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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2825

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2825 della Commissione, del 29 ottobre 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

Normativa europea32024R2825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la mappa unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, alla luce dell’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri. La Commissione ricalibra le zone I, II e III, ampliandole, riducendole o riclassificandole in base ai nuovi focolai e ai miglioramenti della situazione sanitaria. L’atto sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ed è direttamente applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, cioè alle zone soggette a restrizioni I, II e III definite in relazione alla peste suina africana nei suini detenuti e selvatici. Incide sulla delimitazione geografica delle zone in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Romania e su ulteriori Stati/aree riportati nell’allegato aggiornato; si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Non introduce un regime generale nuovo, ma sostituisce integralmente il solo allegato I del regolamento (UE) 2023/594.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento interviene in un contesto di forte evoluzione della peste suina africana nell’Unione, malattia virale che colpisce suini detenuti e selvatici e che può incidere in modo significativo sulla produzione zootecnica, sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi. La Commissione aggiorna quindi la delimitazione delle aree soggette a restrizioni per allinearla alla situazione epidemiologica più recente e ai criteri scientifici e internazionali richiamati nei considerando.

Contesto normativo e finalità

L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 71, paragrafo 3, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo per la peste suina africana. I considerando chiariscono che la zonizzazione in allegato I dipende dalla situazione epidemiologica nelle aree interessate, dal rischio di diffusione, dagli orientamenti della Commissione sulla PSA e dalle norme WOAH, oltre che dalle giustificazioni fornite dagli Stati membri.

Aggiornamento della mappatura delle zone di restrizione

Il cuore dell’atto è la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594. La Commissione rielabora le zone I, II e III sulla base di nuovi focolai e di miglioramenti sanitari osservati in vari Stati membri, con il dichiarato obiettivo di garantire misure proporzionate e tempestive.

In particolare, i considerando segnalano:

  • nuovi focolai in suini detenuti in Italia e Lettonia;
  • nuovi focolai in suini selvatici in Polonia e Slovacchia;
  • miglioramenti epidemiologici in alcune aree di Lettonia, Lituania e Polonia.

Criteri di riclassificazione e gestione del rischio

La Commissione richiama espressamente il bisogno di tenere conto:

  • della situazione epidemiologica nelle aree interessate e nelle aree circostanti;
  • del livello di rischio di ulteriore diffusione;
  • dei principi scientifici per la definizione geografica delle zone;
  • del codice sanitario WOAH;
  • delle misure di controllo applicate a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Il regolamento sottolinea anche il requisito di continuità territoriale, che giustifica talune estensioni o riallineamenti dei confini delle zone I e II, specie in Polonia e Slovacchia.

Principali riclassificazioni evidenziate nei considerando

Tra i casi specificamente menzionati nei considerando:

  • in Lettonia, un focolaio nella contea di Dobele comporta la riclassificazione di un’area da zona II a zona III e la ridefinizione dei confini della zona II;
  • in Italia, un focolaio nella regione Lombardia, in prossimità di un’area già soggetta a restrizioni, determina la riclassificazione dell’area da zona I a zona III e la ridefinizione dei confini;
  • in Polonia, nuovi focolai in aree contigue determinano riclassificazioni tra zone I e II e l’aggiornamento dei relativi confini;
  • in Slovacchia, l’aggiornamento riflette nuovi focolai in suini selvatici e il bisogno di continuità territoriale;
  • in Lituania, alcune zone sono declassate da restrizioni più severe a più lievi per l’assenza di focolai recenti nei suini detenuti e l’efficacia delle misure di controllo.

Contenuto dell’allegato sostitutivo

L’allegato nuovo elenca in modo dettagliato le zone soggette a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato. Il testo è ampiamente territoriale e tecnico, con individuazione di Länder, regioni, province, comuni, distretti, unità di gestione faunistica e porzioni di territori delimitate da infrastrutture stradali, ferroviarie o confini amministrativi.

Tra i paesi interessati figurano, tra gli altri:

  • Germania, con ampie porzioni di Brandenburg, Sachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg e altre aree;
  • Polonia, con una mappatura molto estesa di voivodati e gminy;
  • Italia, con zone I, II e III in numerose regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Calabria, Basilicata, Campania e altre;
  • Lituania, Lettonia, Estonia, Ungheria, Slovacchia, Cechia, Grecia e Croazia;
  • Romania, con l’intero territorio di molte unità amministrative elencate per zona III.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento di esecuzione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rilievo pratico per operatori e professionisti

Per imprese zootecniche, veterinari, trasportatori, operatori della filiera suinicola e consulenti fiscali/legali, l’effetto pratico principale è la necessità di verificare immediatamente la nuova collocazione territoriale delle aziende, degli allevamenti, dei centri di raccolta e dei movimenti di animali e prodotti. La corretta classificazione della zona incide su movimentazione, biosicurezza, commercializzazione e possibili restrizioni ulteriori derivanti dall’applicazione coordinata del regolamento (UE) 2023/594 e delle misure nazionali di esecuzione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. L’effetto è l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana nei diversi Stati membri interessati.

Motivazioni dell’aggiornamento delle zone

I considerando richiamano la natura altamente dinamica dell’epidemiologia della peste suina africana e la necessità di adattare la zonizzazione alla situazione nei suini detenuti e selvatici, ai rischi di ulteriore diffusione, agli orientamenti della Commissione e agli standard WOAH. Sono specificati nuovi focolai in Italia, Lettonia, Polonia e Slovacchia, nonché miglioramenti in alcune aree di Lettonia, Lituania e Polonia.

Riclassificazioni e ridefinizione dei confini

Il regolamento prevede numerose riclassificazioni di aree tra zone I, II e III, con ridefinizione dei confini per tenere conto dei nuovi focolai e delle misure di gestione del rischio. In particolare, alcune aree in Lettonia e Italia passano a restrizioni più severe, mentre alcune aree in Lituania, Lettonia e Polonia sono declassate in ragione dell’assenza di focolai recenti nei suini detenuti e dell’efficacia delle misure di controllo.

Riferimento al quadro normativo di base

L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, articolo 71, paragrafo 3, e in coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il codice sanitario WOAH come criteri tecnici e scientifici di riferimento.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareallevamentomercato interno

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