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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2817

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2817 della Commissione, del 29 ottobre 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32024R2817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi, territori o zone autorizzati per l’ingresso di determinate categorie di prodotti avicoli provenienti dagli Stati Uniti. La modifica risponde all’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e distingue tra aree ancora sospese e aree per le quali la Commissione ritiene riammesso l’accesso al mercato unionale. Le nuove disposizioni incidono sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e producono effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le restrizioni e le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dagli Stati Uniti a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti che gestiscono l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti dagli Stati Uniti. L’intervento riguarda specifiche zone statunitensi elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con riferimento alle zone interessate da focolai di HPAI negli Stati della California, dello Utah, di Washington, del Colorado, della Florida, dell’Idaho e del Minnesota. Il regolamento è di immediata rilevanza nell’UE, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento delle restrizioni sanitarie per prodotti avicoli dagli Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2817 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinati prodotti avicoli provenienti dagli Stati Uniti. L’intervento si fonda sulla disciplina della sanità animale dell’Unione e sulla necessità di proteggere lo stato sanitario UE in presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Contesto normativo

Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2016/429, che stabilisce il principio secondo cui animali, materiale germinale e prodotti di origine animale possono entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori o zone inclusi negli elenchi previsti. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi operativi nelle varie sezioni degli allegati da I a XXII.

Situazione epidemiologica e valutazione della Commissione

La Commissione prende atto della notifica da parte degli Stati Uniti di tre focolai di HPAI nel pollame in California, Utah e Washington, confermati il 15 e 16 ottobre 2024 mediante RT-PCR, e di ulteriori 11 focolai in Colorado, Florida, Idaho e Minnesota, confermati tra il 10 maggio 2024 e il 20 agosto 2024. Le autorità statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e hanno applicato una politica di abbattimento totale, con successiva pulizia e disinfezione negli stabilimenti infetti. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione ritiene adeguate le garanzie sanitarie per alcune zone e opportuno, per altre, mantenere o introdurre la sospensione dell’ingresso.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento 2021/404

L’articolo 1 dispone che gli allegati V e XIV siano modificati secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sulle voci degli Stati Uniti e aggiornano le zone interessate, sostituendo alcune righe e aggiungendone altre. Nell’allegato V, relativo a partite di pollame e materiale germinale di pollame, sono aggiornate le zone US-2.649, US-2.650, US-2.662, US-2.666-US-2.670, US-2.672, US-2.676, US-2.677 e vengono aggiunte le zone US-2.683, US-2.684 e US-2.685. Nell’allegato XIV, relativo a carni fresche di pollame e selvaggina da penna, le modifiche corrispondono alle stesse zone, con aggiornamento delle relative righe e delle categorie POU, RAT e GBM.

Nuove zone aggiunte e delimitazione territoriale

Le nuove zone introdotte sono:

  • US-2.683, nello Stato dello Utah, contea di Cache, zona circolare di 10 km con punto nord alle coordinate 111.9158323°W 42.0175156°N;
  • US-2.684, nello Stato di Washington, contea di Franklin, zona circolare di 10 km con punto nord alle coordinate 119.0737252°W 46.4848210°N;
  • US-2.685, nello Stato della California, contea di Tulare, zona circolare di 10 km con punto nord alle coordinate 119.4042319°W 36.0359561°N.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del commercio estero e per i professionisti che assistono importatori e filiere agroalimentari, il regolamento ha l’effetto di aggiornare in modo puntuale le zone dagli Stati Uniti da cui l’ingresso nell’Unione è autorizzato o sospeso per le merci avicole indicate. La corretta verifica del codice di zona e della data di riferimento è essenziale ai fini della conformità documentale e sanitaria delle spedizioni.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi per gli Stati Uniti

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento, con riferimento alle voci relative agli Stati Uniti.

Gestione dei focolai di HPAI e valutazione della Commissione

Nei considerando si evidenzia che gli Stati Uniti hanno notificato focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in California, Utah e Washington, nonché ulteriori focolai in Colorado, Florida, Idaho e Minnesota. La Commissione, preso atto delle zone soggette a restrizioni e delle misure di abbattimento totale e pulizia/disinfezione adottate, ritiene necessario sospendere o revocare le sospensioni a seconda delle zone interessate.

Nuove e modificate zone negli allegati V e XIV

L’allegato sostituisce o aggiunge varie zone statunitensi. Nell’allegato V sono aggiornate le zone US-2.649, US-2.650, US-2.662, US-2.666-US-2.670, US-2.672, US-2.676, US-2.677 e sono aggiunte le zone US-2.683, US-2.684 e US-2.685, con descrizione territoriale delle nuove aree in Utah (Cache County), Washington (Franklin County) e California (Tulare County), ciascuna con zona circolare di raggio 10 km a partire da coordinate GPS indicate. Nell’allegato XIV sono operate modifiche corrispondenti per le stesse zone.

Categorie di prodotti interessate

Le modifiche riguardano, nell’allegato V, partite di pollame e materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le sigle tecniche presenti nelle tabelle definiscono le categorie/condizioni sanitarie applicabili alle singole zone.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli veterinaricommercio di prodotti di origine animalesicurezza alimentaremercato interno

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