Sentenza del 13/04/2016 n. 7290 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale presso una società, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto comprovata la corresponsione a M.A. di compensi per attività di commissione, agenzia e mediazione negli anni 2000-2003. Aveva quindi emesso avvisi di accertamento per maggiori imposte Irpef, Irap e Iva, oltre a sanzioni e interessi. Il contribuente ha contestato gli accertamenti, sostenendo anche che i documenti utilizzati fossero falsi o inutilizzabili e chiedendo ulteriori verifiche istruttorie.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto le doglianze, ritenendo generiche le contestazioni e irrilevanti gli estratti conto prodotti, perché riferiti a periodi diversi da quelli dei bonifici contestati. M.A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte li ha dichiarati tutti inammissibili. I primi due mancavano dei quesiti di fatto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il terzo, relativo alla valutazione di documenti disconosciuti, era corredato da un quesito generico e non rispettava il principio di autosufficienza, poiché non indicava specificamente tempi e modalità del disconoscimento. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.350 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
I primi due motivi di ricorso per cassazione, fondati sul vizio di motivazione, sono stati dichiarati inammissibili perché non accompagnati dai quesiti di fatto richiesti dalla disciplina processuale applicabile.
Art. 366-bis c.p.c.
Poiché la sentenza impugnata era stata depositata nel periodo di vigenza della norma, il ricorso doveva contenere specifici quesiti di fatto per i motivi proposti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la loro omissione ha determinato l'inammissibilità.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo relativo alla violazione o falsa applicazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico e privo della necessaria specificità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 39
Le norme sono state invocate dal contribuente con riferimento alla valutazione della documentazione nel processo tributario, ma la censura non è stata esaminata nel merito per genericità del quesito e carenza di autosufficienza.
Art. 216 c.p.c.
Il contribuente sosteneva che i documenti disconosciuti non potessero essere utilizzati senza una verifica formale; tuttavia non ha indicato con precisione quando e come il disconoscimento fosse stato effettuato, rendendo la censura inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati con precisione e completezza: la genericità o la mancanza degli elementi processuali richiesti può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando si contesta l'utilizzo di documenti disconosciuti, occorre indicare puntualmente il documento, il contenuto del disconoscimento, il momento e le modalità con cui è stato effettuato, oltre alle conseguenze processuali richieste.
- Il principio di autosufficienza impone di riportare nel ricorso gli elementi necessari a consentire alla Corte di verificare la censura senza dover ricostruire autonomamente gli atti del processo.
- Le contestazioni generiche della ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, non accompagnate da prove specifiche e pertinenti ai periodi d'imposta contestati, possono essere ritenute insufficienti.
- La richiesta di ulteriori accertamenti istruttori può essere respinta quando il giudice ritiene che siano superflui, irrilevanti o inidonei a modificare il quadro probatorio già acquisito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la conferma degli effetti della decisione impugnata e la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.
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