Cassazione Civile, Ordinanza n. 39545/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del suo appello contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, in materia di IRPEF, IRAP e IVA, fondato sulla contestazione di operazioni inesistenti. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che l’Ufficio non avesse provato i fatti posti a base della ripresa, che l’accertamento fosse fondato su un assunto apodittico di inesistenza delle operazioni e che la contribuente avesse invece prodotto fatture, pagamenti, riscontri contabili, registri e tracciabilità bancaria idonei a dimostrare la realtà delle operazioni; ha inoltre contestato l’uso di elementi presuntivi e la loro idoneità ex art. 2729 c.c. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che giudice e amministrazione non avessero adeguatamente considerato la documentazione prodotta e che la CTR non avesse attivato i poteri istruttori officiosi, oltre a richiamare in modo cumulativo anche l’art. 112 c.p.c., l’art. 7 del d.lgs. 546/1992 e gli artt. 39 e 41 del d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, per il primo motivo, la commistione tra censure di fatto e di diritto, l’effettiva richiesta di una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, l’operatività della doppia conforme ai fini del vizio motivazionale e la genericità delle doglianze sulla prova documentale e sulla presunzione. Ha inoltre osservato che, in caso di omessa dichiarazione, l’accertamento induttivo è consentito e l’onere di provare i fatti impeditivi o la legittimità della detrazione grava sul contribuente, mentre la mera regolarità formale di contabilità e pagamenti non basta a dimostrare l’effettività di operazioni contestate come inesistenti. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per doppia conforme, per mescolanza di vizi eterogenei, per la mancata individuazione di uno specifico fatto storico decisivo asseritamente omesso e per la sua sostanziale finalità di rimettere in discussione il merito. La Corte ha infine confermato la correttezza del principio per cui i poteri istruttori d’ufficio del giudice tributario hanno funzione integrativa e non possono supplire alle carenze probatorie delle parti. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per affermare che la violazione si configura solo se l’onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; nel caso concreto la censura riguardava invece la valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio.
art. 2729 c.c.
Richiamato per chiarire che in cassazione è denunciabile solo il vizio di sussunzione sui requisiti della presunzione; non è consentito contestare la mera valutazione di gravità, precisione e concordanza operata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha rilevato che il motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, conteneva anche censure di fatto, determinando un’inammissibile commistione di profili eterogenei.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è stato escluso sia per la doppia conforme sia perché il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e non a denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
È stato applicato il limite della doppia conforme, che preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado convergono sulle ragioni di fatto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per ribadire che la violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per affermare che la valutazione del materiale probatorio rientra nel potere del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per indicare che l’accertamento del reddito può avvenire anche mediante presunzioni in presenza dei presupposti di legge; la Corte ha evidenziato la legittimità dell’accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per affermare che, in caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione può procedere ad accertamento d’ufficio con presunzioni anche supersemplici, invertendo l’onere probatorio a carico del contribuente.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per confermare che l’omessa dichiarazione IVA legittima l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio.
artt. 17, 18 e 22 direttiva 77/388/CEE
Richiamati per ricordare che il diritto alla detrazione IVA può sopravvivere a carenze formali solo se il contribuente prova i requisiti sostanziali con fatture o altra documentazione idonea.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per precisare che i poteri istruttori del giudice tributario non servono a colmare le carenze probatorie delle parti, ma solo a integrare gli elementi di giudizio in presenza di obiettiva incertezza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata considerata mescolata e comunque sostanzialmente volta a contestare il merito.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché in realtà diretta a contestare la valutazione del merito compiuta dalla CTR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per il regime del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che mescoli indistintamente violazione di legge, errori processuali e contestazioni di merito senza separare chiaramente i diversi profili.
- Il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta soltanto come il giudice abbia valutato le prove offerte.
- La violazione dell’art. 2729 c.c. è denunciabile solo nei limiti del vizio di sussunzione sui requisiti della presunzione; la scelta e la ponderazione degli indizi restano riservate al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’individuazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori non basta.
- Nel regime della doppia conforme il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non si indicano e dimostrano ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
- In materia tributaria, l’omessa presentazione della dichiarazione legittima l’accertamento induttivo e può consentire il ricorso a presunzioni anche prive dei requisiti ordinari, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
- In tema di IVA, la mera regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non è sufficiente a provare la reale esistenza dell’operazione quando l’Ufficio contesti fatture relative a operazioni inesistenti; occorre una prova sostanziale della legittimità della detrazione o del costo.
- I poteri istruttori officiosi del giudice tributario hanno funzione integrativa e non possono essere utilizzati per supplire alle carenze probatorie della parte onerata della prova.
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