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Sentenza

Sentenza n. 1240/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, sezione lavoro, n. 94/2024, relativa all’accredito della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sciacca, sezione lavoro, n. 94/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza del Tribunale di Sciacca era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse adempiuto. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere le somme dovute, secondo le modalità stabilite dalla sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta del ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti e non percepirà compensi. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari consente, unitamente alla formazione del giudicato e alla sua notificazione, di azionare l’ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data in cui sorge il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modifiche

    È utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giudiziale da eseguire è stato notificato all’Amministrazione, è passato in giudicato ed è decorso il termine previsto per l’adempimento senza che l’Amministrazione abbia provveduto.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione debitrice di adempiere entro un termine perentorio e predeterminato, indicando le modalità di esecuzione conformi al giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e alla richiesta del creditore.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario della stessa Amministrazione debitrice, purché munito delle competenze necessarie, con facoltà di delega e obbligo di riferire al giudice sugli adempimenti eseguiti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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