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Sentenza

Sentenza n. 3559/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 1962/2024, depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 10472/2023.

Giustizia amministrativa202502275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica del docente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato nella sentenza. Ha chiesto anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Nel corso del giudizio, il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile infondatezza dell'azione, poiché l'ottemperanza sembrava riferirsi anche a un'annualità per la quale la domanda era stata respinta dal giudice ordinario. Il ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. La rinuncia non era idonea a determinare l'estinzione ai sensi dell'art. 84 c.p.a., poiché non notificata alla controparte e resa dal difensore senza mandato ad hoc, ma è stata valutata quale manifestazione del venir meno dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione di rinuncia, pur irrituale e quindi inidonea a produrre l'estinzione del giudizio, ha consentito di ritenere venuto meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza, anche alla luce della questione di possibile infondatezza segnalata d'ufficio. Non sono state esaminate nel merito le pretese relative all'esecuzione del giudicato, alla penalità di mora e alla nomina del commissario ad acta. Le spese sono state compensate, considerata l'assenza di difese sostanziali da parte dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione proposta per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stato proposto il ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al giudice di segnalare d'ufficio la possibile infondatezza del ricorso, assegnando alle parti un termine per presentare memorie sulla questione.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia non notificata alla controparte e formulata da difensore privo di mandato ad hoc non determina l'estinzione, ma può essere valutata come comportamento idoneo a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione richiamata quale fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio resa senza il rispetto delle forme richieste per l'estinzione non produce automaticamente l'estinzione del processo, ma può essere valutata dal giudice quale indice del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente manifesta in modo non rituale la volontà di non proseguire il giudizio, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse anche se non ricorrono i presupposti formali della rinuncia agli atti ex art. 84 c.p.a.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l'esame nel merito delle richieste accessorie di penalità di mora e di nomina del commissario ad acta, ove esse siano proposte nell'ambito della medesima azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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