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Sentenza

Sentenza del 03/11/2020 n. 24396 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Verifica fiscale sulle accise per il periodo 1.1.2002-13.10.2003 relativa a eccedenze/deficienze di prodotti alcolici e mancato pagamento di accisa. L'Agenzia redasse un primo P.V.C. il 27.7.2007; la società presentò osservazioni ex art.12 Statuto del contribuente; venne effettuato un secondo accesso e redatto un secondo P.V.C. il 9.6.2009. L'Agenzia emise avviso di pagamento per accise non corrisposte (euro 100.488,16 + accessori). La società impugnò sostenendo, fra l'altro, la prescrizione di parte delle pretese, il pagamento anticipato di alcune accise, il riconoscimento di cali tecnici/naturali (d.m. 55/2000) e l'erronea applicazione di regole sui magazzini per recipienti in legno.

La decisione

La Cassazione ha in parte accolto il ricorso della società. Ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardiva notifica. Ha accolto i motivi 1, 2 e 3 (in parte) stabilendo che, se le osservazioni ex art.12 vengono accolte e le operazioni di accertamento rinnovate con nuovo P.V.C., il dies a quo della prescrizione quinquennale va individuato nella data del nuovo P.V.C. che abbia sostituito il primo, salvo che le violazioni contestate risultino fondate sulla medesima situazione di fatto. Ha enunciato principi sul decorso della prescrizione per le diverse fattispecie (deficienze eccedenti: dies dal verbale di accertamento; comportamenti omissivi: dies dalla scoperta; immissione in consumo: dies collegato alla presentazione del prospetto quindicinale). Ha però ritenuto che, con riguardo al rilievo 5) (accisa non integralmente assolta su prodotto immesso in consumo maggio 2003), la prescrizione poteva essere maturata e che la CTR avrebbe dovuto comparare i due P.V.C. per verificare se il primo avesse efficacia interruttiva; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale rilievo e rinviato alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame. Ha inoltre accolto i motivi relativi al mancato esame del pagamento anticipato dell'accisa e ha rilevato omissioni di pronuncia su giustificazioni e sul riconoscimento dei cali tecnici e di inventario (art. d.m. 55/2000), sancendo che l'abbuono per prodotti in recipienti di legno non è subordinato alla custodia in magazzini sigillati dall'UTF. I motivi 6-10 sono stati dichiarati inammissibili; il motivo 15 è stato rigettato. Spese di giudizio saranno decise dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1995 (T.U.A.) art. 15

    "1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. 2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime. 3. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale."

    La Corte precisa i diversi dies a quo: per deficienze eccedenti il termine decorre dalla data del verbale di accertamento; per comportamenti omissivi dalla data di scoperta; l'azione penale interrompe la prescrizione solo fino al passaggio in giudicato. Inoltre, se un primo P.V.C. è impugnato con osservazioni e ne segue un nuovo P.V.C. che sostituisce il primo, il dies della prescrizione è la data del nuovo P.V.C., salvo che le medesime violazioni siano già integralmente accertate nel primo.

  • d.lgs. n. 504/1995 (T.U.A.) art. 2, comma 2

    La decorrenza della prescrizione dall'immissione in consumo va riferita, nel regime delle accise, al momento in cui è possibile verificare l'adempimento del contribuente: per la materia alcolica va presa la data di trasmissione del prospetto quindicinale (art.7 d.m.153/2001).

  • Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) art. 12

    Le osservazioni presentate dal contribuente ex art.12 possono determinare l'accoglimento e la rinnovazione delle attività di accertamento; se ciò avviene il primo P.V.C. può essere implicitamente o esplicitamente sostituito dal nuovo verbale, con conseguenze sulla decorrenza della prescrizione.

  • d.m. n. 153/2001 art. 5, art. 7

    "art.5 comma 5" (richiamato in motivazione) e obbligo del prospetto quindicinale di cui all'art.7 comma 2 lett. a)

    L'art.5 disciplina modalità di custodia in particolari magazzini sigillati per determinate finalità; l'art.7 impone la trasmissione del prospetto riepilogativo quindicinale che consente all'Ufficio di controllare l'adempimento. La Corte distingue tra norme sulla gestione dei depositi (d.m.153/2001) e quelle che disciplinano i cali tecnici (d.m.55/2000).

  • d.m. n. 55/2000 (regolamento cali tecnici e naturali), artt. 1, 4 e tabelle A e B

    Il d.m. 55/2000 stabilisce in misura forfetaria i cali riconosciuti (es. 4%+1% per recipienti di legno <4 hl) e i cali tecnici (tabella B). La Corte afferma che tali abbuoni non sono subordinati alla custodia dei recipienti in magazzini sigillati dall'UTF.

  • d.p.r. n. 383/1997 art. 2, commi 8 e 10

    Le disposizioni disciplinano le operazioni d'inventario (distinzione magazzino alcole/condizionati/opificio) ai fini della concessione dell'abbuono; non escludono però l'obbligo di tenuta separata dei registri previsto dal d.m.153/2001.

  • d.l. n. 262/2006 (conv. l. n. 286/2006)

    Richiamata nella motivazione come riferimento alla telematizzazione delle accise; la Corte segnala che le regole operative anteriori a tale telematizzazione rendono rilevante il prospetto quindicinale cartaceo per stabilire il dies della prescrizione.

  • Codice di procedura civile: art. 360 c.p.c., art. 112 c.p.c.

    La Corte valuta le censure di motivazione e omessa pronuncia secondo le norme processuali: alcune doglianze sono accolte (omessa pronuncia su fatti decisivi), altre dichiarate inammissibili per errori di inquadramento normativo processuale.

  • d.lgs. n. 546/1992 art. 36 comma 2 n.4

    Riferito al vizio di motivazione e alle modalità di censura in sede di legittimità; la Corte segnala che talune doglianze dovevano essere prospettate secondo le norme corrette.

Massime di principio

  • Decorrenza della prescrizione (accise): distinguere la fattispecie concreta: per deficienze eccedenti il dies decorre dalla data del verbale di accertamento; per comportamenti omissivi dalla data della scoperta; per imposte 'esigibili' dall'immissione in consumo riferita, nella pratica delle accise sugli alcolici, alla presentazione del prospetto quindicinale del depositario.
  • Se il contribuente presenta osservazioni ex art.12 e l'Amministrazione accoglie e rinnova le operazioni con un nuovo P.V.C., il termine di prescrizione, in linea di principio, decorre dalla data del nuovo P.V.C. che abbia sostituito il primo, salvo che le violazioni contestate risultino identiche e già accertate nel primo verbale.
  • L'esercizio dell'azione penale interrompe la prescrizione, ma l'effetto interruttivo opera solo fino al passaggio in giudicato della sentenza penale; se l'azione penale è avviata dopo la scadenza del termine prescrizionale non può salvare la pretesa.
  • In sede di accertamento amministrativo e giudiziale non può sostituirsi la sottoscrizione del P.V.C. alla prova documentale: la firma non vale automaticamente come confessione; il giudice deve valutare le produzioni documentali e le giustificazioni portate dal contribuente.
  • I riconoscimenti dei cali forfetari per prodotti in recipienti di legno (d.m.55/2000) non sono subordinati alla conservazione dei recipienti in magazzini sigillati dall'UTF; occorre applicare le percentuali forfetarie previste dalla tabella A se ricorrono i presupposti normativi.
  • I cali tecnici per operazioni (tabella B) e i riconoscimenti per inventari vanno valutati anche quando documentate operazioni/inventari: il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente sulle giustificazioni documentali o la decisione è viziata per omessa pronuncia.
  • In caso di pluralità di P.V.C. e atti di verifica, il giudice deve comparare i contenuti fattuali dei verbali per stabilire se un primo atto abbia ancora efficacia interruttiva della prescrizione o sia stato revocato/sostituito dal secondo.
  • Il dies della 'immissione in consumo' nelle accise si collega operativamente agli adempimenti del contribuente (prospetti e registri): pertanto, per accertare la prescrizione è fondamentale verificare la regolarità e la tempestività delle dichiarazioni/quindicinali.

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