Cassazione Penale, Sentenza n. 21862/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il delitto di violazione di domicilio (ingresso clandestino nelle parti comuni di un condominio) con tre motivi: 1) vizio per mancata rilevanza dell'eccezione di improcedibilità per assenza di valida querela, sostenendo che solo l'amministratore o l'assemblea potessero proporla; 2) doglianze sulla identitificazione dell'imputato (incoerenze nella descrizione degli abiti, debolezza del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa e dal poliziotto che mostrò la foto scattata con il cellulare); 3) declaratoria di non applicabilità dell'esimente del fatto tenue ex art. 131-bis c.p. per assenza di abitualità nel reato.
La decisione
Il ricorso è stato in gran parte respinto. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ha affermato che il singolo condomino è legittimato, anche in via concorrente o surrogatoria rispetto all'amministratore, a presentare querela per reati commessi in offesa del patrimonio comune; l'amministratore è altresì titolare di poteri-doveri (art. 1130 c.c.) che gli consentono di promuovere querela senza specifico mandato assembleare per atti di conservazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché ripropone valutazioni di merito già compiute dalla Corte territoriale e non contiene un adeguato confronto argomentativo con la motivazione impugnata; le censure sull'attendibilità del riconoscimento fotografico e della prova testimoniale costituiscono rivalutazioni di fatto precluse in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la causa di non punibilità per fatto tenue è esclusa quando l'autore risulti abitualmente dedito a condotte della stessa indole; la Corte territoriale ha correttamente valutato i precedenti per furto del ricorrente come indicatori di abitualità, escludendo l'operatività dell'art. 131-bis. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna aggravata dalle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limite formale alla articolazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.
art. 614 cod. pen. (violazione di domicilio)
La violazione delle parti comuni del condominio rientra nella tutela del domicilio e della sfera privata; il singolo condomino è persona offesa in relazione alla tutela di tali parti comuni.
art. 131-bis cod. pen. (fatto tenue)
La causa di non punibilità per fatto tenue è esclusa quando sussista abitualità; la Corte ha ritenuto che i precedenti per furto del ricorrente costituiscano indice di abitualità, impedendo l'applicazione dell'art. 131-bis.
art. 120 cod. pen. (persona offesa)
Il giudice ha richiamato la nozione di persona offesa come titolare del bene giuridico leso, identificando nel singolo condomino tale soggetto in relazione alle parti comuni.
art. 122 cod. pen.
Applicato per dare conto che, quando più persone sono offese dallo stesso fatto, ciascuna ha titolo autonomo di querela a tutela del bene comune.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
art. 1130 cod. civ.
Richiamato per riconoscere i poteri-doveri dell'amministratore, fra cui atti di conservazione delle parti comuni, che giustificano la sua potestà di promuovere querela anche senza mandato speciale.
art. 1100 cod. civ.
Riferimento alla natura della comunione e dei diritti dei singoli condomini sulla cosa comune, a fondamento della legittimazione del singolo a tutelare la comproprietà.
art. 1117-quater cod. civ.
art. 1117-quater cod. civ.
Richiamato nella disamina dottrinale e giurisprudenziale circa l'assenza di personalità giuridica del condominio e la conseguente tutela individuale dei comproprietari.
art. 832 cod. civ. (diritto di proprietà)
Usato per collegare la tutela del domicilio alla tutela del diritto di proprietà del singolo condomino sulle parti comuni.
art. 14 Cost.
Richiamato per la rilevanza costituzionale della tutela del domicilio quale ambito di riservatezza e libertà domestica.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8
Richiamato come riferimento sovranazionale sul diritto alla vita privata e alla tutela da interferenze esterne.
Massime di principio
- Un singolo condomino può validamente proporre querela per reati che offendono il patrimonio o la tutela delle parti comuni; tale legittimazione è concorrente o surrogatoria rispetto a quella dell'amministratore.
- L'amministratore di condominio, nell'esercizio dei poteri di conservazione e tutela delle parti comuni (art. 1130 c.c.), può promuovere querela anche senza un mandato assembleare specifico per atti rientranti nelle sue attribuzioni.
- In Cassazione sono inammissibili censure che implichino la rivalutazione del merito probatorio (attendibilità di testimonianze, riconoscimenti fotografici, valutazione delle fonti), salvo errori di diritto o vizio di motivazione specificamente indicati.
- Per l'esimente del fatto tenue ex art. 131-bis c.p. è rilevante l'abitualità: la presenza di precedenti penali affini (almeno due illeciti oltre a quello processato, secondo la giurisprudenza) ostacola l'operatività della causa di non punibilità.
- Chi intende impugnare una decisione in Cassazione deve formulare censure di diritto ben circostanziate e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; doglianze generiche o di fatto saranno generalmente respinte o dichiarate inammissibili.
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