Cassazione Penale, Sentenza n. 16632/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 30/06/2021 che aveva rigettato il ricorso avverso la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con minaccia o violenza ed estorsione, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente ha sollevato cinque motivi principali: (1) carenza e incorrecta lettura del quadro indiziario circa il ruolo apicale di Walter Schiavone e la natura associativa dell'attività nel settore caseario; (2) assenza di prova della provenienza illecita delle somme investite e critica alla ricostruzione delle società ritenute occultamente gestite da Schiavone; (3) insufficienza di elementi indiziari circa condotte minatorie o intimidatorie poste in atto da Bianco; (4) illogicità nella ricostruzione della destinazione dei proventi alle finalità del sodalizio e nella contestazione della consapevolezza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1; (5) sopravvenuta interruzione dei rapporti con Schiavone dalla metà del 2018 e superamento della presunzione di esigenze cautelari (art. 275 co.3 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia, coerente e logicamente congrua: ha descritto la caratura criminale di Walter Schiavone e il suo ruolo nel condizionamento del mercato dei prodotti caseari; ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori e delle persone offese, gli atti intercettivi e gli elementi indiziari che indicano l'occulta disponibilità delle imprese formalmente intestate a terzi (Bianco e altri) e l'uso di prestanomi per schermare la presenza del dominus; ha ritenuto provata, in chiave di gravità indiziaria, l'esistenza di un vincolo associativo e l'impiego della forza di intimidazione derivante dal legame camorristico, nonché la finalizzazione dei proventi al sostentamento del clan. Ha inoltre ritenuto insufficiente la prova di un definitivo distacco del ricorrente e ha valorizzato la precedente condanna di Bianco (rapina e detenzione illegale di armi) come indice di pericolosità. La Corte ha escluso la possibilità di produrre documenti formati successivamente alla decisione impugnata nella sede di cassazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'intervento del Tribunale del riesame nelle decisioni cautelari; qui richiamata per spiegare la procedura seguita dal Tribunale del riesame di Napoli
art. 416-bis.1 cod. pen.
Riferimento all'aggravante collegata all'attività di mafia/associazione di tipo mafioso; la corte ha ritenuto che le condotte contestate fossero aggravate dall'appartenenza/strutturazione di tipo mafioso e dall'impiego della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo
art. 512-bis cod. pen.
Norma richiamata con riferimento ai reati di trasferimento fraudolento di valori/attribuzione fittizia di società; utilizzata per contestare la provenienza e l'utilizzo dei fondi e la fittizia intestazione di imprese
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di precedenti condanne e collegamenti con ambienti criminali; la corte ha ritenuto che tale presunzione non risultasse superata dal presunto allontanamento del 2018
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola formale sulla enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso era articolato nei limiti richiesti ma le censure sono state ritenute infondate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione che ha consentito la trattazione scritta (misure temporanee procedurali); richiamata per la modalità di svolgimento della trattazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'onere delle spese a carico della parte che propone il ricorso dichiarato inammissibile
art. 23 n.1 ter L. 8-8-95 n.332
Norma procedurale citata per la trasmissione di copia (menzionata nella parte finale della sentenza)
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata per affermare l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per ragioni connesse all'addebito delle spese
Massime di principio
- In sede di Cassazione un ricorso avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è possibile chiedere la rivalutazione dei fatti o la ritrattazione della credibilità delle fonti già valutate dal giudice di merito
- La valutazione della gravità indiziaria nella fase cautelare può legittimamente basarsi su un quadro argomentativo complessivo che unisce dichiarazioni di collaboratori, dichiarazioni delle persone offese e risultanze intercettive: non è necessario che ogni elemento sia provato con la certezza richiesta nel giudizio di merito
- Le imprese formalmente intestate a terzi possono essere ritenute occultamente gestite dal dominus quando emergono indizi (intercettazioni, dichiarazioni, atti di gestione) che indicano la scissione tra titolarità apparente e disponibilità reale: la mera scarsa utilizzazione commerciale non esclude il reato di intestazione fittizia
- Per reati di estorsione e illecita concorrenza si può fondare la sussistenza della minaccia anche sulla forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza a un clan (effetto omertà e soggezione), senza necessità di minacce esplicite
- La presunzione di persistenza delle esigenze cautelari (art. 275 co.3 c.p.p.) può essere rafforzata da precedenti condanne e da un rapporto prolungato e comprovato con soggetti di spicco dell'organizzazione criminale; una dichiarata 'interruzione' dei rapporti non è automaticamente sufficiente a superarla
- In cassazione sono inammissibili nuovi documenti o atti formati dopo la decisione impugnata: eventuali elementi nuovi devono essere proposti nei gradi di merito o nelle sedi previste per l'acquisizione di nuova prova
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