Cassazione Penale, Sentenza n. 45839/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di misure alternative ordinarie ex artt. 47 e 47-ter Ord. pen., concedendo invece la detenzione domiciliare umanitaria per un anno. Il ricorrente contestava che la sua condanna (reati previsti dagli artt. 319, 321, 479 c.p.) fosse ostativa all'ammissione alle misure alternative, poiché la sentenza di condanna del 25/11/2020 aveva riconosciuto per i reati di bancarotta e corruzione (artt. 319 e 321) la circostanza attenuante speciale ex art. 323-bis, comma secondo, cod. pen.; inoltre la difesa richiamava l'art. 4-bis, comma 1-bis Ord. pen. e i recenti interventi normativi (legge n. 3/2019 e legge n. 199/2022) che incidono sul catalogo dei reati ostativi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità delle misure alternative ordinarie. Ha affermato che il riconoscimento, con sentenza irrevocabile, della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen. per i delitti contro la pubblica amministrazione esclude l'effetto ostativo ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656, comma 5, c.p.p.) e quindi della possibilità di presentare istanza per misure alternative. Ha altresì rilevato che la successiva legge n. 199/2022 ha definitivamente escluso i delitti contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte riguardante l'inammissibilità delle misure alternative e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Norme richiamate
art. 4-bis Ord. pen.
disciplina i reati ostativi e, nella formulazione modificata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, ricomprendeva anche i delitti contro la pubblica amministrazione salvo l'ipotesi di riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 323-bis
Se la sentenza di cognizione ha riconosciuto l'attenuante speciale ex art. 323-bis, comma secondo, i reati contro la pubblica amministrazione non operano come cause ostative alla sospensione dell'ordine di esecuzione e all'accesso ai benefici penitenziari
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
"il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione"
La norma obbliga il P.M. a sospendere l'esecuzione quando ricorrono i presupposti per pene detentive brevi, per consentire la presentazione di istanza per misure alternative; i divieti sono tassativi e regolati dai commi 7 e 9, ma il riferimento ai reati dell'art. 4-bis è formale e non recepisce automatismi rispetto alle statuizioni di cognizione
art. 323-bis cod. pen., comma secondo
"la pena è diminuita da un terzo a due terzi" (attenuante speciale per chi si sia efficacemente adoperato per evitare conseguenze ulteriori, assicurare prove, individuare altri responsabili o sequestrare somme)
Il riconoscimento giudiziale di questa attenuante per i reati contro la pubblica amministrazione costituisce condizione di immediato accesso ai benefici penitenziari e non è suscettibile di rivalutazione in sede esecutiva
Legge 9 gennaio 2019, n. 3
ha modificato l'art. 4-bis introducendo riferimenti alla circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis per i reati contro la pubblica amministrazione
Ha creato una sovrapposizione/testo che richiedeva interpretazione: la Corte ha ritenuto che il richiamo all'attenuante debba escludere l'effetto ostativo quando la stessa sia già riconosciuta con sentenza irrevocabile
Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione d.l. 31/10/2022, n. 162)
"ha soppresso dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. tutti i riferimenti ai reati contro la pubblica amministrazione"
Ha definitivamente escluso i delitti contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi, rendendo non applicabile il divieto di sospensione dell'esecuzione basato su tale categoria
artt. 47 e 47-ter Ord. pen.
Norme che regolano le misure alternative ordinarie richieste dal ricorrente; la pronuncia impugnata aveva dichiarato inammissibile l'istanza sulla base dell'errata applicazione delle cause ostative
Massime di principio
- Il riconoscimento, in sede di giudizio di cognizione, dell'attenuante speciale ex art. 323-bis, comma secondo, per i reati contro la pubblica amministrazione esclude l'effetto ostativo che impedirebbe la sospensione dell'ordine di esecuzione e l'accesso alle misure alternative; tale statuizione è definitiva e non suscettibile di rivalutazione in sede esecutiva
- Ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., il P.M. deve valutare il titolo dell'esecuzione: se il titolo riporta il riconoscimento dell'attenuante che esclude l'ostatività, l'esecuzione deve essere sospesa per consentire la richiesta delle misure alternative
- La distinzione tra collaborazione valutabile in sede di sorveglianza (art. 58-ter Ord. pen.) e attenuante giudiziale riconosciuta in sede di cognizione (art. 323-bis) è fondamentale: la prima richiede valutazione fattuale successiva, la seconda è elemento di giudicato che produce effetti immediati sull'accesso ai benefici
- Interventi normativi successivi (es. legge n. 199/2022) che rimuovono categorie di reati dal catalogo degli ostativi rendono la posizione del condannato più favorevole e vanno considerati dalla magistratura esecutiva e di sorveglianza
- In situazioni analoghe il difensore deve allegare e richiamare il titolo esecutivo che dimostri il riconoscimento dell'attenuante e, se necessario, impugnare l'ordinanza di diniego chiedendo la sospensione dell'esecuzione e il rinvio per nuovo esame da parte del Tribunale di sorveglianza
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