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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2821

Regolamento (UE) 2024/2821 della Commissione, del 29 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della molva nelle acque norvegesi della zona 4 per i pescherecci battenti bandiera francese

Normativa europea32024R2821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2024 attribuito alla Francia per lo stock di molva nelle acque norvegesi della zona 4 e dispone la conseguente chiusura delle attività di pesca per i pescherecci interessati. Introduce il divieto di cattura a decorrere dal 24 agosto 2024, mantenendo però la liceità delle operazioni sulle catture già effettuate prima di tale data. Prevede inoltre che le catture non intenzionali siano gestite secondo le regole di registrazione, sbarco e imputazione ai contingenti dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Chiusura delle attività di pesca della molva nelle acque norvegesi della zona 4 per i pescherecci battenti bandiera francese, per esaurimento del contingente 2024.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che operano sullo stock di molva (Molva molva) nelle acque norvegesi della zona 4. L’effetto decorre dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 24 agosto 2024, e riguarda il contingente di pesca attribuito alla Francia per il 2024. Restano escluse dal divieto le operazioni relative a catture effettuate prima di tale data, che possono ancora essere trasbordate, detenute a bordo, trasformate a bordo, trasferite, ingabbiate, ingrassate e sbarcate nei limiti previsti.

Chiusura delle attività di pesca della molva nelle acque norvegesi della zona 4 per la Francia

Il regolamento dà attuazione alla disciplina unionale di controllo delle possibilità di pesca e prende atto che, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, il contingente 2024 assegnato alla Francia per la molva nelle acque norvegesi della zona 4 è stato esaurito. La misura è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, e si coordina con il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2024.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che operano sullo stock di molva (Molva molva) nelle acque norvegesi della zona 4. La chiusura opera dalla data indicata nell’allegato, cioè dal 24 agosto 2024, con riferimento al contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 per lo stock interessato deve considerarsi esaurito dalla data fissata nell’allegato. Tale constatazione è il presupposto giuridico della successiva interdizione delle attività di pesca.

Divieto di pesca e attività connesse

L’articolo 2, paragrafo 1, vieta dalla data di chiusura tutte le attività di pesca dello stock da parte dei pescherecci interessati. Il divieto include espressamente:

  • la ricerca del pesce;
  • la cala degli attrezzi;
  • la posa degli attrezzi da pesca;
  • il salpamento degli attrezzi da pesca quando finalizzato alla cattura dello stock.

Operazioni ancora consentite per catture pregresse

L’articolo 2, paragrafo 2, precisa che, per le catture effettuate prima della data di chiusura, restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca derivati dallo stock interessato. La deroga è quindi limitata alle catture anteriori alla chiusura.

Catture non intenzionali e imputazione ai contingenti

L’articolo 2, paragrafo 3, disciplina le catture accessorie o non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci soggetti al regolamento. Tali catture devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca.

Allegato e data di chiusura

L’allegato individua puntualmente il contingente chiuso, con codice 30/TQ257, lo Stato membro interessato, la Francia, lo stock LIN/04-N., la specie Molva molva e la zona delle acque norvegesi della zona 4. La data di chiusura è fissata al 24 agosto 2024.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di una misura immediatamente vincolante, finalizzata a garantire il rispetto delle quote e la gestione sostenibile della risorsa ittica.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 per lo stock di molva nelle acque norvegesi della zona 4, indicato nell’allegato, si considera esaurito a decorrere dalla data fissata nello stesso allegato.

Divieto di pesca e attività connesse

L’articolo 2, paragrafo 1, vieta ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia le attività di pesca dello stock interessato dalla data indicata nell’allegato. Il divieto comprende in particolare la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.

Operazioni consentite sulle catture anteriori alla chiusura

L’articolo 2, paragrafo 2, consente per le catture effettuate prima della data di chiusura il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca prelevati da tale stock.

Gestione delle catture non intenzionali

L’articolo 2, paragrafo 3, impone che le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati siano salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Data di chiusura e identificazione dello stock

L’allegato riporta il codice del contingente (30/TQ257), lo Stato membro interessato (Francia), lo stock (LIN/04-N.), la specie (Molva molva), la zona (acque norvegesi della zona 4) e la data di chiusura fissata al 24 agosto 2024.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle quotegestione delle risorse ittiche

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