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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8932/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 21/01/2020 che aveva confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose (capo D). Il Brazzelli censurava: 1) l'applicazione dell'art. 223, comma 2, n. 2 L.F. per presunta sistematica elusione degli obblighi tributari e previdenziali, nonostante il limitato ammontare dei debiti e il loro formarsi in un arco temporale ristretto (2006-2008) per crisi di liquidità; 2) il travisamento della prova quanto all'ammontare dei debiti e alla sua posizione in azienda (era soprattutto direttore tecnico e subordinato al padre), sostenendo che i documenti contabili e la relazione del commercialista dimostravano l'assenza di una sistematica elusione; inoltre deduceva la contraddittorietà della motivazione essendo stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio. In particolare: - Ha dichiarato inammissibili (per carenza di tempestiva deduzione in sede di appello) le censure relative all'inesistenza della sistematica elusione e all'ammontare dei debiti (art. 606, comma 3 c.p.p. e limiti al sindacato di Cassazione). - Ha invece accolto la censura relativa alla insufficiente e contraddittoria motivazione circa la responsabilità personale del Brazzelli: la sentenza d'appello, pur avendolo assolto per bancarotta documentale per mancanza di prova della sua ingerenza formale, lo aveva comunque ritenuto responsabile del sistematico inadempimento tributario senza dimostrare la sua conoscenza/partecipazione o la rappresentazione e accettazione del rischio illecito. Per tali ragioni la cassazione è stata disposta con rinvio per nuovo esame sulle questioni di merito non preclusi.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2 L.F.

    La norma è richiamata come fattispecie di bancarotta per sistematici inadempimenti tributari e previdenziali; la Corte richiede prova della sistematicità degli inadempimenti e del ruolo/conoscenza dell'imputato per rilevare la responsabilità.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    È stato applicato per escludere il sindacato in Cassazione su questioni non dedotte tempestivamente nell'atto di appello (inammissibilità dei motivi nuovi non introdotti in appello).

  • art. 609, comma 2 c.p.p.

    Richiamato come limite al riesame officioso da parte della Cassazione; la valutazione di fatti e prova rimane in sede di merito e la Corte non può sostituirsi al giudice di merito su accertamenti non adeguatamente dedotti.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, sentenze richiamate)

    Principio consolidato: per ritenere responsabile un consigliere o un mero amministratore occorre prova che questi avesse concretamente rappresentato l'evento illecito e volontariamente omesso di impedirlo (ovvero accettato il rischio). Segnali indiziari chiari e peculiari sono necessari per affermare la partecipazione dolosa.

Massime di principio

  • Per affermare la responsabilità di un consigliere/amministratore per bancarotta tramite omissione di pagamenti tributari occorre provare sia la sistematicità degli inadempimenti sia la conoscenza/volontà dell'imputato: meri compiti materiali (es. riscossione di somme) non sono di per sé sufficienti.
  • Se in sede di appello non sono state sollevate specifiche censure, la Cassazione non ammette il loro esame per ragioni di ammissibilità (art. 606 c.p.p.); quindi è cruciale articolare e documentare i motivi già nel gravame.
  • L'annullamento per carenza di motivazione è possibile quando la decisione di merito risulta contraddittoria o illogica: ad esempio, non si può assolvere per mancanza di potere di ingerire nelle scritture e poi condannare per omissioni che presuppongono conoscenza delle stesse.
  • In situazioni analoghe il giudice deve verificare segnali concreti e peculiari (scritture, documentazione di supporto, ruoli formali e sostanziali) che dimostrino la rappresentazione del fatto illecito da parte del dirigente; in mancanza, la responsabilità penale non può essere affermata sulla base di indizi deboli o di attività materiali isolatamente considerate.
  • La Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame quando la motivazione della sentenza di merito non chiarisce adeguatamente come siano stati ricostruiti ruolo, consapevolezza e volontà dell'imputato rispetto al fatto contestato.

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