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Sentenza

Sentenza n. 239/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento N.333/SAA/II/307324, prot. 0011056 del 12/02/2026, del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, notificato in pari data, di diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/2001; - della precedente nota, del pari resa dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, N.333/SAA/II/307324, prot. n. 0084322 del 31 dicembre 2025, notificata in pari data, recante preavviso di diniego alla richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151; - del parere negativo del Questore di Piacenza prot. 0024757 del 04/12/2025, conosciuto in quanto richiamato nel provvedimento di diniego di cui al numero 1 che precede e ricevuto a seguito di accesso agli atti in data 27/02/2026; - della nota del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti prot. 0078490 del 28/11/2025 ricevuta a seguito di accesso agli atti in data 27/02/2026, con la quale viene richiesto al Questore di Piacenza il parere in merito alla istanza della ricorrente; - per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202600122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, preceduto da preavviso di diniego e fondato su carenze di organico ed esigenze del servizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell’assegnazione temporanea presso una sede prossima al nucleo familiare, deducendo l’illegittimità della motivazione amministrativa. Il diniego era fondato sulla carenza complessiva di sei unità presso la Questura, sull’asserita non ripianabilità della vacanza derivante dall’assegnazione e sulla necessità di disporre dell’intero personale dell’ufficio immigrazione. In sede cautelare, il Tribunale ha ritenuto che tali ragioni fossero generiche e non dimostrassero concrete ed eccezionali esigenze organiche o di servizio, né una specifica ponderazione tra le esigenze organizzative dell’amministrazione e la tutela della genitorialità perseguita dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Il giudizio è stato successivamente definito dopo che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare e all’esito del riesame, l’amministrazione ha adottato un provvedimento favorevole, accordando l’assegnazione temporanea richiesta.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la ricorrente aveva ottenuto integralmente in via amministrativa il bene della vita perseguito, mediante il nuovo provvedimento di accoglimento dell’istanza adottato all’esito del riesame disposto in sede cautelare. La decisione distingue la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando la pretesa è stata pienamente soddisfatta, mentre la seconda presuppone che l’eventuale decisione favorevole non arrecherebbe più alcuna utilità. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione dell’originaria illegittimità rilevata in sede cautelare e del fatto che il provvedimento favorevole è stato adottato a seguito del riesame imposto dal Tribunale. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio

    L’assegnazione temporanea è uno strumento di tutela della maternità e della paternità e il diniego richiede concrete, specifiche e motivate esigenze organiche o di servizio; la mera scopertura dell’organico o generiche esigenze organizzative non sono sufficienti.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio

    La disposizione specifica il criterio delle esigenze organiche o di servizio cui l’amministrazione può fare riferimento, senza trasformarlo in una deroga tale da consentire dinieghi fondati su ragioni generiche.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e non sussistono impedimenti alla decisione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di successive determinazioni dell’amministrazione, il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita perseguito e viene meno oggettivamente la lite.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità, venendo meno l’interesse a ricorrere.

Massime di principio

  • Nel procedimento di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il diniego per esigenze organiche o di servizio deve essere sorretto da una motivazione concreta, specifica e riferita alla situazione organizzativa effettiva; la mera indicazione di una scopertura numerica dell’organico non è, di per sé, sufficiente.
  • L’amministrazione deve ponderare effettivamente le esigenze organizzative con le esigenze di tutela della genitorialità perseguite dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, indicando le ragioni specifiche per cui le prime risultano prevalenti e l’assegnazione comprometterebbe l’ordinaria funzionalità del servizio.
  • La carenza di organico costituisce una ragione ostativa idonea a giustificare il diniego dell’assegnazione temporanea solo quando sia connotata da particolare gravità e sia dimostrata la concreta impossibilità di fronteggiarla mediante gli ordinari strumenti organizzativi e giuridici.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata, anche mediante un provvedimento successivo dell’amministrazione; essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando la decisione giudiziale non potrebbe più procurare alcuna utilità.
  • Quando l’amministrazione adotta il provvedimento favorevole richiesto a seguito del riesame imposto in sede cautelare, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’illegittimità dell’atto originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimentoDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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