Ordinanza n. 522/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, degli atti e dei provvedimenti adottati dall’Ente resistente nell’ambito della procedura avente ad oggetto l’affidamento “della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento della piscina di Piazza Amendola e successiva sistemazione dell’area a parco pubblico - CUP: C64J24000550004 - CIG: BA5BF0D79C”, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’esclusione dell’esponente dalla gara de qua e, in particolare: - della determina dirigenziale n. 1477 del 15.6.2026, a mezzo della quale è stata disposta l’esclusione dell’esponente dalla gara per non aver indicato, nella documentazione amministrativa presentata in sede di partecipazione alla gara, talune delle figure responsabili del gruppo BIM, ancorché richieste dal disciplinare ai fini partecipativi; - del tacito diniego frapposto dalla committenza rispetto all’istanza di riesame e contestuale richiesta di riammissione inoltrata dal ricorrente in data 2.7.2026; - per quanto di interesse, della determina n. 1513 del 19.6.2026, a mezzo della quale il Comune di Siena ha parzialmente rettificato la precedente determina n. 1477 del 15.6.2026; - di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara e, in particolare, dei verbali di gara nn. 1 e 2 attinenti alle operazioni di apertura e di verifica del contenuto delle buste amministrative dei concorrenti; - di tutti gli ulteriori verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara inerenti all’apertura, verifica e valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ancorché non conosciuti, o laddove nelle more adottati; - di tutti gli eventuali e ulteriori atti anche istruttori, provvedimenti ed attività anche valutative adottati e posti in essere dalla S.A. in relazione all’esclusione della Begen Infrastrutture; - dell’eventuale provvedimento d’aggiudicazione, ove nelle more adottato e non conosciuto; - ove occorra, del bando, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto e di ogni altra norma, clausola, documento, chiarimento e atto di gara, con particolare riguardo ai §§ 5 e 14 del disciplinare di gara, ove intesi nel senso fatto proprio dalla S.A., anche al fine di vederne dichiarata in parte qua ed in subordine l’illegittimità, l’inefficacia, e/o la nullità; - ove occorra, della determina a contrarre, recante l’indizione della procedura di affidamento in epigrafe; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per la mancata indicazione di alcune figure responsabili del gruppo BIM nella documentazione amministrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti della procedura indetta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento di una piscina comunale e della sistemazione dell'area a parco pubblico. In particolare, ha contestato la determina dirigenziale con cui è stata disposta la sua esclusione per non avere indicato, nella documentazione amministrativa, talune figure responsabili del gruppo BIM che il disciplinare richiedeva ai fini della partecipazione. Sono stati inoltre impugnati il tacito diniego sull'istanza di riesame e riammissione, la successiva determina di parziale rettifica, i verbali di gara, gli eventuali atti ulteriori e l'eventuale aggiudicazione. La ricorrente ha altresì censurato, ove occorrente, le pertinenti clausole del bando e del disciplinare, con particolare riferimento ai paragrafi 5 e 14, ove interpretate dalla stazione appaltante nel senso posto a fondamento dell'esclusione. Il testo dell'ordinanza non specifica le singole censure dedotte, limitandosi a rilevare che esse necessitano di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza definire il merito delle censure. Ritenendo necessario un approfondimento successivo, ha confermato l'ammissione con riserva dell'impresa ricorrente alle successive fasi della gara, già disposta con decreto cautelare monocratico. La misura è stata adottata per conservare invariata la situazione fino alla definizione del giudizio, all'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti. È stata fissata per la trattazione di merito l'udienza pubblica dell'11 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare collegiale; il giudice ha disposto una misura interinale mediante ammissione con riserva alle successive fasi della gara, in attesa della decisione di merito.
Massime di principio
- Quando le censure contro l'esclusione da una gara presentano profili che richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria, il giudice amministrativo può adottare una misura cautelare interinale senza anticipare la decisione sul merito.
- Nel giudizio cautelare relativo all'esclusione da una procedura di gara, l'ammissione con riserva alle successive fasi può essere disposta per conservare invariata la situazione fino alla definizione del giudizio, previo bilanciamento degli interessi contrapposti.
Come è indicizzato
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