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direttiva

Direttiva 2008/100

Direttiva 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008 , che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/100/CE modifica la direttiva 90/496/CEE per aggiornare l’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari alla luce degli sviluppi scientifici e della coerenza con la normativa UE correlata. In particolare introduce una definizione armonizzata di fibre alimentari, fissa un coefficiente energetico specifico per le fibre e per l’eritritolo, e aggiorna l’elenco delle vitamine e dei sali minerali con le relative razioni giornaliere raccomandate. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 ottobre 2009, con applicazione tale da vietare dal 31 ottobre 2012 la commercializzazione dei prodotti non conformi.

Modifica della direttiva 90/496/CEE sull’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, con aggiornamento della definizione di fibre alimentari, dei coefficienti di conversione energetica e delle razioni giornaliere raccomandate per vitamine e sali minerali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari nell’Unione europea, incidendo sulle indicazioni relative a valore energetico, fibre alimentari, vitamine e sali minerali riportate ai fini dell’informazione al consumatore. Vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere mediante recepimento nell’ordinamento nazionale; prevede inoltre un periodo transitorio per il divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi alla direttiva 90/496/CEE come modificata. È richiamata anche la rilevanza per il SEE.

Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari: aggiornamento tecnico della disciplina UE

La direttiva 2008/100/CE interviene sulla direttiva 90/496/CEE per adeguare l’etichettatura nutrizionale ai progressi scientifici e per coordinarla con la normativa UE sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute, sugli integratori alimentari e sull’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti. L’intervento riguarda soprattutto la nozione di fibre alimentari, i fattori di conversione energetica e i valori di riferimento per vitamine e sali minerali.

Finalità e ratio dell’intervento

Dai considerando emerge che l’obiettivo è garantire chiarezza, coerenza e aggiornamento scientifico della disciplina dell’etichettatura nutrizionale.

  • La definizione di fibre alimentari viene introdotta per coordinare la direttiva con il regolamento (CE) n. 1924/2006 e con i lavori del Codex Alimentarius e dell’EFSA.
  • L’aggiornamento dei coefficienti energetici risponde a sviluppi scientifici e tecnologici, con particolare attenzione a fibre alimentari ed eritritolo.
  • Le razioni giornaliere raccomandate vengono riviste per mantenere coerenza con i valori di riferimento adottati a livello scientifico e con la normativa UE che richiama la nozione di quantità significativa.

Ambito di applicazione e coordinamento con altre norme UE

La direttiva incide sulla direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

  • Riguarda le informazioni nutrizionali rese sui prodotti alimentari, in particolare valore energetico, fibre, vitamine e sali minerali.
  • Assume rilievo anche per le norme che rinviano alla nozione di quantità significativa, tra cui la direttiva 2002/46/CE, il regolamento (CE) n. 1924/2006 e il regolamento (CE) n. 1925/2006.
  • È qualificata come testo rilevante ai fini del SEE.

Definizione di fibre alimentari

La modifica più significativa è l’introduzione, nell’allegato II, di una definizione armonizzata di "fibre alimentari". La direttiva stabilisce che sono fibre alimentari i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, non digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano, appartenenti a una delle seguenti categorie:

  • polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati;
  • polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici, purché abbiano un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati;
  • polimeri di carboidrati sintetici commestibili con effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati.

La direttiva chiarisce anche, nei considerando, che sostanze come lignina e altri componenti non carboidratici possono essere considerate fibre solo se strettamente associate ai polimeri di carboidrati di origine vegetale ed estratte con essi per l’analisi; se separate e aggiunte ad alimenti, non rientrano nella nozione di fibre alimentari.

Coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico

All’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE sono aggiunti due coefficienti specifici:

  • fibre alimentari: 2 kcal/g - 8 kJ/g;
  • eritritolo: 0 kcal/g - 0 kJ/g.

Il considerando relativo all’eritritolo evidenzia che il fattore precedentemente applicabile ai polialcoli non rappresentava correttamente il suo contributo energetico; viene quindi scelto un coefficiente adatto, in linea con il parere scientifico richiamato.

Vitamine, sali minerali e quantità significativa

L’allegato della direttiva 90/496/CEE viene sostituito integralmente. Esso contiene l’elenco delle vitamine e dei sali minerali che possono essere dichiarati in etichettatura nutrizionale e le rispettive razioni giornaliere raccomandate (RDA). Tra i valori indicati figurano, a titolo esemplificativo:

  • vitamina A: 800 μg;
  • vitamina D: 5 μg;
  • vitamina E: 12 mg;
  • vitamina C: 80 mg;
  • calcio: 800 mg;
  • ferro: 14 mg;
  • zinco: 10 mg;
  • iodio: 150 μg.

La regola per stabilire quando una quantità è significativa resta fissata al 15% della dose raccomandata, riferita a 100 g, 100 ml o a una confezione contenente un’unica porzione.

Recepimento nazionale, applicazione e termine transitorio

La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 31 ottobre 2009. Gli Stati membri devono:

  • adottare entro tale data le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza;
  • comunicare alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Quanto all’applicazione, gli Stati membri devono organizzare la normativa nazionale in modo da vietare, con effetto dal 31 ottobre 2012, la commercializzazione dei prodotti non conformi alla direttiva 90/496/CEE come modificata. La direttiva consente agli Stati membri di scegliere le modalità del riferimento alla direttiva negli atti nazionali, purché sia assicurata la tracciabilità del recepimento.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare il risultato voluto mediante le misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Definizione di fibre alimentari

All’articolo 1, paragrafo 4, lettera j), della direttiva 90/496/CEE è aggiunta una precisazione secondo cui la definizione della sostanza e, se necessario, i metodi di analisi figurano nell’allegato II. L’allegato II introduce una definizione autonoma di "fibre alimentari": polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, non digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano, appartenenti a tre categorie: polimeri naturalmente presenti negli alimenti consumati; polimeri ottenuti da materie prime alimentari con procedimenti fisici, enzimatici o chimici e con effetto fisiologico benefico dimostrato; polimeri sintetici commestibili con effetto fisiologico benefico dimostrato.

Coefficienti di conversione del valore energetico

All’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE sono aggiunti due nuovi coefficienti: fibre alimentari 2 kcal/g - 8 kJ/g ed eritritolo 0 kcal/g - 0 kJ/g. La modifica risponde all’esigenza di allineare il calcolo del valore energetico ai dati scientifici e di rappresentare correttamente l’energia fornita dall’eritritolo.

Aggiornamento dell’allegato sulle RDA e sulla quantità significativa

L’allegato della direttiva 90/496/CEE è sostituito integralmente dall’allegato I della direttiva, che elenca vitamine e sali minerali dichiarabili e le rispettive razioni giornaliere raccomandate (RDA), tra cui: vitamina A 800 μg, vitamina D 5 μg, vitamina E 12 mg, vitamina K 75 μg, vitamina C 80 mg, tiamina 1,1 mg, riboflavina 1,4 mg, niacina 16 mg, vitamina B6 1,4 mg, folacina 200 μg, vitamina B12 2,5 μg, biotina 50 μg, acido pantotenico 6 mg, potassio 2 000 mg, cloruro 800 mg, calcio 800 mg, fosforo 700 mg, magnesio 375 mg, ferro 14 mg, zinco 10 mg, rame 1 mg, manganese 2 mg, fluoruro 3,5 mg, selenio 55 μg, cromo 40 μg, molibdeno 50 μg, iodio 150 μg. La regola di significatività è confermata al 15% della dose raccomandata per 100 g, 100 ml o per confezione contenente un’unica porzione.

Recepimento, applicazione e fase transitoria

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 ottobre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, con tavola di concordanza. Tali disposizioni devono essere applicate in modo da vietare, con effetto dal 31 ottobre 2012, il commercio di prodotti non conformi alla direttiva 90/496/CEE come modificata. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Obblighi di comunicazione e destinatari

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieetichettatura alimentaresicurezza alimentareinformazione ai consumatoriintegratori alimentarinutrizione

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