Cassazione Penale, Sentenza n. 23208/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione. Motivo 1: si contestava la qualificazione dell'elemento soggettivo, sostenendo che il ritardo di circa 40 minuti nel rientro agli arresti domiciliari fosse dovuto a negligenza/errore di valutazione (traffico e ricerca parcheggio) e non a volontà di sottrarsi alla detenzione, invocando la colpa cosciente o una temporanea giustificazione. Motivo 2: si deduceva la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto), contestando che i precedenti penali dell'imputato possano essere considerati ostativi alla causa di non punibilità senza valutazione della identità di indole o della serialità delle condotte.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo come inammissibile, ritenendo che la valutazione di merito avesse già motivatamente escluso le giustificazioni prospettate e che la violazione delle prescrizioni del regime domiciliare integri il reato di evasione anche se il ritardo è breve. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello aveva genericamente ritenuto ostativa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis richiamando precedenti (alcuni estinti per prescrizione) senza verificare la serialità o l'identità di indole necessarie per escludere la tenuità. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla pronuncia sulla causa di non punibilità e la materia è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio solo su quel punto; il resto della condanna (responsabilità per evasione) resta confermato.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere ostativa se sussiste "comportamento abituale": ciò richiede la commessa di almeno altri due reati della stessa indole o la declaratoria di delinquenza abituale/professionale; non è sufficiente il mero richiamo a precedenti penali, soprattutto se estinti, senza valutazione dell'identità di indole e della serialità.
art. 276 cod. proc. pen.
La disposizione sulle trasgressioni alle prescrizioni non esclude automaticamente la configurabilità del reato di evasione per gli arresti domiciliari: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la violazione delle prescrizioni del regime domiciliare può integrare evasione, dato che la detenzione domiciliare è equiparata alla custodia in carcere rispetto all'obbligo di permanenza.
art. 30 e art. 47-sexies ordinamento penitenziario
Gli articoli evocati dalla difesa (in tema di assenze tollerate in altri regimi) non sono applicabili al caso di detenzione domiciliare: la Corte ha correttamente escluso la loro estensione al regime in esame.
Massime di principio
- In regime di arresti domiciliari anche ritardi brevi nel rientro possono integrare il reato di evasione: la misura domiciliare è considerata equiparata alla custodia e la permanenza presso il domicilio è l'obbligo essenziale.
- La semplice prospettazione di errore di valutazione o di inconvenienti (traffico, ricerca parcheggio) difficilmente scalfisce la qualificazione di evasione se il giudice ritiene che il soggetto potesse organizzarsi per rispettare le prescrizioni.
- Per escludere la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis per "comportamento abituale" è necessario che il giudice accerti una serialità di reati della stessa indole (almeno due oltre quello in esame) o la dichiarazione di delinquenza abituale/professionale; i precedenti isolati o prescritti non bastano di per sé.
- Se il giudice di merito ritiene ostativi i precedenti penali, deve motivare sul nesso di identità di indole e sulla ripetitività delle condotte; la mancanza di questa valutazione è motivo di annullamento limitato e di rinvio per nuovo esame.
- In sede di impugnazione, proporre solo una lettura alternativa dei fatti senza elementi nuovi idonei a far riconsiderare la motivazione di merito è spesso inammissibile; è preferibile mirare a dimostrare concretamente l'assenza dell'elemento soggettivo o fornire prove dei caratteri dei precedenti per la tenuità.
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