro 1.012,50 per spese generali al 15% ed euro 310,50 per contributo previdenziale integrativo al 4%. I ricorrenti hanno dedotto la persistente inerzia ministeriale, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e hanno chiesto l'ordine di esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare sostanzialmente le pretese. Il Collegio ha inoltre esaminato l'ammissibilità del ricorso cumulativo, rilevando la connessione soggettiva derivante dalla presenza del medesimo Ministero debitore.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso cumulativo, ritenendo applicabile al processo amministrativo l'art. 104 c.p.c. in forza dell'art. 39 c.p.a., anche quando tra le domande sussista soltanto connessione soggettiva. Nel merito, ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., poiché le sentenze azionate non sono state impugnate, il loro passaggio in giudicato è stato documentato mediante attestazioni di cancelleria ed è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare integralmente le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, o un funzionario delegato, attribuendogli un ulteriore termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi, previa istanza dei ricorrenti e verifica dell'eventuale pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di verificare l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo e di ordinare l'esecuzione, adottando anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui la disciplina del cumulo soggettivo richiamata dal giudice.

  • art. 104 c.p.c.

    contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10, secondo comma

    Consente il ricorso cumulativo contro la stessa parte anche in presenza della sola connessione soggettiva, regola ritenuta applicabile anche nel processo amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l'azione di ottemperanza relativa a somme dovute da una pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile il ricorso cumulativo proposto contro la medesima amministrazione per l'esecuzione di più titoli, anche quando le domande siano collegate esclusivamente dalla connessione soggettiva, in applicazione degli artt. 39 c.p.a. e 104 c.p.c.
  • L'ottemperanza per il pagamento di somme liquidate in una sentenza presuppone, nei confronti di una pubblica amministrazione, la mancata esecuzione del titolo, la documentazione del suo passaggio in giudicato o della sua definitività e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Accertato l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla presentazione di una specifica istanza della parte vittoriosa e alla verifica dell'eventuale adempimento intervenuto dopo l'ordine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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