Cassazione Civile, Ordinanza n. 24308/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che ha chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con due società e con il socio di riferimento, assumendo di avere lavorato ininterrottamente per tali soggetti senza regolare contratto di lavoro, ma con un contratto di lavoro domestico sottoscritto dal socio, e domandando la condanna in solido al pagamento di differenze retributive per oltre 119 mila euro lordi. Il Tribunale ha respinto la domanda per difetto di prova; la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione; successivamente la stessa lavoratrice ha proposto revocazione contro la sentenza d'appello, ma la domanda di revocazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 820/2023, sia quanto al motivo ex art. 395 n. 3 c.p.c. sia quanto a quello ex art. 395 n. 4 c.p.c. Avverso tale pronuncia la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha denunciato violazione di norme sulla proprietà e dell'art. 4 Cost., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente presupposto una relazione sentimentale tra la lavoratrice e il socio, mentre questi era sposato e la lavoratrice era, piuttosto, la badante della moglie, e lamentando che fosse stata così esclusa la subordinazione nonostante documentazione attestante mansioni di contabile e addetta alle vendite; (2) ha dedotto violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e degli artt. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., oltre all'art. 111 Cost., sostenendo che non vi fosse difetto di allegazione e che dalla documentazione si potessero desumere elementi di subordinazione, come un volantino pubblicitario con numeri telefonici e scritture riconducibili alle parti; (3) ha riproposto la violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e degli artt. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., censurando la svalutazione della coabitazione o convivenza more uxorio e di una nota dell'Ispettorato del lavoro; (4) ha denunciato violazione dell'art. 2699 c.c., degli accordi collettivi nazionali di lavoro e dell'art. 111 Cost., contestando che la Corte avesse fondato il proprio ragionamento sulle deposizioni dei figli del socio e non avesse valorizzato il materiale amministrativo e le prove testimoniali a sostegno dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato presso due distinte imprese, oltre a contestare che la relazione sentimentale potesse escludere il diritto alla retribuzione per lavoro svolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che alcune censure fossero inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché il ricorso non trascriveva o indicava in modo adeguato gli atti e i documenti su cui si fondava, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve consentire l'immediata individuazione del contenuto degli atti richiamati e della loro collocazione nel processo. Dall'altro lato, ha affermato che le doglianze, pur formalmente proposte come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti storici, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le censure già dedotte in appello o nel giudizio di revocazione. È stato infine disposto il raddoppio del contributo unificato, mentre nulla è stato statuito sulle spese perché le controparti erano rimaste intimate.
Norme richiamate
art. 395 n. 3 c.p.c.
La revocazione per ritrovamento di documenti presuppone l'indicazione del giorno del rinvenimento e la dimostrazione che i documenti non siano stati prodotti prima per causa di forza maggiore.
art. 395 n. 4 c.p.c.
La revocazione richiede che il fatto dedotto come decisivo sia effettivamente essenziale ai fini di una diversa decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti storici.
art. 164, comma 4, c.p.c.
Richiamato dai motivi, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non autosufficienti.
art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.
Richiamato dai motivi, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non autosufficienti.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro generale di giusto processo, senza autonomo rilievo decisivo nella soluzione della controversia.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti posti a base delle censure.
art. 369 n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve depositare e identificare adeguatamente gli atti e documenti richiamati.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 832 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione.
art. 1119 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione.
art. 2699 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura non ha superato il vaglio di specificità e si è risolta in una richiesta di riesame del merito.
art. 4 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma senza incidenza autonoma sulla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione impone che gli atti e i documenti su cui le censure si fondano siano indicati con precisione e, almeno nelle parti essenziali, trascritti o riassunti, con individuazione della loro collocazione nei fascicoli e nelle fasi di merito.
- Il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate nei gradi precedenti non è sufficiente.
- La revocazione per documento sopravvenuto o ritrovato richiede una rigorosa allegazione del momento del rinvenimento e dell'impossibilità di produrre prima il documento per causa non imputabile alla parte.
- La revocazione per fatto decisivo presuppone che il fatto dedotto sia realmente essenziale e idoneo, se considerato, a condurre a una decisione diversa.
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