Cassazione Penale, Sentenza n. 30385/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Imerti ha impugnato l'ordinanza che gli negava l'applicazione di due provvedimenti di clemenza: l'indulto previsto dal d.P.R. 22/12/1990 n. 394 e l'indulto previsto dalla legge 3/7/2006 n. 241. Deduceva, con due motivi: (1) vizio di motivazione in relazione all'art. 4 del d.P.R. n. 394/1990, sostenendo che la sua partecipazione all'associazione mafiosa era cessata con l'arresto nel 1990 e quindi non poteva determinare la revoca dell'indulto perché non ricadente nel quinquennio rilevante; (2) violazione dei principi di irretroattività e intangibilità del giudicato nonché violazione di garanzie (art. 7 CEDU, art. 25 Cost., art. 2 c.p.), sostenendo che la Corte aveva applicato retroattivamente gli effetti peggiorativi correlati all'introduzione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13/5/1991 n. 152 senza che tale aggravante fosse stata formalmente contestata nel giudizio di cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'applicazione dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006 e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame su quel punto. In dettaglio: il primo motivo (d.P.R. n. 394/1990) è stato dichiarato inammissibile per essere interamente versato in fatto ed è comunque manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che la condotta associativa fosse perdurata in un segmento ricadente nel quinquennio rilevante e quindi idonea a determinare la revoca dell'indulto. Il secondo motivo, invece, è stato accolto: la giurisprudenza consolidata vieta al giudice dell'esecuzione di ritenere ricorrente l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13/5/1991 n. 152 quando essa non è stata formalmente contestata nel giudizio di cognizione; pertanto non poteva essere esclusa l'applicabilità dell'indulto 2006 per il solo criterio interpretativo della sentenza di condanna. La decisione è stata annullata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rimessa per nuovo esame.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394
Per i reati permanenti, ai fini della revoca dell'indulto è sufficiente che un segmento del reato cada nel quinquennio successivo all'entrata in vigore; il giudice dell'esecuzione può interpretare il giudicato per accertare la prolungazione della condotta associativa.
Legge 3 luglio 2006, n. 241
art. 1, co. 2, lett. d) (menzione dell'esclusione per i reati con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13/5/1991 n.152)
L'indulto 2006 esclude il beneficio per i reati aggravati dall'art. 7 D.L. 13/5/1991 n.152, ma tale esclusione non può essere applicata se l'aggravante non è stata formalmente contestata nel giudizio di cognizione.
D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)
Introduce una circostanza aggravante connessa all'art. 416-bis c.p.; la sua ricorrenza non può essere dedotta dall'esecuzione per mera interpretazione contenutistica della sentenza se non è stata formalmente contestata nel processo di cognizione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Principio di legalità e divieto di pene senza legge: invocato dal ricorrente a sostegno della tesi di divieto di applicare retroattivamente elementi peggiorativi non contestati al momento del fatto.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato in tema di garanzie di tutela penale e principio di legalità; utile a sostenere la tesi contro l'applicazione retroattiva di aggravanti non pronunciate nel giudizio di cognizione.
Codice penale
Principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole; richiamato dal ricorrente per contestare l'estensione di effetti peggiorativi non previsti al tempo del fatto.
Massime di principio
- Se l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13/5/1991 n.152 non è stata formalmente contestata nel giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione non può fondare su di essa l'esclusione di benefici di clemenza (es. indulto 2006).
- Per i reati permanenti (es. associazione di tipo mafioso) è sufficiente che un qualsiasi segmento del reato ricada nel periodo temporale rilevante (es. quinquennio successivo) per configurare la causa di revoca prevista dal d.P.R. n. 394/1990.
- La Corte di cassazione non è competente a rivedere valutazioni probatorie e di merito riservate al giudice del merito; i motivi che impugnano esclusivamente valutazioni di fatto sono spesso inammissibili o manifestamente infondati.
- Non è consentito estendere retroattivamente effetti peggiorativi di nuove norme o aggravanti a condanne per le quali tali circostanze non erano state formalmente contestate o accertate nel processo originario.
- In caso di annullamento parziale in cassazione, il rinvio al giudice di merito deve limitarsi al nuovo esame dei profili indicati dalla Corte, che dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati.
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