Sentenza n. 8236/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha depositato il decreto del Presidente della Repubblica con cui è stata conferita la cittadinanza. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica concessorio della cittadinanza avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato dal ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. La compensazione è stata giustificata dall'elevato numero di istanze di cittadinanza pendenti, dalle difficoltà del Ministero nel fronteggiarle con risorse limitate e dal lasso di tempo decorso tra la scadenza del termine per provvedere e l'adozione del provvedimento espresso.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per la proposizione e la decisione dell'azione avverso il silenzio dell'amministrazione.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la decisione della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che il provvedimento sopravvenuto soddisfi pienamente la pretesa sostanziale fatta valere con l'azione avverso il silenzio.
- Nella regolazione delle spese di un giudizio contro il silenzio, la compensazione integrale può essere disposta considerando, tra gli altri elementi indicati nella decisione, l'elevato numero di procedimenti pendenti, le limitate risorse dell'amministrazione e il tempo trascorso tra la scadenza del termine per provvedere e l'adozione del provvedimento espresso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →