Cassazione Penale, Sentenza n. 8045/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 09/05/2024 che, in sede di rinvio dopo annullamento, aveva revocato l'indulto riconosciuto nel provvedimento di cumulo del 23/07/2020 nella misura di anni 3 di reclusione ed euro 830 di multa. La revoca era stata disposta perché la Corte territoriale aveva interpretato il giudicato scorporando la continuazione e individuando il fatto più grave nel 2007, con una pena-base e aumenti per continuazione che superavano la soglia biennale prevista per la revoca ex lege dell'indulto. Il ricorrente aveva dedotto errata applicazione di legge e vizio di motivazione, producendo come elemento decisivo l'ordinanza del 13/09/2022 della Corte d'appello di Roma che, in altro procedimento ex art. 671 c.p.p., aveva rideterminato la pena complessiva per le condanne in continuazione quantificando l'aumento complessivo per i reati di usura in anni 1 e mesi 3 di reclusione, inferiore alla soglia di 2 anni richiesta per la revoca dell'indulto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ammesso la produzione dell'ordinanza del 13/09/2022 quale circostanza sopravvenuta rispetto alla prima ordinanza annullata con rinvio e decisiva ai fini della legittimità della revoca. Applicando il principio delle Sezioni Unite n. 21501/2009, ha affermato che, per reati in continuazione alcuni commessi entro il termine per il beneficio e altri dopo, la pena rilevante per la revoca dell'indulto è l'aumento concretamente inflitto a titolo di continuazione per i reati-satellite, e che è compito del giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato. Poiché l'ordinanza del 13/09/2022 aveva quantificato l'aumento complessivo in anni 1 e mesi 3 (sotto la soglia biennale di cui all'art. 3 L. n. 241/2006), sono venuti meno i presupposti per la revoca dell'indulto e l'ordinanza impugnata è stata annullata; la revoca del beneficio non poteva dunque essere confermata.
Norme richiamate
Legge n. 241 del 2006
art. 3 L. n. 241 del 2006
La revoca dell'indulto è prevista se il beneficiario ha commesso, entro cinque anni dal 1/8/2006, un delitto non colposo per il quale sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni; la Corte ha ritenuto che la soglia biennale va valutata sulla base dell'aumento di pena concretamente applicato per la continuazione ai reati-satellite
Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 21501 del 23/04/2009 (Astone)
Fissa il principio che, nei reati uniti dal vincolo della continuazione e commessi in momenti diversi rispetto al beneficio, la pena rilevante per la perdita dell'indulto dei reati-satellite è l'aumento concretamente inflitto a titolo di continuazione e, in mancanza di specificazione nella sentenza, il giudice dell'esecuzione deve interpretare il giudicato per determinare tale aumento
Codice di procedura penale
L'ordinanza ex art. 671 c.p.p. del giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena nei limiti del giudicato e interpretare il contenuto delle sentenze per quantificare l'aumento per continuazione; tale ordinanza è strumento idoneo a incidere sui presupposti di revoca dell'indulto
Codice penale
artt. 110, 81, 644 c.p. (usura), art. 99 c.p.
Riferimento alle fattispecie di reato per cui il ricorrente era stato condannato; la quantificazione della pena per tali reati, e l'aumento per continuazione, sono centrali per verificare la sussistenza della soglia biennale prevista per la revoca dell'indulto
Principio del ne bis in idem (in sede esecutiva)
La Corte osserva che il giudicato in sede esecutiva ha efficacia più limitata rispetto al ne bis in idem nel giudizio di cognizione e che l'impugnazione può neutralizzare l'efficacia preclusiva del giudicato esecutivo quando emergono elementi nuovi decisivi
Massime di principio
- Per la revoca dell'indulto in presenza di reati in continuazione occorre considerare l'aumento di pena concretamente inflitto a titolo di continuazione per i reati-satellite, non la sola sanzione edittale minima della fattispecie astratta
- Il giudice dell'esecuzione, anche mediante ordinanza ex art. 671 c.p.p., può interpretare il giudicato e scorporare la continuazione per quantificare la pena relativa ai singoli eventi, funzione decisiva ai fini della verifica dei presupposti di revoca del beneficio
- Se, dopo una prima ordinanza di revoca, intervengono pronunce o elementi successivi che rideterminano la pena complessiva e portano l'aumento per continuazione al di sotto della soglia prevista per la revoca, tali elementi possono essere considerati e determinare l'annullamento della revoca
- La produzione in cassazione di provvedimenti sopravvenuti rispetto all'ordinanza annullata con rinvio è ammissibile e può incidere sul giudizio di legittimità, anche se gli atti erano noti alla difesa prima dell'ordinanza impugnata
- La verifica della sussistenza della revoca ex lege dell'indulto è sostanziale: se vengono meno i presupposti di legge la revoca non può essere confermata e l'atto impugnato va annullato
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