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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20144/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella esattoriale e di un avviso di intimazione di pagamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l'appello dell'agente della riscossione, confermando l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. In cassazione, l'agente della riscossione ha proposto un unico motivo, formalmente prospettato come violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, deducendo che i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto non provata la spedizione della raccomandata informativa necessaria quando la notifica della cartella sia eseguita mediante consegna al portiere. La ricorrente ha sostenuto di aver documentato l'invio della raccomandata mediante produzione in giudizio di un prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., recante i dati della spedizione e il timbro datario di Poste Italiane.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, riqualificando la censura come vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e ha ritenuto che il giudice di appello fosse incorso in un errore percettivo sul fatto probatorio relativo all'avvenuta spedizione della raccomandata informativa. Ha affermato che, nelle notifiche eseguite tramite consegna al portiere, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice, e che il prospetto riepilogativo prodotto dall'agente della riscossione è idoneo a provare tale spedizione, equiparandosi a una ricevuta o certificazione postale. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura formulata come violazione processuale è stata riqualificata dalla Corte, che ha ritenuto corretta la deduzione del vizio solo nei limiti in cui attiene al travisamento del fatto probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il corretto paradigma del vizio dedotto, poiché l'errore riguarda un fatto probatorio controverso, letto in modo percettivamente errato dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua invocazione è stata ricondotta alla critica per travisamento della prova, ma la Corte ha precisato che il vizio effettivo concerne la percezione del contenuto della prova, non la sua mera valutazione logica.

  • art. 139 c.p.c., comma 4

    La notifica al portiere deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa; il relativo adempimento può essere provato con documentazione idonea proveniente dall'agente postale.

  • art. 139/140 c.p.c.

    Richiamati come base del prospetto riepilogativo prodotto in giudizio per attestare la spedizione della raccomandata informativa.

  • art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973

    Per la notifica degli atti tributari eseguita dai messi comunali o speciali mediante consegna al portiere è richiesta la successiva spedizione della raccomandata informativa.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973

    La norma è letta nel senso che la raccomandata informativa richiesta è una raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di riferimento per distinguere l'errore di fatto percettivo dal mero errore valutativo: occorre una svista obiettivamente rilevabile, decisiva e concernente un dato probatorio non equivoco.

Massime di principio

  • Nella notifica degli atti tributari eseguita mediante consegna al portiere, la successiva raccomandata informativa richiesta dalla disciplina speciale deve essere semplice e non munita di avviso di ricevimento, salvo diversa previsione espressa.
  • La prova della spedizione della raccomandata informativa può essere fornita anche mediante un prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite, purché il documento rechi dati provenienti dall'agente postale e sia idoneo a certificare la spedizione.
  • Il travisamento della prova ricorre soltanto quando il giudice di merito attribuisce alla prova un contenuto oggettivamente diverso o inesistente rispetto a quello reale; non basta una contestazione sulla valutazione logica della prova.
  • Quando l'errore investe un fatto probatorio controverso e dibattuto, il vizio va inquadrato nel paradigma dell'art. 360 c.p.c. corretto in relazione alla natura processuale o sostanziale del fatto, non nel rimedio revocatorio, se il fatto è stato oggetto di decisione.
  • Ai fini della validità della notifica, la documentazione attestante l'invio della raccomandata informativa è sufficiente se proveniente dall'agente postale e non meramente autoreferenziale della parte che la produce.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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