Cassazione Penale, Ordinanza n. 22400/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di stupefacente destinato allo spaccio, con applicazione della confisca di una somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la sostanza rinvenuta non fosse destinata allo spaccio e chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla confisca per sproporzione della somma di euro 7.200, affermando che, non essendo provata l'attività di spaccio, la somma non poteva essere considerata provento del reato e che apparteneva al fratello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproduceva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo logico e coerente sulla destinazione allo spaccio della cocaina rinvenuta, valorizzando la quantità, l'elevato principio attivo, le condizioni economiche incompatibili con l'acquisto per uso personale, la presenza di materiale per il confezionamento e il messaggio inviato al complice durante il controllo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché non si confrontava con la reale ratio della confisca, disposta per la sproporzione tra la somma sequestrata e i redditi dell'imputato; inoltre la deduzione sulla proprietà del denaro da parte del fratello è stata reputata non supportata, poiché non risultava alcuna richiesta di restituzione da parte di quest'ultimo e la documentazione prodotta riguardava soggetti diversi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio in ipotesi di lieve entità
art. 240-bis c.p.
base normativa della confisca per sproporzione delle somme rinvenute nella disponibilità dell'imputato
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
richiamato quale ulteriore base normativa della confisca disposta sulla somma di denaro rinvenuta
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o proporre una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione logica e coerente sulla responsabilità.
- La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un insieme di elementi sintomatici, quali quantità e purezza della droga, condizioni economiche incompatibili con l'acquisto per uso personale, presenza di materiale per il confezionamento e condotte comunicative concomitanti al controllo di polizia.
- La confisca per sproporzione non richiede necessariamente la prova del diretto provento del singolo reato contestato, essendo sufficiente la dimostrazione della notevole sproporzione tra disponibilità finanziaria e redditi leciti dell'interessato, ove la motivazione sul punto sia logica e non illogica.
- La mera allegazione della riferibilità del denaro a un terzo non è sufficiente se non è supportata da elementi specifici e se la documentazione prodotta non risulta coerente con la provenienza vantata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22300/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22301/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22302/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22303/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22304/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22305/2026 del 17/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →