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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30454/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la condanna per il reato di peculato (art. 314 cod. pen.) sostenendo: 1) che il fatto non integrerebbe peculato perché l'imputato si sarebbe limitato alla mera disponibilità del computer temporaneamente tenuto per ragioni d'ufficio, senza utilizzarlo né trarne utilità economica, e che la condotta sarebbe più correttamente qualificabile come violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 cod. pen.); 2) che non sarebbe dovuta intervenire la riqualificazione o la condanna ex artt. 56 e 314 cod. pen. perché l'azione lesiva non si sarebbe consumata (mancato uso e nessun profitto); 3) vizio di motivazione nella determinazione della pena in quanto basata su errata qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la ricostruzione di fatto dei giudici di merito: Gagliardi, in servizio presso l'Ufficio di Polizia di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino, ricevette il computer da un terzo senza rilasciare ricevuta, lo conservò per alcuni giorni, dichiarò poi ad un collega che la scatola era vuota e lasciò il computer nei pressi dell'auto di un collega; da tali elementi (diniego della ricevuta, affermazione sulla scatola vuota, modalità di occultamento) i giudici hanno inferito la volontà di appropriarsi del bene. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del reato come peculato: il possesso e l'appropriazione di una cosa affidata per ragioni d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale integrano il reato, senza che sia necessario l'utilizzo del bene o la produzione di un vantaggio economico. L'art. 351 cod. pen. non è applicabile al pubblico ufficiale. Peraltro, essendo il computer poi ritrovato integro e restituito, è stata riconosciuta una circostanza attenuante (art. 323 o art. 323-bis, come indicato nella motivazione), con riduzione della pena; resta tuttavia confermata la condanna e l'obbligo di rifondere le spese processuali. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Il reato di peculato si configura quando un pubblico ufficiale si appropria di una cosa che gli è stata affidata per ragioni del suo ufficio; non è richiesto che il bene sia effettivamente utilizzato né che se ne tragga un vantaggio economico per integrare il reato

  • art. 351 cod. pen.

    La norma disciplina la violazione della pubblica custodia di cose ma, secondo la giurisprudenza richiamata, è collocata tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione ed è incompatibile con la qualifica di pubblico ufficiale; pertanto non è applicabile a chi agisce in qualità di pubblico ufficiale

  • artt. 56 e 314 cod. pen.

    La riqualificazione dell'azione (es. come tentativo o altro) richiede accertamento sull'effettiva consumazione e sulla volontà di appropriazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto consumato il reato di peculato in quanto sussisteva la volontà di appropriarsi del bene affidato

  • art. 323 cod. pen.

    Richiamata come circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito che ha giustificato una riduzione della pena (nel testo è presente anche il richiamo a art. 323-bis)

  • art. 323-bis cod. pen.

    Nel corpo della motivazione è richiamata anche questa norma quale fondamento della circostanza attenuante connessa alla restituzione del bene integro, contribuendo alla diminuzione della pena

Massime di principio

  • Per i pubblici ufficiali la presa in consegna o la disponibilità di un bene affidato per ragioni d'ufficio può integrare il reato di peculato anche se il bene non viene effettivamente utilizzato o non si verifica un profitto economico
  • La mancata emissione di documenti di ricevuta, il tentativo di occultare la presenza o lo stato del bene e circostanze concrete di comportamento possono essere ritenute indizi rilevanti della volontà di appropriarsi e giustificare la condanna per peculato
  • La fattispecie di appropriazione di cose smarrite e l'art. 351 cod. pen. non sono automaticamente applicabili quando l'agente è un pubblico ufficiale: la qualificazione deve rispettare la incompatibilità normativa tra lo status di pubblico ufficiale e la norma prevista per i privati
  • La restituzione del bene integro può concorrere ad attenuare la responsabilità (circostanza attenuante), ma non esclude automaticamente la consumazione del reato se sussistevano elementi idonei a dimostrare l'intento di appropriazione
  • In casi simili la difesa dovrebbe mirare a dimostrare l'assenza di volontà di appropriarsi (es. condotte coerenti con la custodia e la pronta restituzione, documentazione della ricezione e disponibilità a restituire) per evitare la configurazione del peculato

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