Cassazione Civile, Ordinanza n. 21501/2021 del 27/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un ex lavoratore subordinato di una società poi fallita aveva chiesto l'ammissione al passivo in via privilegiata per trattamento di fine rapporto e retribuzioni non pagate. La domanda tempestiva era stata rigettata dal giudice delegato per insufficiente documentazione e il creditore non aveva proposto opposizione a quel rigetto. Successivamente aveva presentato una domanda tardiva di insinuazione per i medesimi crediti, che il tribunale ha dichiarato inammissibile perché meramente reiterativa di quella già esaminata e respinta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 310 c.p.c. e 101 l.f., sostenendo che la domanda tardiva dovesse essere ammessa per effetto dell'estinzione della precedente procedura di accertamento del passivo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., lamentando che il tribunale non avesse esaminato i documenti prodotti, ritenuti invece idonei a provare i crediti di lavoro.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha osservato che la censura non spiegava in modo adeguato per quali ragioni la precedente procedura di accertamento del passivo avrebbe dovuto essere dichiarata estinta; inoltre la doglianza sull'asserita estinzione non era stata proposta nei gradi di merito ed era stata introdotta solo con il ricorso per cassazione. Quanto al secondo, ha rilevato che, una volta correttamente dichiarata inammissibile la domanda tardiva perché reiterativa di una pretesa già respinta, il tribunale non aveva alcun obbligo di pronunciarsi sull'idoneità dei documenti prodotti a prova del rapporto e dei crediti. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con nulla sulle spese per mancata costituzione della curatela; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 310 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'estinzione del procedimento di insinuazione avrebbe consentito la riproposizione della domanda; la Corte rileva però che tale richiamo non era pertinente alla fattispecie concreta e che la doglianza era comunque nuova in cassazione
art. 101 l.f.
invocato insieme all'art. 310 c.p.c. per sostenere l'ammissibilità della domanda tardiva; la Corte non ne accoglie l'applicazione al caso concreto
art. 2697 c.c.
dedotto come violato per l'omesso esame dei documenti prodotti a prova del credito; la Corte osserva che, una volta dichiarata inammissibile la domanda tardiva, non vi era obbligo di valutarne la portata probatoria
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione alla lamentata omissione di pronuncia sui documenti; la Corte esclude il vizio perché il tribunale, dichiarando inammissibile la domanda, non doveva decidere sul merito probatorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure fondate su una ricostruzione non adeguatamente allegata dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, specie quando si invochi per la prima volta un'estinzione o una causa processuale non dedotta nei gradi di merito.
- La riproposizione di una domanda di ammissione al passivo già esaminata e respinta non è ammissibile come insinuazione tardiva quando si risolva nella mera reiterazione delle medesime richieste senza un autonomo titolo processuale o sostanziale rilevante.
- Se la domanda è correttamente dichiarata inammissibile, il giudice non ha l'obbligo di esaminare il merito della prova offerta a sostegno del credito, perché manca il presupposto processuale per decidere sulla fondatezza della pretesa.
- Le questioni nuove, non devolute al giudice di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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