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Sentenza

Sentenza n. 794/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento verbale n. 350 del 26.04.2026 di ricusazione dalla partecipazione al procedimento elettorale della candidata Gemma Pungitore e della lista elettorale Rigeneriamo Tropea.

Giustizia amministrativa202600570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di ricusazione della candidata e della lista dalla partecipazione al procedimento elettorale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale n. 350 del 26 aprile 2026, con il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vibo Valentia aveva disposto la sua ricusazione quale candidata a consigliere comunale nella lista Rigeneriamo Tropea, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Nel corso del giudizio, con nota del 29 aprile 2026, la stessa Sottocommissione ha comunicato il riesame della posizione e la contestuale ammissione della candidatura e della lista. La ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'amministrazione ha riesaminato la posizione e ammesso la candidatura e la lista, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Il giudice ha escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio, perché la rinuncia non rispettava le prescrizioni formali previste dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. Nulla è stato disposto per le spese, considerata la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare le modalità prescritte dal codice del processo amministrativo; in mancanza, non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse conseguente al riesame favorevole della posizione legittima la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussistono più le condizioni per la decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, riesamina la posizione del ricorrente e adotta un provvedimento integralmente satisfattivo, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non consente di pronunciare l'estinzione del giudizio se non rispetta le modalità formali previste dall'art. 84 c.p.a.; in tale ipotesi, qualora sia comunque venuto meno l'interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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