Cassazione Civile, Ordinanza n. 00126/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un furto avvenuto nei locali di una concessionaria motociclistica, con asportazione di accessori per motocicli. L'assicurata sosteneva di avere denunciato il sinistro alla compagnia e di avere diritto all'indennizzo previsto da una polizza furto, chiedendo la condanna dell'assicuratore al pagamento del valore della merce sottratta. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, liquidando una somma inferiore a quella richiesta e ponendo le spese integralmente a carico della compagnia. La Corte d'appello, adita solo dall'assicurata, ha accolto in parte l'impugnazione riconoscendo anche gli interessi legali, ma ha disposto motu proprio la compensazione per metà delle spese del primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 92, 112 e 324 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non potesse modificare la regolazione delle spese di primo grado in assenza di appello incidentale dell'assicurazione soccombente, essendosi formato giudicato interno sul relativo capo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, poiché la compagnia assicurativa non aveva proposto impugnazione incidentale sul capo delle spese di primo grado, tale statuizione era coperta da giudicato interno ex art. 329 c.p.c. e non poteva essere riformata in peius dalla Corte d'appello. La compensazione parziale delle spese di primo grado disposta d'ufficio è stata quindi ritenuta illegittima. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con ripristino della condanna dell'assicurazione alla rifusione integrale delle spese del primo grado come liquidate dal Tribunale. Le spese del giudizio di appello sono state compensate integralmente e quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
richiamato come norma sulla compensazione delle spese, ma ritenuta non utilizzabile per modificare d'ufficio un capo sulle spese ormai coperto da giudicato interno in assenza di impugnazione incidentale
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al divieto di pronunciare oltre i limiti della domanda e dell'impugnazione; la Corte territoriale avrebbe ecceduto nel rideterminare d'ufficio le spese di primo grado
art. 324 c.p.c.
richiamato per il giudicato interno formatosi sul capo delle spese di primo grado
art. 329 c.p.c.
indicato come norma che preclude ogni statuizione sul capo non impugnato dalla parte soccombente, determinando la stabilizzazione della decisione sulle spese di primo grado
art. 384, comma 2, c.p.c.
utilizzato per la decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- In presenza di un capo della sentenza di primo grado non impugnato dalla parte soccombente, tale capo si consolida per giudicato interno e non può essere riformato dal giudice dell'appello in assenza di impugnazione incidentale.
- La regolazione delle spese di lite è autonoma rispetto agli altri capi decisori: se non viene devoluta al giudice dell'impugnazione, non può essere modificata d'ufficio in senso peggiorativo per la parte che aveva già ottenuto una statuizione favorevole.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice dell'appello di alterare in danno dell'appellante un capo ormai coperto da giudicato interno, anche quando l'appello sia accolto solo parzialmente.
- Quando la cassazione avviene senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e ripristinare la statuizione illegittimamente modificata dal giudice di merito.
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