Direttiva 2008/92
Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rifonde la disciplina UE sulla trasparenza dei prezzi del gas e dell’energia elettrica per l’industria, affidando a Eurostat la raccolta e la pubblicazione periodica dei dati. L’obiettivo è rafforzare la concorrenza e il funzionamento del mercato interno dell’energia, senza compromettere il segreto commerciale delle imprese. Gli Stati membri devono assicurare la comunicazione semestrale dei prezzi e, con frequenza inferiore o annuale, di ulteriori informazioni metodologiche e fiscali. La direttiva contiene anche regole tecniche dettagliate negli allegati, oltre a una clausola speciale per il gas naturale e alla disciplina di abrogazione della direttiva 90/377/CEE.
Procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, mediante raccolta, elaborazione e pubblicazione periodica dei dati da parte di Eurostat.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle imprese fornitrici di gas e di energia elettrica che vendono ai consumatori finali dell’industria, ivi compresi altri consumatori non residenziali nei limiti indicati dagli allegati I e II. Copre i prezzi, le condizioni di vendita, i sistemi di prezzo, la ripartizione dei consumatori e dei volumi per categorie di consumo, con rilevazione e comunicazione in tutti gli Stati membri; per il gas naturale l’attuazione nello Stato membro interessato è differita di cinque anni dall’introduzione di tale forma di energia sul mercato nazionale. Sono esclusi dalla pubblicazione dei dati i consumatori/casi per i quali non sia garantita la riservatezza, in particolare quando non vi siano almeno tre consumatori finali nella categoria pertinente.
Procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica
La direttiva rifonde la precedente disciplina del 1990 sulla trasparenza dei prezzi dell’energia per l’industria, con l’obiettivo di rafforzare il funzionamento del mercato interno dell’energia e la concorrenza non falsata. Il legislatore UE sottolinea che la trasparenza deve favorire la comparabilità dei prezzi, la libera scelta tra fonti e fornitori e la capacità della Commissione di monitorare il mercato, pur preservando la riservatezza commerciale delle imprese.
Obiettivi e ratio della disciplina
La direttiva si fonda sull’idea che la conoscenza dei prezzi energetici industriali sia essenziale per eliminare discriminazioni, rendere confrontabili i prezzi tra Stati membri e tra fonti diverse e contribuire alla competitività dell’industria europea. Al tempo stesso, il sistema deve evitare la divulgazione di dati sensibili: la riservatezza è considerata requisito essenziale, specialmente quando i dati provengono da pochi operatori o da categorie di consumo ristrette.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell’industria, come definiti negli allegati I e II. Sono inclusi anche altri consumatori non residenziali nei limiti in cui rientrino nelle categorie rilevanti. L’oggetto della raccolta informativa comprende:
- i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori industriali finali;
- i vigenti sistemi di prezzo;
- la ripartizione dei consumatori e dei volumi per categorie di consumo, per garantire la rappresentatività nazionale.
Obblighi di comunicazione e calendario delle rilevazioni
L’articolo 2 stabilisce un sistema di rilevazione semestrale:
- il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno le imprese rilevano i dati sui prezzi e sui sistemi di prezzo;
- i dati, una volta elaborati secondo l’articolo 3, sono trasmessi entro due mesi a Eurostat e alle autorità competenti degli Stati membri;
- Eurostat pubblica i risultati a maggio e a novembre di ogni anno. La ripartizione dei consumatori e dei volumi per categorie di consumo è comunicata a Eurostat e alle autorità nazionali competenti ogni due anni e non è oggetto di pubblicazione.
Contenuto tecnico delle informazioni: allegati I e II
L’articolo 3 rinvia integralmente agli allegati per la forma e il tenore delle informazioni. Gli allegati disciplinano separatamente gas ed energia elettrica e contengono una metodologia uniforme per la raccolta dei dati, basata su categorie di consumo, prezzi medi nazionali, unità di misura standardizzate e criteri di ponderazione. In entrambi i casi i prezzi devono essere espressi:
- in moneta nazionale per unità di energia;
- come prezzi medi ponderati, con la media aritmetica ammessa solo se non è possibile calcolare i valori ponderati;
- su una base rappresentativa del mercato nazionale.
Disciplina specifica per il gas
Per il gas, l’allegato I prevede che siano comunicati i prezzi del gas naturale distribuito attraverso la rete primaria e destinato all’uso interno industriale. Sono esclusi, tra gli altri:
- il gas utilizzato per la produzione di energia elettrica in centrali elettriche o di cogenerazione;
- il gas impiegato per usi non energetici, come nell’industria chimica;
- i consumi superiori a 4 000 000 di GJ annui. I prezzi sono rilevati due volte l’anno e si riferiscono ai prezzi medi pagati nel semestre precedente; la prima comunicazione riguarda la situazione al 1° gennaio 2008. Devono essere comunicati tre livelli di prezzo:
- prezzi al netto di tutte le tasse e oneri;
- prezzi al netto dell’IVA e di altre imposte recuperabili;
- prezzi comprensivi di tutte le tasse, oneri e IVA. Le categorie di consumo vanno dalla fascia I1 (< 1 000 GJ) alla fascia I5 (da 1 000 000 a 4 000 000 GJ).
Disciplina specifica per l’energia elettrica
Per l’energia elettrica, l’allegato II prevede una struttura analoga, riferita all’energia acquistata per uso interno industriale. I prezzi sono ordinati in fasce annuali di consumo, dalla fascia IA (< 20 MWh) alla fascia IF (da 70 000 a 150 000 MWh). Anche qui si applicano:
- rilevazione semestrale a gennaio e luglio;
- prima comunicazione riferita al 1° gennaio 2008;
- tre livelli di prezzo da comunicare, con distinzione tra imposte non recuperabili, IVA e altre imposte recuperabili;
- prezzi medi nazionali espressi in moneta nazionale per kWh. L’allegato include inoltre una suddivisione più dettagliata delle componenti del prezzo elettrico in rete, energia e approvvigionamento, e tasse/oneri.
Riservatezza, controllo dei dati e garanzie statistiche
L’articolo 4 impone a Eurostat un obbligo rigoroso di riservatezza: i dati che, per loro natura, potrebbero rientrare nel segreto commerciale non possono essere divulgati e sono accessibili solo ai funzionari dell’istituto per fini statistici. È tuttavia possibile la pubblicazione in forma aggregata, purché non si possano identificare singole transazioni commerciali. L’articolo 5 attribuisce a Eurostat un potere di controllo qualitativo: se emergono anomalie o incoerenze statisticamente significative, Eurostat può chiedere l’accesso ai dati non aggregati e ai metodi di calcolo o valutazione per verificare o rettificare i dati trasmessi.
Informazioni complementari su sistemi di compilazione, fattori di prezzo e fiscalità
Gli allegati richiedono inoltre la trasmissione periodica di informazioni di contesto, utili alla lettura statistica dei prezzi. Per il gas, una volta ogni due anni devono essere comunicati il sistema di compilazione, l’ampiezza dell’indagine, il numero di imprese coinvolte, la quota di mercato coperta, i criteri di calcolo dei prezzi ponderati e il consumo aggregato per categoria. Annualmente devono essere comunicati i principali fattori medi che incidono sui prezzi, come i fattori di carico, gli sconti per forniture interrompibili e i canoni fissi o di contatore. Deve inoltre essere fornita una descrizione della fiscalità e degli oneri parafiscali, distinta in tre sezioni corrispondenti alle diverse presentazioni del prezzo. Per l’energia elettrica, oltre alle informazioni analoghe sul sistema di compilazione, devono essere fornite annualmente le tabelle dei limiti di tensione per paese e, per la struttura fiscale, una descrizione analoga delle imposte e degli oneri. L’allegato II prevede anche la scomposizione del prezzo totale in rete, energia e approvvigionamento, nonché tasse e oneri, con indicazioni sui costi da includere in ciascuna componente.
Poteri della Commissione e procedura di comitato
L’articolo 6 consente alla Commissione di modificare gli allegati I e II per risolvere problemi specifici individuati, ma solo per elementi tecnici non essenziali. Le modifiche devono seguire la procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 1999/468/CE. L’articolo 7 prevede che la Commissione sia assistita da un comitato.
Relazione annuale e monitoraggio
La Commissione deve presentare ogni anno una relazione di sintesi sull’applicazione della direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale obbligo rafforza il monitoraggio del funzionamento del sistema di trasparenza e ne consente l’eventuale adattamento tecnico.
Clausola speciale per il gas naturale
La direttiva introduce una regola specifica per il gas naturale: in uno Stato membro, l’attuazione del sistema di trasparenza si applica solo cinque anni dopo l’introduzione del gas naturale sul mercato nazionale. Lo Stato membro deve notificare tempestivamente alla Commissione la data di introduzione della nuova fonte energetica.
Abrogazione, entrata in vigore e destinatari
La direttiva abroga la direttiva 90/377/CEE, mantenendo salvi gli obblighi di recepimento delle direttive richiamate nell’allegato III, parte B. I rinvii alla direttiva abrogata devono leggersi come riferiti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si rivolge agli Stati membri, che devono adottare le misure nazionali necessarie per la sua applicazione.
Disposizioni principali
Finalità e principio di trasparenza
La direttiva mira a garantire la trasparenza dei prezzi dell’energia per i consumatori finali industriali di gas ed energia elettrica, ritenuta essenziale per la concorrenza non falsata e per il mercato interno dell’energia. La trasparenza deve favorire il confronto tra fonti energetiche e fornitori, eliminare discriminazioni e consentire alla Commissione di valutare eventuali interventi sul mercato.
Obblighi degli Stati membri e comunicazioni a Eurostat
Ai sensi dell’articolo 1, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le imprese fornitrici comunichino a Eurostat, secondo l’articolo 3, i prezzi e le condizioni di vendita, i vigenti sistemi di prezzi e la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo. L’articolo 2 prevede la rilevazione dei dati il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno; i dati elaborati sono trasmessi entro due mesi a Eurostat e alle autorità competenti nazionali. La ripartizione dei consumatori e dei volumi per categorie è comunicata ogni due anni.
Pubblicazione dei dati da parte di Eurostat
Sulla base dei dati ricevuti, Eurostat pubblica a maggio e a novembre di ogni anno, in forma appropriata, i prezzi del gas e dell’energia elettrica per usi industriali negli Stati membri nonché i sistemi di prezzi utilizzati per la loro elaborazione. Le informazioni sulla ripartizione dei consumatori per categoria e dei relativi volumi non sono pubblicate.
Allegati tecnici e metodologia di rilevazione
L’articolo 3 rinvia agli allegati I e II per la forma, il contenuto e le altre caratteristiche delle informazioni da trasmettere. Gli allegati disciplinano in modo dettagliato categorie di consumo, unità di misura, modalità di calcolo dei prezzi medi ponderati, livelli di prezzo da comunicare, frequenza delle rilevazioni, componenti tariffarie e informazioni accessorie da trasmettere annualmente o biennalmente.
Riservatezza e accesso ai dati
L’articolo 4 impone a Eurostat di non divulgare i dati suscettibili di segreto commerciale; i dati statistici riservati sono accessibili solo ai funzionari di Eurostat e utilizzabili esclusivamente per scopi statistici. È comunque consentita la pubblicazione in forma aggregata non idonea a identificare singole transazioni. L’articolo 5 consente a Eurostat, in caso di anomalie o incoerenze statisticamente significative, di chiedere l’accesso ai dati non aggregati e ai metodi di calcolo per valutare o correggere l’informazione.
Poteri della Commissione e procedura di comitato
L’articolo 6 consente alla Commissione di apportare modifiche agli allegati I e II per risolvere problemi specifici individuati; tali modifiche possono riguardare solo elementi tecnici non essenziali e sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, in combinato con la decisione 1999/468/CE. L’articolo 7 prevede l’assistenza di un comitato.
Relazione annuale della Commissione
Ai sensi dell’articolo 8, la Commissione deve presentare una relazione di sintesi annuale sull’applicazione della direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
Clausola speciale per il gas naturale
L’articolo 9 stabilisce che, per il gas naturale, la direttiva si applica in uno Stato membro solo cinque anni dopo l’introduzione di tale forma di energia sul mercato nazionale. Lo Stato membro interessato deve notificare alla Commissione, in modo esplicito e tempestivo, la data di introduzione sul mercato nazionale.
Abrogazione e decorrenza
L’articolo 10 abroga la direttiva 90/377/CEE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive elencate nell’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV. L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 12 indica gli Stati membri quali destinatari.
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