Regolamento (UE) 2024/2825
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2825 della Commissione, del 29 ottobre 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente la mappa unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, alla luce dell’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri. La Commissione ricalibra le zone I, II e III, ampliandole, riducendole o riclassificandole in base ai nuovi focolai e ai miglioramenti della situazione sanitaria. L’atto sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ed è direttamente applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, cioè alle zone soggette a restrizioni I, II e III definite in relazione alla peste suina africana nei suini detenuti e selvatici. Incide sulla delimitazione geografica delle zone in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Romania e su ulteriori Stati/aree riportati nell’allegato aggiornato; si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Non introduce un regime generale nuovo, ma sostituisce integralmente il solo allegato I del regolamento (UE) 2023/594.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento interviene in un contesto di forte evoluzione della peste suina africana nell’Unione, malattia virale che colpisce suini detenuti e selvatici e che può incidere in modo significativo sulla produzione zootecnica, sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi. La Commissione aggiorna quindi la delimitazione delle aree soggette a restrizioni per allinearla alla situazione epidemiologica più recente e ai criteri scientifici e internazionali richiamati nei considerando.
Contesto normativo e finalità
L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 71, paragrafo 3, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo per la peste suina africana. I considerando chiariscono che la zonizzazione in allegato I dipende dalla situazione epidemiologica nelle aree interessate, dal rischio di diffusione, dagli orientamenti della Commissione sulla PSA e dalle norme WOAH, oltre che dalle giustificazioni fornite dagli Stati membri.
Aggiornamento della mappatura delle zone di restrizione
Il cuore dell’atto è la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594. La Commissione rielabora le zone I, II e III sulla base di nuovi focolai e di miglioramenti sanitari osservati in vari Stati membri, con il dichiarato obiettivo di garantire misure proporzionate e tempestive.
In particolare, i considerando segnalano:
- nuovi focolai in suini detenuti in Italia e Lettonia;
- nuovi focolai in suini selvatici in Polonia e Slovacchia;
- miglioramenti epidemiologici in alcune aree di Lettonia, Lituania e Polonia.
Criteri di riclassificazione e gestione del rischio
La Commissione richiama espressamente il bisogno di tenere conto:
- della situazione epidemiologica nelle aree interessate e nelle aree circostanti;
- del livello di rischio di ulteriore diffusione;
- dei principi scientifici per la definizione geografica delle zone;
- del codice sanitario WOAH;
- delle misure di controllo applicate a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Il regolamento sottolinea anche il requisito di continuità territoriale, che giustifica talune estensioni o riallineamenti dei confini delle zone I e II, specie in Polonia e Slovacchia.
Principali riclassificazioni evidenziate nei considerando
Tra i casi specificamente menzionati nei considerando:
- in Lettonia, un focolaio nella contea di Dobele comporta la riclassificazione di un’area da zona II a zona III e la ridefinizione dei confini della zona II;
- in Italia, un focolaio nella regione Lombardia, in prossimità di un’area già soggetta a restrizioni, determina la riclassificazione dell’area da zona I a zona III e la ridefinizione dei confini;
- in Polonia, nuovi focolai in aree contigue determinano riclassificazioni tra zone I e II e l’aggiornamento dei relativi confini;
- in Slovacchia, l’aggiornamento riflette nuovi focolai in suini selvatici e il bisogno di continuità territoriale;
- in Lituania, alcune zone sono declassate da restrizioni più severe a più lievi per l’assenza di focolai recenti nei suini detenuti e l’efficacia delle misure di controllo.
Contenuto dell’allegato sostitutivo
L’allegato nuovo elenca in modo dettagliato le zone soggette a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato. Il testo è ampiamente territoriale e tecnico, con individuazione di Länder, regioni, province, comuni, distretti, unità di gestione faunistica e porzioni di territori delimitate da infrastrutture stradali, ferroviarie o confini amministrativi.
Tra i paesi interessati figurano, tra gli altri:
- Germania, con ampie porzioni di Brandenburg, Sachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg e altre aree;
- Polonia, con una mappatura molto estesa di voivodati e gminy;
- Italia, con zone I, II e III in numerose regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Calabria, Basilicata, Campania e altre;
- Lituania, Lettonia, Estonia, Ungheria, Slovacchia, Cechia, Grecia e Croazia;
- Romania, con l’intero territorio di molte unità amministrative elencate per zona III.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento di esecuzione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rilievo pratico per operatori e professionisti
Per imprese zootecniche, veterinari, trasportatori, operatori della filiera suinicola e consulenti fiscali/legali, l’effetto pratico principale è la necessità di verificare immediatamente la nuova collocazione territoriale delle aziende, degli allevamenti, dei centri di raccolta e dei movimenti di animali e prodotti. La corretta classificazione della zona incide su movimentazione, biosicurezza, commercializzazione e possibili restrizioni ulteriori derivanti dall’applicazione coordinata del regolamento (UE) 2023/594 e delle misure nazionali di esecuzione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. L’effetto è l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana nei diversi Stati membri interessati.
Motivazioni dell’aggiornamento delle zone
I considerando richiamano la natura altamente dinamica dell’epidemiologia della peste suina africana e la necessità di adattare la zonizzazione alla situazione nei suini detenuti e selvatici, ai rischi di ulteriore diffusione, agli orientamenti della Commissione e agli standard WOAH. Sono specificati nuovi focolai in Italia, Lettonia, Polonia e Slovacchia, nonché miglioramenti in alcune aree di Lettonia, Lituania e Polonia.
Riclassificazioni e ridefinizione dei confini
Il regolamento prevede numerose riclassificazioni di aree tra zone I, II e III, con ridefinizione dei confini per tenere conto dei nuovi focolai e delle misure di gestione del rischio. In particolare, alcune aree in Lettonia e Italia passano a restrizioni più severe, mentre alcune aree in Lituania, Lettonia e Polonia sono declassate in ragione dell’assenza di focolai recenti nei suini detenuti e dell’efficacia delle misure di controllo.
Riferimento al quadro normativo di base
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, articolo 71, paragrafo 3, e in coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il codice sanitario WOAH come criteri tecnici e scientifici di riferimento.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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