Cassazione Civile, Ordinanza n. 25779/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che, pur confermando l'accoglimento del ricorso di primo grado limitatamente alla declaratoria di prescrizione del credito, aveva mantenuto la compensazione delle spese di lite. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la motivazione addotta per la compensazione — l'accoglimento della domanda solo per prescrizione — non integrasse "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la deroga alla regola della soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, dopo le modifiche dell'art. 92 c.p.c. e la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati o in situazioni di pari gravità ed eccezionalità, che devono essere esplicitamente motivate. La formula dell'accoglimento della domanda "per soli motivi di prescrizione" non è sufficiente a giustificare la compensazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza dei presupposti rigorosi previsti dalla norma, da motivare espressamente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della decisione
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione della decisione
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario vale una disciplina analoga sulla compensazione delle spese
d.l. n. 132 del 2014
indicato come fonte delle modifiche restrittive all'art. 92 c.p.c.
Corte cost. n. 77/2018
richiamata per il principio secondo cui la compensazione richiede presupposti rigorosi e motivazione adeguata
Massime di principio
- Nel sistema delle spese processuali, la regola generale è quella della soccombenza, mentre la compensazione costituisce deroga ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in situazioni eccezionali di analoga gravità.
- La motivazione che giustifica la compensazione delle spese deve indicare in modo esplicito e specifico le ragioni ritenute gravi ed eccezionali; formule generiche o meramente descrittive dell'esito della lite non sono sufficienti.
- L'accoglimento della domanda per un solo profilo, come la prescrizione del credito, non integra di per sé una ragione idonea a fondare la compensazione delle spese.
- Nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese segue criteri analoghi a quelli del processo civile e richiede una motivazione conforme ai requisiti di legge.
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