Regolamento (UE) 2024/2784
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2784 del Consiglio, del 29 ottobre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/2784 aggiorna l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sulle misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania. L’intervento discende dal perdurare della grave situazione nel Paese, segnata da violazioni dei diritti umani, criminalità transnazionale e minacce alla pace e alla stabilità. Sono inseriti in elenco tre persone fisiche e un’entità collegati alla guardia di frontiera del Karen/Kayin/esercito nazionale del Karen e ad attività nei centri per le truffe online. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche ed entità soggette a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, mediante l’inserimento di tre persone e un’entità nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea relative al Myanmar/Birmania, con efficacia immediata in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, in particolare sui soggetti aggiunti dalla modifica introdotta dal presente atto. Non contiene deroghe o esclusioni ulteriori rispetto al rinvio all’allegato modificato.
Aggiornamento delle misure restrittive contro il Myanmar/Birmania
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2784 aggiorna il sistema di misure restrittive già previsto dal regolamento (UE) n. 401/2013, inserendo nuovi nominativi nell’allegato IV. L’intervento si colloca nel contesto del perdurare della crisi politica e umanitaria in Myanmar/Birmania, con riferimento alla repressione seguita al rovesciamento del governo democraticamente eletto, alle gravi violazioni dei diritti umani e alla crescita di attività criminali transnazionali connesse ai cosiddetti centri per le truffe online.
Contesto politico e presupposti dell’azione dell’Unione
Nei considerando il Consiglio richiama la dichiarazione dell’Alto rappresentante del 31 gennaio 2023, con cui l’Unione ha condannato il colpo di Stato delle forze armate del Myanmar e gli effetti disastrosi sulla transizione democratica del Paese. L’Unione evidenzia inoltre la continua escalation della violenza e il rischio di un conflitto prolungato con implicazioni regionali, sottolineando violazioni gravi e persistenti, tra cui tortura, violenza sessuale e di genere, persecuzione di attori della società civile, difensori dei diritti umani e giornalisti, nonché attacchi contro la popolazione civile e le minoranze etniche e religiose.
Base normativa e contenuto dell’intervento
Il regolamento è adottato dal Consiglio in attuazione del regolamento (UE) n. 401/2013, con richiamo espresso all’articolo 4 decies. L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento base secondo quanto riportato nell’allegato al regolamento di esecuzione. La tecnica normativa è quindi quella dell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti sanzionati, senza introdurre un nuovo regime materiale autonomo.
Soggetti aggiunti all’elenco delle persone fisiche
Nella rubrica A dell’allegato IV vengono inserite tre persone fisiche:
- Saw Chit Thu, colonnello, alias Saw San Myint, Maung Chit Thu, Chit Thu;
- Mote Thun, tenente colonnello, alias Saw Mote Thun, Mote Thone;
- Tin Win, maggiore, alias Saw Tin Win.
Le schede descrivono il loro legame con la guardia di frontiera del Karen/Kayin (BGF)/esercito nazionale del Karen (KNA), gruppo armato affiliato al Tatmadaw. I motivi di inserimento fanno riferimento al controllo, alla gestione o al sostegno di centri per le truffe online nell’area di Myawaddy, tra cui Shwe Kokko, KK Park, Dongmei Zone e il progetto Huanya, considerati poli di criminalità transnazionale collegati a frode online, traffico di stupefacenti e tratta di esseri umani.
Elementi salienti delle motivazioni individuali
Per Saw Chit Thu, il regolamento sottolinea la sua posizione di fondatore e segretario generale della BGF/KNA, nonché il suo ruolo di imprenditore nello Stato Karen/Kayin e il coinvolgimento del Chit Linn Myaing Group, da lui controllato, nelle attività di Shwe Kokko e nello sviluppo di Yatai New City.
Per Mote Thun, è evidenziato il suo ruolo di vicesegretario generale e di membro fondatore della BGF/KNA, nonché la sua influenza nell’area meridionale del township di Myawaddy, dove si trovano numerosi centri per le truffe online, incluso il progetto KK Park. La scheda richiama anche la collaborazione con il Tatmadaw nel controllo di tali centri.
Per Tin Win, la motivazione si concentra sul suo ruolo di diretto subordinato di Saw Chit Thu nella BGF/KNA e sul sostegno che presta, traendo beneficio, ai centri per le truffe online nei pressi di Myawaddy. Anche in questo caso il testo richiama le gravi violazioni dei diritti umani, il lavoro forzato e la tortura.
Entità aggiunta all’elenco
Nella rubrica B dell’allegato IV viene inserito il Chit Linn Myaing Group (CLM), con sede principale a Shwe Kokko. Il gruppo è qualificato come società controllata da Saw Chit Thu e dalla sua famiglia, coinvolta e beneficiaria delle attività dei centri per le truffe online controllati dalla BGF/KNA. La scheda afferma inoltre che il CLM è associato al Tatmadaw e coinvolto in azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Myanmar/Birmania.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per questo tipo di atti, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità dell’intervento
Il Consiglio adotta il regolamento in attuazione del regolamento (UE) n. 401/2013, richiamando in particolare l’articolo 4 decies. La finalità è adeguare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania.
Motivazioni dell’inserimento in elenco
Nei considerando si richiama la condanna del rovesciamento del governo democraticamente eletto da parte delle forze armate del Myanmar e la persistente escalation della violenza. L’Unione segnala gravi violazioni dei diritti umani, tra cui tortura, violenza sessuale e di genere, persecuzione di società civile, difensori dei diritti umani e giornalisti, nonché attacchi contro la popolazione civile. In tale contesto, tre persone e un’entità sono ritenute responsabili o coinvolte in attività che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità e/o che beneficiano delle forze armate del Myanmar.
Modifica dell’allegato IV: persone fisiche inserite
Sono aggiunti alla rubrica A dell’allegato IV tre soggetti: Saw Chit Thu (alias Saw San Myint, Maung Chit Thu, Chit Thu), Mote Thun (alias Saw Mote Thun, Mote Thone) e Tin Win (alias Saw Tin Win). I motivi indicano il loro ruolo nella BGF/KNA, gruppo armato affiliato al Tatmadaw, e il coinvolgimento in centri per le truffe online nell’area di Myawaddy/Shwe Kokko, KK Park, Dongmei Zone e Huanya, con riferimento a frode online, traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, lavoro forzato e tortura.
Modifica dell’allegato IV: entità inserita
È aggiunto alla rubrica B dell’allegato IV il Chit Linn Myaing Group (CLM), gruppo di società con sede principale a Shwe Kokko, nel township di Myawaddy, controllato da Saw Chit Thu e dalla sua famiglia. Il CLM è indicato come coinvolto e avvantaggiato dalle attività dei centri per le truffe online controllati dalla BGF/KNA, e come associato alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw).
Effetti giuridici e entrata in vigore
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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