Ordinanza n. 16697/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota della Prefettura di Roma del 3 agosto 2026 che ha affermato la perdurante efficacia dell’obbligo di visita medica, già disposto con decreto prefettizio poi annullato integralmente con sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace di Roma
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota prefettizia del 3 agosto 2026, sostenendo che l’obbligo di visita medica ex art. 128, comma 1, C.d.S. non potesse ritenersi ancora efficace dopo che una sentenza del Giudice di Pace di Roma, passata in giudicato, aveva annullato l’intero decreto prefettizio che lo aveva disposto. Il TAR non ha esaminato il merito della contestazione: ha rilevato d’ufficio che la notifica del ricorso era stata effettuata alla Prefettura presso il suo indirizzo PEC anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto nulla, ma non inesistente, la notifica del ricorso, poiché effettuata a un destinatario erroneo comunque legato alla vicenda controversa, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021. Poiché le amministrazioni resistenti non si erano costituite, ha ordinato al ricorrente, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., di rinnovare la notifica presso l’Avvocatura generale dello Stato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha fissato il prosieguo alla camera di consiglio del 2 febbraio 2027. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità della nota impugnata.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
ritenuto, pertanto, di ordinare alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 44, co. 4, c.p.a. la rinnovazione della notifica, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente per adempiere;
In presenza di una notifica nulla, il giudice ordina la rinnovazione della notificazione e assegna alla parte un termine per provvedervi.
sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
ritenuto che la notifica vada ritenuta nulla e non inesistente in quanto l’erroneo destinatario ha comunque un innegabile legame con la vicenda controversa, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 148 del 9 luglio 2021;
La notificazione eseguita a un destinatario diverso da quello corretto è nulla, e non inesistente, quando il destinatario erroneo abbia un legame con la vicenda controversa.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso a un destinatario non corretto è nulla, anziché inesistente, quando il destinatario erroneo abbia un effettivo legame con la controversia; in tal caso il giudice dispone la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine per adempiere.
Come è indicizzato
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