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Direttiva 2008/94

Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Impone agli Stati membri di istituire o mantenere organismi di garanzia incaricati di pagare le retribuzioni e altri diritti non pagati, entro limiti e con modalità fissati a livello nazionale ma nel rispetto di standard minimi europei. Prevede inoltre norme specifiche per i casi transnazionali, per il coordinamento tra amministrazioni e per la protezione di alcuni diritti previdenziali e di sicurezza sociale. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità su definizioni, limiti dell’intervento del fondo e organizzazione del sistema, ma non consente di ridurre il livello minimo di tutela stabilito.

Tutela dei lavoratori subordinati mediante un organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, con regole anche per le situazioni transnazionali.

Ambito di applicazione

Si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti o rapporti di lavoro nei confronti di datori di lavoro in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere alcune categorie di lavoratori solo se esistono altre forme di garanzia equivalenti; possono inoltre mantenere le esclusioni già previste per i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica e per i pescatori retribuiti a percentuale, ove il diritto nazionale lo consenta. La direttiva non consente di escludere i lavoratori a tempo parziale, a tempo determinato e interinali, né di subordinare la tutela a una durata minima del rapporto. In linea generale, la direttiva si applica ai casi di insolvenza definiti dal diritto nazionale, incluse talune procedure concorsuali, e contempla anche imprese operanti in più Stati membri.

Tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro

La direttiva 2008/94/CE codifica la disciplina europea sulla protezione dei lavoratori subordinati quando il datore di lavoro è insolvente. Il testo persegue un obiettivo sociale minimo: garantire il pagamento dei crediti di lavoro non soddisfatti, mediante organismi di garanzia istituiti dagli Stati membri, nel rispetto del principio di proporzionalità e della sussidiarietà.

Finalità e ratio della disciplina

La direttiva si inserisce nel solco della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e mira a evitare che l’insolvenza del datore di lavoro si traduca in una perdita totale delle retribuzioni e delle altre spettanze del lavoratore. Il legislatore dell’Unione afferma espressamente che gli Stati membri devono creare un organismo in grado di garantire il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto dell’esigenza di equilibrio tra tutela sociale e sviluppo economico.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 collega la tutela ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti o rapporti di lavoro esistenti nei confronti di un datore di lavoro insolvente. La direttiva non consente agli Stati membri di escludere i lavoratori a tempo parziale, quelli a tempo determinato e i lavoratori interinali; inoltre vieta di subordinare il diritto di accesso a una durata minima del rapporto di lavoro.

Gli Stati membri possono però, in via eccezionale, escludere determinate categorie di lavoratori se esistono altre garanzie equivalenti. Possono anche mantenere, se il diritto nazionale già le prevede, le esclusioni per i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica e per i pescatori retribuiti a percentuale.

Definizione di insolvenza

L’articolo 2, paragrafo 1, definisce il datore di lavoro insolvente facendo riferimento a una procedura concorsuale prevista dal diritto nazionale, fondata sull’insolvenza e idonea a comportare lo spossessamento, con nomina di un curatore o figura analoga. È necessario che l’autorità competente abbia deciso l’apertura della procedura oppure abbia accertato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento e l’insufficienza dell’attivo per aprire il procedimento.

La direttiva lascia al diritto nazionale la definizione di termini come «lavoratore subordinato», «datore di lavoro», «retribuzione», «diritto maturato» e «diritto in corso di maturazione».

Organismi di garanzia e contenuto della tutela

L’articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare che gli organismi di garanzia paghino i diritti non pagati dei lavoratori, incluse le indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro se riconosciute dal diritto nazionale. La tutela riguarda retribuzioni riferite a un periodo determinato dagli Stati membri, che può collocarsi prima e/o dopo una certa data di riferimento.

Limiti alla copertura e massimali

L’articolo 4 attribuisce agli Stati membri la facoltà di limitare l’intervento dell’organismo di garanzia. Se esercitano tale facoltà, devono comunque assicurare una copertura minima corrispondente alle retribuzioni degli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro, collocati prima e/o dopo la data di riferimento fissata ai sensi dell’articolo 3.

Sono previste ulteriori opzioni:

  • il periodo minimo di tre mesi può essere inserito in un periodo di riferimento non inferiore a sei mesi;
  • se il periodo di riferimento è di almeno diciotto mesi, la copertura può essere limitata a otto settimane, con applicazione dei periodi più favorevoli per i lavoratori;
  • possono essere fissati massimali di pagamento, purché non inferiori a una soglia socialmente compatibile con l’obiettivo della direttiva.

Organizzazione e finanziamento degli organismi di garanzia

L’articolo 5 lascia agli Stati membri la disciplina dell’organizzazione, del finanziamento e del funzionamento degli organismi di garanzia, ma impone alcuni principi minimi:

  • il patrimonio dell’organismo deve essere separato dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e non sequestrabile nella procedura d’insolvenza;
  • i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, salvo che il sistema sia integralmente finanziato dai poteri pubblici;
  • il diritto del lavoratore al pagamento non può dipendere dall’adempimento degli obblighi contributivi al finanziamento dell’organismo.

Rapporti con sicurezza sociale e previdenza complementare

L’articolo 6 consente agli Stati membri di escludere dall’ambito degli articoli 3, 4 e 5 i contributi dovuti ai regimi legali nazionali di sicurezza sociale e ai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali.

L’articolo 7 tutela i lavoratori quando i contributi obbligatori trattenuti dalla retribuzione non siano stati versati prima dell’insolvenza: il mancato pagamento all’ente assicurativo non deve ledere i diritti alle prestazioni.

L’articolo 8 richiede misure di protezione anche per i diritti maturati o in maturazione relativi alle prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, nei regimi complementari di previdenza; la protezione vale anche per le persone che abbiano già lasciato l’impresa alla data dell’insolvenza.

Situazioni transnazionali

L’articolo 9 disciplina i casi in cui l’impresa operi in almeno due Stati membri. In tale ipotesi, l’organismo competente è quello dello Stato membro in cui il lavoratore esercita o esercitava abitualmente l’attività. La portata dei diritti è determinata dal diritto applicabile a tale organismo.

Gli Stati membri devono inoltre tener conto delle decisioni adottate nell’ambito di una procedura d’insolvenza aperta in un altro Stato membro, al fine di stabilire se sussista l’insolvenza ai fini della direttiva.

Cooperazione amministrativa

L’articolo 10 impone lo scambio di informazioni tra amministrazioni pubbliche competenti e organismi di garanzia, in modo da individuare rapidamente l’organismo tenuto al pagamento e portare a sua conoscenza i diritti non pagati. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i dati relativi alle autorità e agli organismi competenti; la Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.

Clausole di salvaguardia e deroghe

L’articolo 11 salva la facoltà degli Stati membri di introdurre norme più favorevoli ai lavoratori e stabilisce che l’attuazione della direttiva non può giustificare una riduzione del livello generale di protezione già esistente.

L’articolo 12 consente misure antiabuso e autorizza il rifiuto o la riduzione della prestazione quando vi siano legami particolari e collusione tra lavoratore e datore di lavoro, oppure quando il lavoratore, da solo o con parenti stretti, abbia posseduto una parte essenziale dell’impresa e abbia avuto una notevole influenza sulla sua attività.

Obblighi di notifica, relazione della Commissione e abrogazione della direttiva precedente

L’articolo 13 impone la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri delle procedure nazionali d’insolvenza rilevanti e delle loro modifiche, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 14 richiede la comunicazione alla Commissione delle norme nazionali di recepimento.

L’articolo 15 prevede che entro l’8 ottobre 2010 la Commissione presenti una relazione sull’attuazione di varie disposizioni, in particolare sugli articoli 1-4, 9 e 10, sull’articolo 11, secondo comma, sull’articolo 12, lettera c), e sugli articoli 13 e 14.

L’articolo 16 abroga la direttiva 80/987/CEE, mantenendo però fermi gli obblighi connessi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato I.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.

Disposizioni principali

Obiettivo e codificazione

La direttiva codifica la direttiva 80/987/CEE, come modificata, per ragioni di razionalità e chiarezza (considerando 1). Mira a garantire un minimo di tutela ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurando il pagamento dei diritti non pagati tramite un organismo di garanzia (considerando 3).

Ambito di applicazione e categorie incluse/escluse

L’articolo 1 si applica ai diritti derivanti da contratti o rapporti di lavoro nei confronti di datori di lavoro insolventi. Gli Stati membri possono escludere eccezionalmente talune categorie solo se esistono garanzie equivalenti; possono mantenere le esclusioni per lavoratori domestici presso una persona fisica e pescatori retribuiti a percentuale, se previste dal diritto nazionale. L’articolo 2 vieta di escludere lavoratori part-time, a tempo determinato e interinali e vieta di subordinare la tutela a una durata minima del contratto.

Definizione di insolvenza

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, il datore di lavoro è in stato di insolvenza quando sia stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza, prevista dal diritto nazionale, che comporti spossessamento parziale o totale e la nomina di un curatore o soggetto analogo, e l’autorità competente abbia deciso l’apertura del procedimento oppure abbia constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento e l’insufficienza dell’attivo per aprire il procedimento.

Organismi di garanzia e pagamento dei crediti

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori, comprese le indennità dovute per lo scioglimento del rapporto di lavoro se previste dal diritto nazionale. La copertura riguarda retribuzioni non pagate riferite a un periodo precedente e/o, se del caso, successivo a una data determinata dallo Stato membro.

Limiti all’obbligo di pagamento e massimali

L’articolo 4 consente agli Stati membri di limitare l’obbligo dell’organismo di garanzia. Se esercitano tale facoltà, devono fissare un periodo di riferimento; tale periodo non può essere inferiore a quello relativo alle retribuzioni degli ultimi tre mesi, collocati prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3. Il periodo minimo di tre mesi può essere inserito in un periodo di riferimento non inferiore a sei mesi; con un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi, il periodo coperto può essere limitato a otto settimane, tenendo conto dei periodi più favorevoli. Possono anche essere previsti massimali, che non devono scendere sotto una soglia socialmente compatibile con l’obiettivo della direttiva.

Organizzazione, finanziamento e funzionamento degli organismi

L’articolo 5 richiede che gli Stati membri disciplinino organizzazione, finanziamento e funzionamento degli organismi di garanzia secondo tre principi: indipendenza patrimoniale rispetto al capitale di esercizio dei datori di lavoro; contribuzione dei datori di lavoro salvo finanziamento integralmente pubblico; autonomia dell’obbligo di pagamento dell’organismo rispetto alla regolarità dei contributi dovuti al suo finanziamento.

Interazione con la sicurezza sociale e la previdenza complementare

L’articolo 6 consente agli Stati membri di escludere dagli articoli 3, 4 e 5 i contributi dovuti ai regimi legali nazionali di sicurezza sociale e ai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali. L’articolo 7 obbliga gli Stati membri a tutelare i diritti dei lavoratori alle prestazioni di sicurezza sociale quando i contributi obbligatori trattenuti dalla retribuzione non siano stati versati prima dell’insolvenza. L’articolo 8 impone misure di protezione per i diritti maturati o in corso di maturazione relativi alle prestazioni di vecchiaia, comprese quelle ai superstiti, nei regimi complementari di previdenza, anche per chi abbia già lasciato l’impresa alla data dell’insolvenza.

Casi transnazionali e individuazione dell’organismo competente

L’articolo 9 disciplina le imprese operanti in almeno due Stati membri: l’organismo competente per il pagamento è quello dello Stato in cui il lavoratore esercita o esercitava abitualmente il lavoro. La portata dei diritti è determinata dal diritto applicabile all’organismo competente. Gli Stati membri devono inoltre far sì che le decisioni adottate nell’ambito di una procedura d’insolvenza aperta in un altro Stato membro siano prese in considerazione per determinare lo stato di insolvenza.

Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni

L’articolo 10 impone lo scambio di informazioni tra amministrazioni pubbliche competenti e organismi di garanzia, per informare l’organismo competente dei diritti non pagati. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i dati sulle amministrazioni e sugli organismi di garanzia; la Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.

Clausola di non regressione, misure più favorevoli e antiabuso

L’articolo 11 lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni più favorevoli ai lavoratori e vieta che l’attuazione della direttiva giustifichi un regresso del livello generale di protezione. L’articolo 12 consente misure antiabuso e autorizza il rifiuto o la riduzione dell’obbligo di pagamento o garanzia in presenza di legami particolari, collusione o quando il lavoratore, da solo o con parenti stretti, abbia posseduto una parte essenziale dell’impresa e abbia avuto notevole influenza sulle sue attività.

Notifiche, relazione della Commissione e abrogazione della direttiva precedente

L’articolo 13 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedure nazionali d’insolvenza rientranti nell’ambito della direttiva e le successive modifiche; la Commissione pubblica tali notifiche in GUUE. L’articolo 15 prevede una relazione della Commissione entro l’8 ottobre 2010 sull’attuazione di vari articoli. L’articolo 16 abroga la direttiva 80/987/CEE, fatti salvi i termini di recepimento e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato I.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 17 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 18 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materielavoroinsolvenzasicurezza socialediritto societariocooperazione amministrativa

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