Sentenza del 05/11/2019 n. 28337 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato avvisi di rettifica e sanzioni relativi a maggiori dazi antidumping del 23,6% su merci dichiarate come provenienti dalle Filippine, ma ritenute originarie di Taiwan. In primo grado aveva contestato, tra l'altro, la prova dell'origine, la buona fede, le sanzioni e la validità della notifica del processo verbale di revisione. La CTP aveva annullato gli atti per carenza probatoria. La CTR, pur ritenendo sostanzialmente idonee le prove dell'Agenzia, aveva annullato gli avvisi per asserita nullità della loro notifica al rappresentante doganale indiretto. L'Agenzia ha sostenuto che la CTR avesse deciso su una questione diversa da quella dedotta, oltre i limiti della domanda e dell'appello, e che la società avrebbe dovuto proporre appello incidentale sulla questione espressamente respinta dalla CTP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse pronunciato extra-petizione e su una questione ormai coperta da giudicato interno. La società aveva contestato la mancata o invalida notifica del processo verbale di revisione, ma la CTR aveva rilevato d'ufficio una diversa nullità, relativa alla notifica degli avvisi di rettifica e delle sanzioni. Inoltre, poiché la CTP aveva deciso espressamente e negativamente sulla questione della notifica del verbale, la società, pur vittoriosa nel merito, avrebbe dovuto proporre appello incidentale per mantenerla in discussione. Il terzo motivo, relativo all'omesso esame della regolarità delle notifiche, è stato dichiarato inammissibile perché riguardava un fatto non oggetto di discussione nei gradi precedenti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza dei dazi e delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Il giudice non può decidere su una causa di nullità diversa da quella dedotta dalla parte, salvo ipotesi di vizi rilevabili d'ufficio.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 53, 54, 56 e 57
Nel processo tributario, le questioni già decise sfavorevolmente devono essere impugnate con appello incidentale; la mera riproposizione riguarda le questioni assorbite o non esaminate. In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, né il giudice può rilevare d'ufficio una diversa causa di nullità non dedotta.
Art. 329 c.p.c.
La mancata impugnazione di una statuizione espressa determina il giudicato interno sulla relativa questione, anche quando la parte abbia ottenuto una decisione complessivamente favorevole.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte, ma non espressamente riproposte nei limiti processualmente corretti, possono rimanere fuori dal giudizio di appello.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Il motivo per omesso esame è ammissibile solo per fatti decisivi che siano stati effettivamente oggetto di discussione tra le parti; non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta una questione fattuale in cassazione.
Art. 40 del Testo Unico delle Leggi Doganali
La controversia richiama le regole sulla notificazione degli atti doganali e sulla distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta; tuttavia la Corte non ha deciso nel merito quale fosse la modalità corretta di notifica, poiché ha rilevato i vizi processuali della decisione della CTR.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5
La norma, richiamata nel giudizio, disciplina la comunicazione dell'esito della revisione dell'accertamento; la questione concreta non è stata risolta definitivamente per l'intervenuto giudicato interno e per l'erronea individuazione della causa di nullità da parte della CTR.
Art. 12 dello Statuto del contribuente
È stato richiamato dalla società in relazione al contraddittorio preventivo e alla conoscibilità del processo verbale, ma la Cassazione ha precisato che il relativo vizio, così come dedotto, costituiva una causa tipica di nullità non rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Nel processo tributario è essenziale distinguere con precisione ogni singolo vizio di notifica: la mancata notifica dell'atto presupposto non equivale alla nullità della notifica dell'atto impositivo successivo.
- Se il giudice di primo grado respinge espressamente una questione preliminare, la parte soccombente su quella questione deve proporre appello incidentale, anche se ha vinto la causa per altri motivi; la semplice riproposizione non è sufficiente.
- Il giudice d'appello non può annullare l'atto per una causa di nullità diversa da quella tempestivamente dedotta, soprattutto quando siano necessari fatti e prove differenti.
- Le questioni non rilevabili d'ufficio devono essere introdotte e coltivate dalla parte nei termini e nelle forme previste; non possono essere recuperate per la prima volta in appello o in cassazione.
- Una sentenza di cassazione con rinvio non stabilisce necessariamente chi abbia ragione sul merito sostanziale: in questo caso la questione sull'origine delle merci, sui dazi e sulle sanzioni resta da riesaminare dal giudice del rinvio.
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