Cassazione Civile, Ordinanza n. 05162/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da una domanda revocatoria proposta originariamente da un istituto di credito, poi confluita nella posizione di una società cessionaria di crediti NPL, per far dichiarare l’inefficacia di tre atti di donazione immobiliare compiuti nel 2014 da una fideiussore in favore dei figli. La banca assumeva che tali atti avessero sottratto i beni alla garanzia patrimoniale del credito derivante da un decreto ingiuntivo emesso nel 2016 nei confronti della donante e di un altro fideiussore, a tutela di una esposizione della società debitrice principale. La convenuta contestava la validità del credito azionato, la sussistenza dell’eventus damni e del consilium/scientia fraudis, oltre a sostenere che la cessionaria non potesse subentrare nell’azione revocatoria già promossa dal cedente e dovesse, semmai, agire ex novo. In cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla legittimazione e sull’intervento del cessionario, assumendo che l’azione ex art. 2901 c.c. non fosse trasferibile nel processo dal cedente al cessionario; 2) violazione delle norme sulla prova della titolarità del credito ceduto in blocco, sostenendo che la cessionaria non avesse dimostrato che il credito fosse incluso nella cessione; 3) violazione delle norme sull’azione revocatoria, deducendo che gli atti dispositivi erano anteriori rispetto all’insorgenza del credito e che mancassero i presupposti soggettivi e oggettivi, anche in considerazione del fatto che la fideiussione era stata prestata per obbligazioni future; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, per la pretesa mancanza di legittimazione della cessionaria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha affermato che l’azione revocatoria, essendo finalizzata alla conservazione della garanzia patrimoniale, può essere utilizzata anche dal cessionario del credito già tutelato in giudizio dal cedente; ha ritenuto sufficiente, per la cessione in blocco, l’indicazione della categoria dei rapporti ceduti nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; ha ribadito che, nel caso di fideiussione prestata per obbligazioni future, rileva l’anteriorità della fideiussione rispetto all’atto dispositivo e, ai fini del credito, il momento dell’accreditamento, non quello dell’effettivo utilizzo delle somme; ha inoltre escluso censure specifiche e ammissibili sul capo delle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inefficaci nei confronti della cessionaria del credito gli atti di donazione immobiliare compiuti dalla debitrice/fideiussore. Ha ritenuto legittima la costituzione in giudizio della cessionaria del credito già azionato dal cedente nell’azione revocatoria, ha considerato provata la titolarità del credito ceduto in blocco secondo i criteri della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ha ribadito la correttezza dell’apprezzamento dei presupposti dell’azione pauliana in presenza di una fideiussione per obbligazioni future e di atti di disposizione idonei a rendere più difficile la soddisfazione del creditore. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L’azione revocatoria è strumento di conservazione della garanzia patrimoniale e può essere esercitata anche in presenza di credito litigioso; per fideiussioni relative a obbligazioni future, la revocatoria è ammessa se l’atto dispositivo è successivo alla fideiussione e compiuto in pregiudizio del creditore, con rilievo della scientia damni e del pregiudizio alla garanzia.
art. 2902 c.c.
L’accoglimento della revocatoria consente al creditore di promuovere l’azione esecutiva verso l’avente causa; da ciò la Corte ricava che anche il cessionario del credito può beneficiare degli effetti dell’azione revocatoria già promossa dal cedente.
art. 1260 c.c.
Richiamato per sostenere il trasferimento del credito e dei relativi effetti di tutela al cessionario.
art. 1263 c.c.
Per effetto della cessione si trasferiscono i privilegi; la Corte estende questa logica agli effetti della tutela revocatoria, considerata funzionale alla garanzia del credito.
art. 2755 c.c.
Richiamato per evidenziare che anche le spese di giustizia per atti conservativi seguono il credito e rafforzano la lettura unitaria della garanzia patrimoniale trasferita col credito.
art. 111 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso; la Corte esclude che impedisca al cessionario di beneficiare dell’azione revocatoria già proposta.
art. 105 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sul tema dell’intervento del terzo; la Corte non ravvisa violazioni nella partecipazione processuale della cessionaria.
art. 344 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità dell’intervento del cessionario in appello; censura respinta.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare l’apprezzamento probatorio; la Corte rileva la mancanza di specifica illustrazione delle censure.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la censura è ritenuta generica.
art. 345 c.p.c.
Richiamato con riferimento alle preclusioni in appello; non risulta violato nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, specie sulla sussistenza dell’eventus damni e sulla prova della titolarità del credito ceduto.
art. 2729 c.c.
Richiamato per le presunzioni semplici; la Corte considera adeguato l’uso di presunzioni basate sulla sequenza delle donazioni e sul contesto familiare.
art. 58 T.U. bancario
Richiamato per la cessione in blocco dei crediti e la prova della titolarità della cessionaria tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la condanna alle spese, ritenuta conseguenza della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, senza che la Corte ravvisi violazioni.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’azione revocatoria, essendo diretta alla conservazione della garanzia patrimoniale generica del credito, è utilizzabile anche dal cessionario del credito quando il cedente abbia già introdotto la domanda revocatoria, poiché gli effetti di tutela non sono concettualmente separabili dal credito ceduto.
- Nella cessione del credito, anche in blocco, la prova della titolarità del credito può essere fornita mediante l’indicazione dei crediti o della categoria di rapporti nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; non è necessaria una prova analitica di ogni singola posizione quando la cessione sia adeguatamente identificata per categorie.
- In materia di revocatoria di atti dispositivi compiuti dal fideiussore, se la fideiussione riguarda obbligazioni future, è sufficiente che la fideiussione preceda l’atto dispositivo e che quest’ultimo sia posto in essere con consapevolezza del pregiudizio per il creditore; ai fini dell’anteriorità del credito rileva il momento dell’accreditamento, non quello dell’effettivo utilizzo delle somme da parte del debitore principale.
- L’eventus damni non richiede il totale depauperamento del debitore: è sufficiente che l’atto di disposizione renda anche solo più difficile la soddisfazione coattiva del credito, potendo il giudice valorizzare presunzioni semplici e il contesto complessivo degli atti dispositivi.
- Le censure di cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: la mera elencazione di norme asseritamente violate, senza indicazione puntuale del passaggio decisorio censurato, integra un motivo inammissibile o comunque non idoneo a scardinare la decisione impugnata.
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